C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 66 del 16.01.2024 – Delibera – RECLAMO della società USD BISIACA ASD (Campionato Seconda Categoria Girone F Torre – Bisiaca) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara disputata il 16.12.2023 (in CU n. 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)

RECLAMO della società USD BISIACA ASD (Campionato Seconda Categoria Girone F Torre – Bisiaca) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara disputata il 16.12.2023 (in CU n. 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)

 Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 59 del 21.12.2023 il G.S.T., in relazione a quanto occorso in occasione della gara A.S.D. Torre – U.S.D. Bisiaca A.S.D., disputatasi in data 16.12.2023 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone F, considerato che nel referto di gara e nella relativa integrazione si legge che:  al 41° del primo tempo il sig. Wade Thiemory n. 8 della U.S.D. Bisiaca veniva espulso per somma di ammonizioni e, nell’abbandonare il terreno di gioco, proferiva espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro;  al 44° del primo tempo il sig. Musa Dan n. 9 della U.S.D. Bisiaca veniva espulso perché, a gioco fermo, colpiva con un pugno un calciatore della squadra avversaria, pur senza provocargli conseguenze significative; e testualmente che: - “all’arrivo al campo di gioco sono stato accolto dai giocatori del Bisiaca con “è arrivato il pagliaccio” “è arrivato l’amico frizz ahah” rimembrando una vecchia partita in cui li ho arbitrati e a cui non sono andato a genio”;  “nella pausa i calciatori del Bisiaca si sono ammassati davanti allo spogliatoio del Torre insultandoli, minacciandoli e impedendoli di entrare”;  “nel pubblico un gruppo di 6 sostenitori del Bisiaca mi hanno deriso e insultato per tutta la partita dicendomi coglione del cazzo, dimettiti dal tuo ruolo, piccolino dicci dove è tuo papà che gli facciamo vedere noi, incompetente di merda”;  “al termine della gara i giocatori e dirigenti del Bisiaca hanno accerchiato quelli del Torre minacciandoli dicendo vieni fuori dal campo che ti spacco con due pugni, ti mando in ospedale, ti aspetto fuori che ti faccio morto, insultandoli e colpendoli con calci e pugni al volto e mani sul collo. I principali erano N 3 Mbaye Mansour con mani al collo di un avversario, N 5 Diawla Lamine con calci all’avversario N 10 Diawara Mamaduo con pugno al viso al N 6 avversario Malisan Mirko e N 17 Del Bello Denis con minacce nei confronti dell’avversario con ti aspetto fuori dal campo che ti faccio morto. Tra i dirigenti gli artefici erano Pontel Felice Luigi con minacce del tipo fuori dal campo ti faccio vedere come ti spacco nei confronti del mister avversario e Orsini Roberto … OMISSIS …anche lui minacciando di botte il mister avversario e con frasi come ti spezzo in due, ti spacco di botte”, ha inteso comminare le seguenti sanzioni: - al calciatore Wade Thiemory la squalifica per 3 giornate effettive di gara; - al calciatore Musa Dan la squalifica per 4 giornate effettive di gara; - al calciatore Diawla Lamine la squalifica per 3 giornate effettive di gara; - al calciatore Diawara Mamadou la squalifica per 4 giornate effettive di gara (cui si somma la squalifica per una giornata per recidiva in ammonizione); - al calciatore Del Bello Denis la squalifica per 3 giornate effettive di gara; - al sig. Pontel Felice Luigi (allenatore della U.S.D. Bisiaca A.S.D.) la squalifica sino al 27.02.2024; - al sig. Orsini Roberto (dirigente della U.S.D. Bisiaca A.S.D.) l’inibizione sino al 27.02.2024; - alla società U.S.D. Bisiaca A.S.D. l’ammenda di Euro 500,00. Il G.S.T. ha inoltre inteso disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale ai fini dell’espletamento delle indagini ritenute opportune con riferimento ai fatti descritti, riservandosi ogni ulteriore provvedimento al riguardo, ivi compreso l’aggravamento dei provvedimenti adottati e/o l’irrogazione di eventuali ulteriori sanzioni. Avverso tale decisione l’U.S.D. Bisiaca A.S.D. ha tempestivamente preannunciato reclamo con PEC di data 21.12.2023, con contestuale richiesta degli atti di gara. Detta richiesta è stata riscontrata dalla Segreteria del Comitato Regionale in data 27.12.2023 e ad essa è seguito il deposito del reclamo in data 01.01.2024, entro i termini normativamente previsti. In sede di reclamo, l’U.S.D. Bisiaca A.S.D. ha rilevato, in estrema sintesi, che: (i) il calciatore Wade Thiemory, espulso dal campo in corso di gara, non avrebbe pronunciato alcuna frase ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara e, in quel frangente, sarebbe stato vittima di offese da parte del pubblico locale; (ii) il calciatore Musa Dan, anch’egli espulso dal campo in corso di gara, sarebbe stato nell’occasione provocato – verbalmente – da un avversario, che avrebbe cercato di allontanare “facendosi giustizia da solo”, entrando in contatto accidentalmente con lui, senza dar corso ad altri provvedimenti scomposti; (iii) quanto ai fatti occorsi a fine gara, potrebbero addursi fondati dubbi in ordine alla veridicità e/o verosimiglianza dei contenuti del referto, posto che: (a) il Direttore di Gara difficilmente avrebbe potuto descrivere in modo dettagliato dei fatti, avvenuti in contemporanea, che avrebbero coinvolto svariati soggetti; (b) il Direttore di Gara ben avrebbe potuto sanzionare nell’immediato i responsabili, esibendo i cartellini (ma così non è stato); (c) gli episodi riportati a referto non troverebbero riscontro nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti; (d) il “reale accadimento dei fatti” sarebbe riconducibile ad una situazione di “normale agitazione di protesta” conseguenza di una istintiva reazione nella concitazione creatasi a fine gara; (e) parrebbe irragionevole pensare che solo i tesserati dell’U.S.D. Bisiaca A.S.D. si siano scagliati contro i tesserati dell’A.S.D. Torre, senza alcuna provocazione/reazione da parte di questi ultimi. In sede di reclamo, in linea conclusiva, è stato richiesta la sospensione cautelare delle sanzioni ai sensi dell’art. 19, co. 2, CGS, l’intervento della Procura Federale in relazione ai fatti segnalati, la sospensione del giudizio ed infine – nel merito – la rivalutazione dei provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T., anche in applicazione delle invocate circostanze attenuanti. In via istruttoria è stato richiesta la convocazione del Presidente dell’U.S.D. Bisiaca A.S.D. (o di un soggetto dallo stesso delegato), nonché dei calciatori e dei dirigenti sanzionati per essere sentiti personalmente sui fatti; è stato altresì richiesto di volersi disporre l’audizione del Direttore di Gara. Letto il reclamo, la Corte Sportiva d’Appello ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 08.01.2024 (ai fini della sola decisione sull’istanza di sospensione cautelare delle sanzioni e del giudizio) ed ulteriore udienza per il giorno 11.01.2024 per la discussione. In data 07.01.2024, nel rispetto del termine previsto dall’art. 77, co. 2, CGS, l’U.S.D. Bisiaca A.S.D. ha depositato memoria integrativa cui ha allegato una serie di dichiarazioni scritte – assunte senza altra formalità – rese da soggetti dichiaratisi presenti alla gara (il sig. Alessandro Piran ed il sig. Enzo Pizzignacco), da alcuni dei soggetti sanzionati (il sig. Felice Luigi Pontel ed il sig. Mbaye Mansour) e da un altro calciatore della U.S.D. Bisiaca A.S.D. presente in lista gara (il sig. Giovanni Toppa). In sede di memoria integrativa, la reclamante, prendendo in esame le dichiarazioni di cui sopra, ha inteso valorizzare le seguenti – ulteriori – circostanze: (i) il Direttore di Gara avrebbe invertito il minuto delle espulsioni comminate nel primo tempo (cfr. dichiarazioni sig. Pizzignacco); (ii) il Direttore di Gara avrebbe chiuso la gara prima dei 90 minuti regolamentari (segnatamente: 4 minuti prima), senza una valida ragione (cfr. dichiarazioni sig. Mbaye; dichiarazioni sig. Toppa; (iii) il Direttore di Gara, nell’intervallo tra il primo e secondo tempo, si sarebbe trovato all’interno dello spogliatoio dell’A.S.D. Torre senza motivo (cfr. dichiarazioni sig. Puntel, dichiarazioni sig. Mbaye); (iv) durante la partita almeno due dei calciatori dell’A.S.D. Torre avrebbero in più occasioni pronunciato (gravi) offese razziali contro i giocatori di colore dell’U.S.D. Bisiaca A.S.D. (cfr. dichiarazioni sig. Pizzignacco; dichiarazioni sig. Pontel; dichiarazioni sig. Mbaye; dichiarazioni sig. Toppa); (v) sarebbero stati i sostenitori dell’A.S.D. Torre ad offendere il Direttore di Gara e non già i sostenitori dell’U.S.D. Bisiaca A.S.D. (cfr. dichiarazioni sig. Piran); (vi) il sig. Pontel non avrebbe mai pronunciato le frasi indicate dal Direttore di Gara in sede di referto. All’esito dell’udienza del giorno 08.01.2024, la Corte Sportiva d’Appello, con ordinanza di pari data, ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare delle sanzioni irrogate dal G.S.T., ritenuto che la reclamante non abbia fornito elementi a sostegno della sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario alla definizione del giudizio. All’udienza del giorno 11.01.2024, all’ora fissata per l’udienza, è comparsa la Presidente della U.S.D. Bisiaca A.S.D., sig.ra Anna Lovisi, assistita dall’avv. Nicola Paolini. In sede di discussione, l’avv. Paolini ha ripercorso i contenuti del reclamo e della memoria integrativa, come sopra descritti, lamentando, in aggiunta, l’eccessività dell’ammenda irrogata alla U.S.D. Bisiaca A.S.D. (la quale giocava in trasferta, con pochi tifosi al seguito). La Presidente, presa la parola, ha rilevato di aver sentito personalmente tutti i dirigenti e calciatori presenti, i quali le avrebbero riferito di essere stati aggrediti con gravi epiteti di stampo razziale. A conclusione, ella ha richiesto – in sintesi – la rivisitazione delle sanzioni. Doverosamente premesso che l’oggetto del presente decidere è rappresentato dalla decisione già assunta dal G.S.T. (sanzioni a carico di una serie di tesserati e della associazione sportiva), restando al di fuori quanto non è stato ancora deciso – come detto, e come poi ancora si dirà, lo stesso G.S.T. ha infatti trasmesso gli atti alla Procura federale, per accertamenti che in ipotesi potrebbero determinare l’applicazione di ulteriori sanzioni – la questione posta al vaglio della Corte Sportiva d’Appello pare piuttosto complessa, in ragione del coinvolgimento di un elevato numero di soggetti (nove i sanzionati, compresa l’associazione sportiva) e della peculiarità della vicenda, avuto anche riguardo alle istanze processuali formulate. Occorre innanzitutto considerare che, nel prendere cognizione delle condotte poi oggetto di sanzione, il G.S.T. si è richiamato – letteralmente – ai contenuti del referto arbitrale. E’ da premettere, a titolo di criterio orientativo del giudizio, che ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che – proprio in ragione della prerogativa della fidefacenza ad essi attribuita ex lege – deriva, da un lato, che gli episodi descritti nel referto arbitrale di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta sono da intendersi come “effettivamente verificati” (tra le tante: CGF, 23.11.2012, in C.U. FIGC 23.11.2012, n. 102/CGF) e, dall’altro lato, che il Giudice non ha la possibilità di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato in sede di referto (cfr. CGF, 30.03.2012, in C.U. FIGC 04.05.2012, n. 242/CGF, secondo cui la natura di fede privilegiata dei referti “esclude che i fatti descritti possano essere sovvertiti validamente con la mera allegazione di dichiarazioni testimoniali di contenuto contrario”). In altri termini, il referto arbitrale ed il relativo supplemento (ove reso, quest’ultimo, nell’imminenza della gara e su richiesta del Giudice Sportivo; cfr. CSA, ord., 17.02.2020) sono destinati ab initio alla prova dei fatti, tanto che il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali atti (CSA, Sez. Un., 15.04.2016). Ciò, a ben vedere, è del tutto conforme alla necessità di garantire che le valutazioni del Direttore di Gara inerenti alla competizione sportiva si esauriscano al termine della stessa. Tali valutazioni, diversamente opinando, finirebbero per assumere un carattere sempre provvisorio, qualora si reputassero vincibili da (semplici) dichiarazioni di segno contrario. Ad ogni modo, posto che il dogma della infallibilità non è proprio del Direttore di Gara, la giurisprudenza federale ammette – oltre al (discusso) rimedio della querela di falso – la possibilità di contestare la fidefacenza del referto arbitrale ove lo stesso risulti affetto da intrinseche contraddizioni e/o manifesta irragionevolezza (CGF, 25.11.2010, in C.U. FIGC 23.12.2010, n. 132/CGF), in presenza di chiari elementi oggettivi. Vero è che, secondo le più recenti pronunce, vi è la possibilità di tener conto, nell’ambito della valutazione dei contenuti del referto, anche di altri atti istruttori (ad esempio: atti di indagine della Procura Federale, mezzi di prova acquisiti d’ufficio, etc.). E’ altrettanto vero, tuttavia, che la disamina e/o l’acquisizione di altri mezzi di prova è consentita all’organo giudicante solo se il contenuto del referto non sia sufficiente alla formazione del proprio convincimento, in quanto esso non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o, comunque, confutato da altre circostanze rilevanti (CSA Naz., n. 049/2020-2021, secondo cui la relativa valutazione è comunque rimessa all’apprezzamento discrezionale del Giudice nella disamina del materiale probatorio). Ciò posto in punto di diritto, si passano in rassegna le singole posizioni dei soggetti sanzionati. Quanto al calciatore Wade Thiemory, si rileva che il referto è del tutto chiaro nel passaggio in cui riporta che detto calciatore, all’esito del provvedimento espulsivo per somma di ammonizioni, si è rivolto reiteratamente (“continuava a dirmi”) al Direttore di Gara con espressioni certamente ingiuriose e/o irriguardose. In sede di reclamo l’U.S.D. Bisiaca A.S.D. si è limitata a negare, sul punto, che il calciatore abbia proferito tali espressioni, rilevando che lo stesso sarebbe rimasto vittima “in quegli attimi” di offese da parte del pubblico locale. Un tanto, evidentemente, non vale a vincere l’efficacia di piena prova del referto arbitrale, non essendo sufficiente, come detto, la mera negazione del fatto da parte del soggetto sanzionato. Del tutto irrilevante, ai fini del decidere, rimane poi il fatto che, per quanto rilevato dalla reclamante, il pubblico locale, al momento dell’espulsione, avrebbe rivolto al calciatore delle non meglio precisate “offese”. Ciò non vale, in nessun caso, a giustificare la condotta tenuta nei confronti del Direttore di Gara, soggetto in nessun modo responsabile – evidentemente – di tali “offese”. In ragione di un tanto, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter confermare, sul punto, la decisione assunta dal G.S.T. (e nel confermare il provvedimento del G.S.T., si rileva, per inciso, che con FIGC n. 165/A di data 20.04.2023, le sanzioni previste dall’art. 36, co. 1, CGS per il caso di condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara sono state elevate, nella misura minima, da 2 a 4 giornate; un tanto nell’ottica di una “politica” federale – del tutto condivisibile, anche in ragione dei fatti recentemente accaduti in Regione – di un maggior rigore nella punizione di tali condotte). Quanto al calciatore Musa Dan, si rileva che il referto, anche in tal caso, è chiaro nel passaggio in cui riporta che il calciatore, a gioco fermo, ha sferrato un pugno sul mento dell’avversario, da cui è conseguito l’intervento del massaggiatore, senza tuttavia che l’accaduto abbia comportato gravi conseguenze o la sostituzione dell’avversario colpito. Sul punto, la reclamante ha rilevato che il calciatore sarebbe stato provocato verbalmente da un avversario (non meglio precisato) e che, nel tentativo di allontanare quest’ultimo, sarebbe entrato in contatto con lui, ma senza alcuna intenzione di colpirlo con un pugno. La reclamante, in buona sostanza, si limita a fornire una ricostruzione fattuale in parte dissimile rispetto a quella riportata in sede di referto, senza tuttavia fornire alcuna allegazione probatoria a supporto. Ciò non può valere a mettere in discussione la fede privilegiata attribuita al referto e gli effetti, in termini di prova dei fatti, che da essa discendono. Per quella che è la descrizione della condotta, così come riportata dal Direttore di Gara, non par dubbio che si tratti di una condotta violenta. In tale nozione rientrano, tra gli altri, quei comportamenti nei quali l’atto aggressivo (nel caso: lo sferrare un pugno) si verifichi fuori dalla dinamica propria del gioco (nel caso: a gioco fermo), quand’anche non possieda la vis propria dell’atto lesivo, ma rimanga comunque espressione di una offensività che divenga violenza (anche lieve dal punto di vista fisico, ma) intensa dal punto di vista dell’etica agonistica. Per quanto rilevato dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” (AIA, Edizione 2023, regola 12) è da rilevarsi, più specificamente, che “un calciatore che, in mancanza di contesa per il pallone, colpisca deliberatamente con le mani […] un avversario […] sul volto è colpevole di condotta violenta, a meno che la forza usata sia irrilevante”. Nel caso di specie, il Direttore di Gara ha riportato – a referto – che il pugno è stato “sferrato” (accezione comune di significato: “scagliato con impeto”) contro un avversario, in mancanza di contesa per il pallone, con una forza non certo irrilevante (se ciò ha comportato l’intervento del massaggiatore, autorizzato all’ingresso in campo per un tanto) e con conseguenze nell’immediato, sia pure non di lungo termine (l’avversario colpito non è stato sostituito) e/o “gravi”. Non vi sono evidenze probatorie (né istanze istruttorie in tal senso dirette) volte a dare dimostrazione della mera accidentalità del contatto, risolvendosi viceversa la condotta descritta in un atto intenzionale connotato da una volontaria aggressività. Per quanto detto, quindi, tale condotta è da ritenersi riconducibile alla nozione di “condotta violenta” di cui all’art. 38 CGS e non già alla – meno grave – “condotta gravemente antisportiva” di cui all’art. 39 CGS. La disposizione di cui all’art. 38 CGS prevede la sanzione minima di 3 giornate di squalifica o, nel caso di particolare gravità, la sanzione minima di 5 giornate di squalifica. Avuto riguardo al caso di specie, la sanzione comminata dal G.S.T. (4 giornate di squalifica) è da reputarsi del tutto congrua, tanto che il relativo provvedimento deve intendersi confermato. Quanto alle condotte di fine gara, ascrivibili da referto ai calciatori Diawla Lamine, Diawara Mamadou e Del Bello Denis, all’allenatore sig. Luigi Felice Pontel e al dirigente Orsini Roberto, si rileva che la descrizione delle stesse, indipendentemente da ogni contestazione al riguardo, pare oltremodo precisa, essendo state riportate in modo specifico e risultando chiaramente indicati i soggetti individuati quali responsabili. In relazione a quanto riportato dalla reclamante, si osserva che l’interrogativo dalla stessa posto in ordine alla possibilità, per il Direttore di Gara, di percepire e descrivere molteplici episodi rimane – appunto – un mero interrogativo, cui ben si può dare risposta invocando la capacità percettiva di un soggetto comunque abituato ad osservare e ad annotare i fatti di campo. Quanto alla considerazione secondo cui, nel caso, non è stato estratto alcun cartellino rosso, ci si limita a rilevare che l’uso dei cartellini al termine della gara non è obbligatorio, ben potendo il Direttore di Gara, come è avvenuto nel caso di specie, segnalare a referto i fatti reputati di rilievo disciplinare, affinché sia il Giudice Sportivo a provvedere al riguardo. La reclamante rileva, inoltre, che gli episodi riportati a referto non troverebbero riscontro nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e/o in quelle delle persone presenti all’incontro. A comprova di un tanto vengono allegate alla memoria integrativa alcune dichiarazioni autografe rese da soggetti identificati (dalla stessa reclamante) mediante documento d’identità. Tali dichiarazioni, salvo gli effetti di cui infra si dirà, non assumono rilevanza di prova nell’ambito del presente procedimento. Vero è che nel processo sportivo non è mai precluso alla difesa il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, anche quando detta produzione formalizzi delle testimonianze a discolpa (principio espresso da CGF, 23.08.2012, C.U. n. 031/CGF 2012-2013). E’ altrettanto vero, tuttavia, che al fine di assurgere al rango di “testimonianza” una dichiarazione resa fuori dal giudizio deve essere necessariamente raccolta con gli opportuni presidi di legge (327-bis c.p.p.; 257-bis c.p.c.), salvo non volersi ammettere effetto di prova testimoniale, in totale dissonanza rispetto alle previsioni ordinamentali, ad ogni documento che rechi dichiarazioni (dal contenuto più vario) provenienti da soggetti nemmeno ammoniti circa le responsabilità in cui essi incorrono in caso di mendacio (per quanto previsto, in ambito sportivo, dall’art. 60, co. 3, CGS le falsità e/o le reticenze producono per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza). Ove non vi sia sufficiente tempo per raccogliere le testimonianze in ambito extraprocessuale, alla parte è pur sempre consentito chiedere all’organo giudicante l’ammissione di prove testimoniali, avendo cura di indicare in tal caso – a pena di inammissibilità – i dati di individuazione e di recapito dei testi, nonché i capitoli di prova sui quali gli stessi devono essere sentiti. La richiesta di acquisizione diretta delle dichiarazioni allegate alla memoria integrativa deve essere quindi respinta, non trattandosi, per quanto detto, di “dichiarazioni testimoniali” ammissibili. Non si ritiene, per altro, di poter accogliere la richiesta di prova testimoniale così come formulata dalla reclamante in sede di memoria integrativa, risultando la stessa inammissibile ai sensi dell’art. 60, co. 2, CGS in quanto non risultano indicati i recapiti dei testi (se pur detti recapiti potrebbero ricavarsi dai documenti d’identità depositati), né vengono formulati i capitoli di prova su cui i testi dovrebbero essere sentiti (si riporta solo un generico richiamo ai “fatti indicati nel reclamo”). Si osserva, ulteriormente, che alcuni dei testi indicati (segnatamente: il sig. Felice Luigi Pontel, il sig. Mbaye Mansour ed il sig. Diawara Mamadou) sono soggetti interessati dal provvedimento sanzionatorio del G.S.T. ed essi, per un tanto, risultano essere portatori di un interesse diretto, che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (ed invero, i soggetti di cui trattasi, pur non essendo attualmente parti del giudizio, ben avrebbero potuto impugnare – direttamente – il predetto provvedimento). La Corte Sportiva d’Appello non ha inteso dar corso nemmeno alla richiesta, contenuta in sede di reclamo, di audizione dei soggetti sanzionati, in quanto il reclamo è stato presentato dall’associazione sportiva, contestando jure proprio la responsabilità dei propri tesserati (sul punto si veda CFA, Sez. Un., n. 085/2019-2020). In assenza di attribuzione, da parte dei tesserati, di specifico potere di rappresentanza (i.e.: in assenza di conferimento di rappresentanza processuale volontaria) è da intendersi che parte del giudizio sia la sola associazione sportiva e che solo ad essa sia attribuito il diritto di essere sentita, nella persona del suo Presidente, ai sensi dell’art. 77, co. 4, CGS, ove ne faccia richiesta in sede di reclamo. Per tal motivo, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso sentire, in udienza, solo la Presidente dell’U.S.D. Bisiaca A.S.D.. La Corte Sportiva d’Appello non ha nemmeno inteso sentire il Direttore di Gara o chiedere un supplemento di rapporto, in quanto il Direttore di Gara, già sentito dal G.S.T., ha confermato in toto il referto e ad esso, su richiesta dello stesso G.S.T., ha aggiunto un supplemento. La reclamante ha rilevato, ancora, che quanto “realmente accaduto” ricondurrebbe ad una “normale agitazione di protesta”, conseguenza di una istintiva reazione conseguente alla concitazione sportiva dovuta alla gara. La Corte Sportiva d’Appello, sulla base dei contenuti del referto, non può in nessun modo condividere tale rilievo, essendo stati riportati dei fatti, gravi, non certo riconducibili ad una situazione di ordinaria protesta. Non si ritiene possa assumere rilevanza, inoltre, la considerazione – svolta in sede di memoria integrativa e ribadita in udienza – relativa alla chiusura della gara con 4 minuti di anticipo rispetto al tempo regolamentare. Ed invero, da referto risulta che il secondo tempo di gara sia durato 45 minuti. La questione comunque involge, a tutto voler concedere, la regolarità della gara ed essa doveva essere sottoposta, in ipotesi, alla valutazione del Giudice Sportivo, a tempo debito e con autonomo ricorso. Nei termini che di seguito verranno specificati, risulta in qualche misura condivisibile, invece, il rilievo della reclamante – l’ultimo qui in considerazione – secondo cui dal referto, pur dettagliato nella descrizione delle condotte ascritte ai soggetti poi sanzionati dal G.S.T., non emerge indicazione alcuna sulla condotta tenuta, nella circostanza, dai calciatori/dirigenti dell’A.S.D. Torre in un contesto che, per quanto è dato intendere, è stato di generale parapiglia. La connotazione di tale condotta potrebbe assumere rilevanza ai fini del presente giudizio, in quanto la reclamante ha chiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS (la disposizione di cui all’art. 13, co. 2, CGS consente agli organi di giustizia sportiva di prendere in considerazione, con adeguata motivazione, le circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione). La Corte Sportiva d’Appello, ai sensi dell’art. 60, co. 1, CGS ha la possibilità di disporre d’ufficio la testimonianza di uno dei soggetti di cui all’art. 2 CGS (soggetti che, in genere, svolgano attività rilevante per l’ordinamento federale). In applicazione di un tanto, la Corte Sportiva d’Appello intende  sentire, all’udienza all’uopo fissata, due tesserati della U.S.D. Bisiaca A.S.D. (segnatamente: la sig.ra Katia Zini ed il sig. Alfonso Padula) e due tesserati dell’A.S.D. Torre (segnatamente: il sig. Gabriele Gregorat ed il sig. Antonello Godeassi), tutti inseriti nella lista di gara in occasione dell’incontro disputatosi in data 16.12.2023. In ragione della definitività della presente decisione relativamente alla posizione del calciatore Wade Thiemory e del calciatore Musa Dan, nonché per quanto sopra riportato in punto di efficacia probatoria privilegiata del referto (con riguardo ai fatti di diretta percezione del Direttore di Gara), i testi verranno sentiti, secondo le modalità di cui all’art. 60, co. 4 e 5, CGS, solo con riferimento alla condotta tenuta da calciatori e tesserati dell’A.S.D. Torre in occasione degli eventi di fine gara, siccome descritti in sede di referto. Ciò posto, la Corte Sportiva d’Appello non ritiene di dover accogliere l’istanza di sospensione del procedimento (pur astrattamente ammissibile nell’ambito del giudizio sportivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, co. 2, CGS, dell’art. 2, co. 6, Codice CONI, dell’art. 295 e 296 c.p.c.), in quanto la sospensione: (a) potrebbe pregiudicare il rispetto dei termini di definizione del presente giudizio ex art. 54 CGS; (b) potrebbe risultare inutiliter data stante l’assenza, già accertata, dei presupposti di sospensione cautelare delle sanzioni ex art. 19, co. 2, CGS; (c) risulterebbe comunque non funzionale, in quanto il supplemento probatorio necessario ai fini della definizione del presente giudizio (che, ai sensi dell’art. 77, co. 3, CGS verte solamente sui punti della decisione del G.S.T. oggetto di impugnazione) può essere acquisito attraverso l’attività istruttoria svolta, d’ufficio, dalla Corte Sportiva d’Appello; (d) verrebbe altresì a sovrapporsi sui poteri e le prerogative del G.S.T., da quest’ultimo non ancora esercitate, avendo lo stesso trasmesso in autonomia gli atti alla Procura federale, per l’eventuale aggravamento o per l’applicazione di nuove sanzioni, potestà punitiva quest’ultima ancora non esplicata, e con cui non è lecito interferire, in considerazione delle posizioni del Giudice di primo grado, rispetto a quello dell’appello. Si rileva, infine, che le dichiarazioni allegate alla memoria integrativa, ampiamente richiamate in atti, benché non utilizzabili ai fini della prova testimoniale, sono entrate nella conoscenza della Corte Sportiva d’Appello. Il contenuto di tali dichiarazioni – alcune provenienti da soggetti tesserati – rimanda ad una serie di fatti particolarmente gravi, riconducibili per larga parte a dei comportamenti discriminatori asseritamente posti in essere da calciatori e sostenitori dell’A.S.D. Torre nei confronti dei calciatori dell’U.S.D. Bisiaca A.S.D. (cfr. dichiarazioni sig. Pizzignacco, sig. Pontel, sig. Mbaye, sig. Toppa, sig. Piran). E ben vero che il G.S.T., come detto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ma solo per accertare eventuali ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti, in relazione ai margini di indagine desunti dai contenuti del referto, al fine di comminare ulteriori sanzioni o aggravare quelle già comminate. Non risulta, tuttavia, che il G.S.T. sia nel possesso delle dichiarazioni di cui sopra, che si intendono trasmettere da subito alla Procura Federale, unitamente agli atti di causa, per ogni più opportuna valutazione al riguardo. La Corte Sportiva d’Appello si riserva ogni ulteriore decisione all’esito dell’attività istruttoria disposta.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: - definitivamente pronunciando in merito alle posizioni del calciatore Wade Thiemory e del calciatore Musa Dan, ritenuta l’infondatezza del reclamo in parte qua, lo rigetta e conferma le sanzioni rispettivamente loro applicate dal GST, nella misura di 3 giornate di squalifica e di 4 giornate di squalifica; - non reputando la controversia ancora matura per la decisione con riguardo alle posizioni degli altri soggetti coinvolti, ritenuto di disporre d’ufficio la prova testimoniale ai sensi dell’art. 60, co. 1, CGS, rinvia per un tanto l’odierna udienza ai sensi dell’art. 50, co. 2, CGS, fissando nuova udienza in camera di consiglio per il giorno giovedì 18.01.2024, ore 18.00, da tenersi presso la sede del Comitato Regionale, in Palmanova (UD), Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), con la partecipazione della parte reclamante, al fine di escutere i seguenti testimoni: 1) sig.ra Katia Zini (A.S.D. Bisiaca); 2) sig. Alfonso Padula (A.S.D. Bisiaca); 3) sig. Gregorat Gabriele (A.S.D. Torre); 4) sig. Antonello Godeassi (A.S.D. Torre), con esclusivo riguardo alla condotta tenuta dai calciatori e dirigenti dell’A.S.D. Torre al termine della gara svoltasi in data 16.12.2023 tra le squadre A.S.D. Torre e U.S.D. Bisiaca A.S.D. presso l’impianto sportivo di Tapogliano (UD), in relazione ai fatti riportati dal Direttore di Gara in sede di referto, verificatisi in quello specifico frangente; convocazione dei testimoni a carico della Segreteria del Comitato Regionale; - dispone la trasmissione del reclamo, della memoria integrativa e delle allegate dichiarazioni alla Procura Federale per le opportune valutazioni; - rimanda la decisione sull’incameramento o la restituzione del contributo di giustizia alla definizione del giudizio. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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