C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 66 del 16.01.2024 – Delibera – RECLAMO della Società UP REANESE (Campionato Allievi Regionali Under 17 Gir. A Vesna – Reanese) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 17.12.2023 (in C.U. n° 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)
RECLAMO della Società UP REANESE (Campionato Allievi Regionali Under 17 Gir. A Vesna - Reanese) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 17.12.2023 (in C.U. n° 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 59 del 21.12.2023, il G.S.T., in relazione alla gara VESNA - REANESE, disputata nell’ambito del Campionato Allievi Regionali Under 17 Gir. A, in data 17.12.2023, disponeva nei confronti del giocatore CALLIGARO MATTEO (REANESE) la SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE, in quanto dopo l’espulsione per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, seppure senza violenza, poneva le proprie mani sul volto dell'arbitro, trattenendolo.
Avverso il suddetto provvedimento, la società UP REANESE depositava regolare reclamo, in data 29.12.2023. All’ora fissata per la convocazione è presente il sig. PAOLO CALLIGARO, per delega del Presidente della Società, che viene acquisita agli atti, oltre che quale genitore esercente la potestà sul minore MATTEO CALLIGARO, parimenti personalmente presente. Il sig PAOLO CALLIGARO, nel richiamarsi agli atti, evidenzia la sproporzione nella sanzione rispetto ad altri episodi contestualmente sanzionati in relazione alla stessa gara In particolare, sostiene l’inapplicabilità dell’articolo 36 del C.G.S. al caso di specie, non trattandosi né di condotta ingiuriosa, né irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara. A detta del reclamante, la condotta ingiuriosa deve escludersi in assenza di menzione nel referto arbitrale; quella irriguardosa sarebbe insussistente poiché il gesto di porre due mani sulle guance, senza violenza alcuna, sarebbe innocuo, in quanto non volto a trattenere il direttore di gara, impedendogli di svincolarsi all’occorrenza. In pratica, si tratterebbe di un’interpretazione soggettivamente errata, da parte del G.T.S., forse condizionata dalla descrizione adottata in referto: “…mi ha messo due mani in faccia, senza violenza però tenendomi”, ma non adeguatamente esplicativa delle circostanze di fatto. Il reclamante nell’evidenziare la sproporzione della sanzione irrogata, oltre a rapportarsi ad altri fatti ben più gravi evidenzianti nello stesso Comunicato Ufficiale n 59, ricorda eventi occorsi nel campionato di massima serie, in occasione della partita MILAN-SPEZIA del 27 gennaio 2022, citato ad esempio con corredo fotografico, a suo dire, raffigurante vicenda simile eppur tuttavia non punita dal direttore di gara. Interviene il calciatore MATTEO CALLIGARO confermando la condotta e spiegandola quale gesto di mero disappunto, dovuto a un trasporto per agonismo. In conclusione, il reclamante chiede di riformare la decisione impugnata, annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero riducendola nella misura reputata di equità e di giustizia. Innanzi tutto, resta fermo che il referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata, nel caso di specie non contraddetta da alcun altro o diverso elemento, dotato di pari efficacia. Ciò posto, per propria costanza di decisioni questa Corte ha sempre sanzionato il porre le mani addosso al direttore di gara, anche allorché non vi sia stata alcuna conseguenza fisica. Nella fattispecie, a tale gesto, al quale per quanto fin qui indicato deve attribuirsi la caratteristica di atto irriguardoso, va applicato il disposto dell’art 36 comma 1 lett a) del C.G.S che, dalla fine del mese di aprile 2023, punisce con la sanzione minima di 4 giornate di squalifica dette condotte. L’inasprimento delle sanzioni sul punto è conseguenza del moltiplicarsi di episodi di mancanza di riguardo ai danni degli arbitri, non di rado sfocianti in fatti equiparabili al dileggio, come avvenuto nel caso concreto. Nonostante il pur biasimevole gesto, la sanzione irrogata non appare del tutto coerente. Al netto della giornata di squalifica irrogata per somma di ammonizioni, si ritiene congruo applicare l’attenuante di cui all’art 13 comma 1, lett e), per essere stata ammessa la responsabilità e tenuta una condotta processuale corretta, attraverso la comparizione in udienza e la spiegazione del gesto, accogliendo parzialmente il reclamo e riformando quindi la decisione di G.T.S., e riconoscendo come congrua la sanzione complessiva della squalifica per 4 (quattro giornate) effettive.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutato l’episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo: − lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Matteo CALLIGARO, la sanzione nella squalifica per 4 (quattro) giornate effettive. − dispone lo svincolo del contributo.
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