C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 26.02.2024 – Delibera – RECLAMO della Società ASD ARIS SAN POLO CALCIO (Campionato di Seconda Categoria Girone F ASD ARIS SAN POLO CALCIO – CENTRO GIOVANILE STUDENTI) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)
RECLAMO della Società ASD ARIS SAN POLO CALCIO (Campionato di Seconda Categoria Girone F ASD ARIS SAN POLO CALCIO – CENTRO GIOVANILE STUDENTI) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)
Con provvedimento pubblicato nel C.U. del Comitato Regionale FIGC – LND del Friuli Venezia Giulia n° 74 dd . 8.2.2024 il G.S. comminava al calciatore della A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO, sig. BELRHITI ALAOUI MOULAY Rchid, la squalifica per n. 5 (cinque) gare effettive con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si portava con atteggiamento minaccioso a pochi centimetri dal viso dell'arbitro proferendo espressioni irriguardose al suo indirizzo costringendolo così ad indietreggiare a più riprese. Insisteva, poi, nel medesimo comportamento anche dopo l'intervento di un proprio compagno di squadra venendo, quindi, allontanato dal terreno di gioco solo a seguito dell'intervento del proprio capitano. Infine, a gara terminata, attendeva l'arbitro nei pressi dello spogliatoio e gli rivolgeva un'espressione ingiuriosa”. Avverso tale decisione la A.S.D. ARIS SAN PAOLO CALCIO formalizzava, in data 9.2.2024 a mezzo PEC, un preannuncio di reclamo autorizzando il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della Società e chiedendo la copia del referto di gara, trasmesso alla richiedente a mezzo PEC. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso, datato 14.2.2024 a mezzo PEC di pari data. La società reclamante, in sostanza, rilevava che la sanzione comminata sarebbe stata incongrua ed eccessiva rispetto ai fatti avvenuti in campo, soprattutto in considerazione del fatto che le proteste del calciatore non erano tali da potersi in alcun modo considerare come irriguardose. La società sosteneva infatti che il calciatore BELRHITI ALAOUI MOULAY Rchid si sarebbe rivolto all’arbitro (anche quale capitano della squadra) solamente per chiedere spiegazione dell’attribuzione di un secondo cartellino giallo ai suoi danni, estratto - a dire della reclamante - in seguito alle veementi proteste operate da parte dei giocatori avversari. Nel reclamo veniva confermato che il calciatore si sarebbe avvicinato al direttore di gara, appoggiando anche una mano sulla spalla dell’arbitro, ma ciò sarebbe accaduto “… senza però spingerlo e senza proferire allo stesso alcun epiteto irriguardoso”. Si giustificava altresì la ritardata uscita dal campo (che specificava essere avvenuta con l’accompagnamento di un dirigente) derivante dal fatto che il calciatore BELRHITI ALAOUI MOULAY Rchid avesse difficoltà di comprensione della lingua italiana e si fosse attardato solamente per replicare (senza alcuna offesa) ai calciatori della squadra avversaria, che gli intimavano di uscire velocemente con tono acceso e polemico. La reclamante concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione ovvero la riduzione della medesima nella misura reputata di equità di giustizia. La reclamante non chiedeva espressamente l’audizione, per cui veniva fissata udienza in camera di consiglio senza la presenza delle parti; né faceva pervenire ulteriori documenti e/o memorie. MOTIVAZIONE Per consolidato orientamento dei tribunali sportivi la semplice negazione del fatto da parte dell’associazione sportiva - o in ogni caso la sua ricostruzione in altri termini con il supporto di alcune specifiche indicazioni ed eccezioni - non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del rapporto dell’ufficiale di gara in ordine ai fatti accaduti. Peraltro nell’esposizione di cui al reclamo, viene confermato che: - il sig. BELRHITI ALAOUI MOULAY Rchid - dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni - si sia avvicinato fisicamente al direttore di gara, sino ad averne un contatto fisico; - la ritardata uscita dal campo del calciatore, dopo l’espulsione, sarebbe avvenuta solamente in seguito all’intervento di un dirigente della squadra. Da ciò non si può non rilevare come, i fatti posti alla base della squalifica comminata dal Giudice Sportivo, trovino esplicita conferma nel reclamo stesso. Pertanto, anche in base al disposto di cui al Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (che all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS prevede una squalifica minima di 4 giornate), si ritiene congrua e proporzionata la sanzione inflitta, che va perciò confermata.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo: − lo rigetta in relazione alla posizione del sig. BELRHITI ALAOUI MOULAY Rachid, confermando la sanzione irrogata dal GST (5 giornate di squalifica); − dispone il definitivo incameramento del contributo.
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