C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 05.03.2024 – Delibera – RECLAMO della società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 (Campionato di Serie C/1 Calcio a 5 NEW TEAM LIGNANO C5 – C5 PALMANOVA) in merito alle decisioni adottate dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 26.01.2024 (in C.U. n.74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024
RECLAMO della società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 (Campionato di Serie C/1 Calcio a 5 NEW TEAM LIGNANO C5 – C5 PALMANOVA) in merito alle decisioni adottate dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 26.01.2024 (in C.U. n.74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024
Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 74 del 08.02.2024, il G.S.T. ha respinto il ricorso presentato in data 29.01.2024 dall’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, una volta accertato che in occasione della gara del 26.01.2024 il sig. BOZIC – la cui regolarità del tesseramento era in contestazione – risultava a tutti gli effetti tesserato per la società A.S.D. C5 PALMANOVA, reputando esclusa dalla competenza del G.S.T. la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini del tesseramento e ciò, a maggior ragione, a fronte dell’esito positivo conseguito nella relativa procedura endofederale. Il G.S.T., ad ogni modo, ha inteso disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione dell’eventuale commissione di illeciti, in relazione ai fatti portati a sua conoscenza. Avverso tale decisione, l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ha tempestivamente depositato preannuncio di reclamo in data 10.02.2024, senza tuttavia trasmettere lo stesso alla controparte interessata. In data 17.02.2024 l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ha quindi depositato reclamo (dopo l’ottenimento in data 13.02.2024 di copia degli atti richiesti), trasmettendolo a mezzo PEC anche all’A.S.D. C5 PALMANOVA. In sede di reclamo, l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ha rilevato, in sintesi, che: (i) il calciatore BOZIC è stato tesserato per la società A.S.D. C5 PALMANOVA utilizzando un certificato di residenza rilasciato dal Comune di Lignano Sabbiadoro poi annullato, con efficacia retroattiva, dalla data del 01.09.2023; (ii) tale circostanza è atta a determinare la revoca del tesseramento per invalidità e/o illegittimità ai sensi dell’art. 42 NOIF con effetto dal giorno del tesseramento stesso; (iii) per effetto della revoca con efficacia retroattiva del tesseramento, il risultato della gara non può essere omologato e all’A.S.D. C5 PALMANOVA deve essere comminata la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10 CGS: (iv) i fatti di cui al reclamo risulterebbero provati dal provvedimento del Comune di Lignano Sabbiadoro di data 10.11.2023 con il quale l’iscrizione anagrafica del sig. BOZIC è stata annullata. La reclamante ha dimesso copia del predetto provvedimento, chiedendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale, nonché lo svolgimento dei dovuti accertamenti sulla posizione di tesseramento del sig. BOZIC. Ricevuto il reclamo, la Corte Sportiva d’Appello ha quindi fissato udienza per il giorno 29.02.2024 per la discussione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 77 CGS per il deposito di memorie, documenti e controdeduzioni. L’A.S.D. C5 PALMANOVA, in data 23.02.2024, ha depositato le proprie controdeduzioni rilevando l’infondatezza del reclamo in ragione del fatto che: (i) il tesseramento del sig. BOZIC è stato regolarmente convalidato dall’Ufficio Tesseramenti in data 18.09.2023 a fronte della trasmissione del certificato di residenza rilasciato dal Comune di Lignano Sabbiadoro in data 06.09.2023; (ii) la società è da reputarsi del tutto estranea ai fatti in quanto mai informata dal sig. BOZIC in ordine al provvedimento emesso dal Comune di Lignano Sabbiadoro, a mezzo del quale è stata decretata la nullità della iscrizione anagrafica; (iii) in data 09.02.2024 l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale FVG ha comunicato la revoca del tesseramento, in ragione dei fatti emersi, ma detta revoca assume effetto dal quinto giorno successivo alla notifica del provvedimento (l’A.S.D. C5 PALMANOVA ha depositato la comunicazione relativa alla revoca del tesseramento del sig. BOZIC). L’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ha poi depositato memoria in data 25.02.2024, con la quale ha rilevato – in sintesi – che la nullità della iscrizione anagrafica del sig. BOZIC determina, per diretta conseguenza, la nullità del tesseramento e che tale ultima nullità deve avere efficacia ex tunc e, cioè, a far tempo dalla sottoscrizione del tesseramento, sussistendone sin da allora le relative preclusioni e mancanza di presupposti. La reclamante ha altresì evidenziato che sussisterebbero anche le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 11, co. 2, CGS (penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara cui ha partecipato il calciatore irregolarmente tesserato), in quanto l’A.S.D. C5 PALMANOVA avrebbe avuto l’onere di compiere adeguate verifiche. E’ stata infine richiesta la rimessione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti al fine di accertare la validità del tesseramento, posta la natura controversa della questione relativa al momento di inefficacia del tesseramento oggetto di revoca. All’udienza del 29.02.2024, all’ora fissata, sono comparsi: per l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 l’avv. Paolini; per l’A.S.D. C5 PALMANOVA il sig. LABOLLITA, Presidente della società, assistito dal sig. ROVERE, consigliere. In sede di discussione, l’avv. Paolini si è sostanzialmente richiamato ai contenuti del reclamo e della memoria depositata, chiedendo l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 CGS ed all’art. 11, co. 2, CGS. Il sig. LABOLLITA si è richiamato ai contenuti delle controdeduzioni depositate, chiedendo il rigetto del reclamo, ma precisando quanto di seguito: (i) il sig. BOZIC aveva stabilito la propria residenza, ai fini del tesseramento, presso l’abitazione del sig. IERMANO, vice Presidente dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5; (ii) il sig. IERMANO non ha avvertito il sig. BOZIC in ordine ai controlli che la Polizia Municipale è chiamata ad effettuare nel contesto delle verifiche di residenza (di fatto, tali controlli sarebbero stati eseguiti tre volte); (iii) non è chiaro come la controparte sia nel possesso del provvedimento indirizzato al sig. BOZIC, posto che egli non ha mai ritirato la raccomandata a lui indirizzata; (iv) non è affatto necessario che i calciatori sloveni (tale è il sig. BOZIC) debbano rimanere in Italia per tutta la settimana; (v) l’A.S.D. C5 PALMANOVA era comunque “tranquilla”, in quanto confidava sull’ordinario preavviso che precede i controlli di verifica della residenza. La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti ed i documenti, valutate le argomentazioni addotte e le circostanze emerse in corso d’udienza, ritiene di poter accogliere in parte il reclamo, in ragione dei motivi che seguono. In via pregiudiziale, la Corte Sportiva d’Appello rileva che la mancata trasmissione alla controparte del preannuncio di reclamo (tempestivamente depositato) non è atta a determinare – pur nella violazione dell’obbligo di cui all’art. 76, co. 2, CGS – la inammissibilità del successivo reclamo (tempestivamente depositato e trasmesso alla controparte), posto che l’A.S.D. C5 PALMANOVA si è ritualmente costituita in giudizio, senza sollevare, al riguardo, eccezioni di sorta. Trattandosi, quella violata, di una disposizione posta a tutela del contraddittorio, deve invero intendersi che la costituzione in giudizio abbia avuto, nel caso, un effetto sanante, anche in applicazione del generale principio di cui all’art. 164, co. 3, c.p.c. (CSA Nazionale, Sez. Un., n. 109/CSA del 16.12.2019). Ciò posto, si osserva che, nel merito, la questione pare piuttosto peculiare, anche in ragione di quanto evidenziato dalle parti in sede d’udienza. Si rileva, innanzitutto, che la reclamante ha depositato un “Provvedimento di nullità dell’iscrizione anagrafica” emesso dall’Ufficiale dell’Anagrafe del Comune di Lignano Sabbiadoro in data 10.11.2023, a mezzo del quale è stata disposta la nullità dell’iscrizione anagrafica del sig. BOZIC, con decorrenza dal 01.09.2023 e, quindi, con effetto da data anteriore rispetto a quella del tesseramento (su tale Provvedimento di nullità si tornerà in seguito). Ciò che ulteriormente rileva è che l’A.S.D. C5 PALMANOVA ha depositato, unitamente alle controdeduzioni, la comunicazione di revoca del tesseramento del sig. BOZIC, inviatale in data 09.02.2024 dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale LND FVG ai sensi dell’art. 42, co. 1, NOIF; revoca avente effetto dal quinto giorno successivo alla data della comunicazione predetta. E’ pacifico, quindi, che il tesseramento del sig. Bozic, convalidato dall’Ufficio Tesseramenti in data 18.09.2023, sia stato revocato in data successiva a quella della gara cui il calciatore ha partecipato, disputatasi il 26.01.2024. Il tesseramento, per quanto previsto dall’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2021, altro non è se non l’atto formale con la quale una persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva. Tale autorizzazione è passibile di revoca nei casi previsti dall’ordinamento federale. In particolare, ai sensi dell’art. 42, lett. a), NOIF, il tesseramento può essere revocato per sua invalidità e/o illegittimità laddove, come nel caso di specie, risulti acclarata una carenza documentale esiziale, qual è l’assenza del certificato di residenza richiesto dall’art. 40-quinquies, co. 1, 2), lett. b), NOIF per il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi aderenti all’UE/EEE (il sig. BOZIC ha cittadinanza Slovena), già tesserati per società appartenenti a Federazioni estere. Ai fini dell’irrogazione della sanzione della perdita della gara ex art. 10, co. 6, lett. a), CGS, ciò che tuttavia rimane determinante è la sussistenza – o meno – del titolo che autorizza il calciatore alla partecipazione a quella specifica gara; tale titolo altro non può essere se non il vigente tesseramento. Nel caso di specie, la norma predetta non risulta affatto applicabile, in quanto il calciatore BOZIC certamente aveva titolo per partecipare all’incontro in parola, poiché, al tempo, egli era in possesso del tesseramento rilasciatogli, sia pure impropriamente, dalla Federazione (alla stessa conclusione giunge CSA Nazionale, 0249/CSA del 22.07.2020, citata anche dalla reclamante, in un caso in cui il TFN – Sez. Tesseramenti aveva dichiarato nullo ex tunc il tesseramento, sussistendo sin dalla data della sua sottoscrizione una preclusione impediente). Né si ritiene possa essere diversamente, in quanto l’efficacia della revoca del tesseramento (i.e.: la decadenza del titolo che abilita il calciatore alla partecipazione della gara) ha effetto, per espressa previsione dell’art. 42, co. 1, lett. a), NOIF, dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del relativo provvedimento. Il legislatore federale, per altro, ha previsto delle ipotesi specifiche di revoca con effetti retroattivi (ipotesi che non ricorrono nel caso di specie), con ciò evidenziandosi che la tematica degli effetti temporali della revoca è stata pienamente considerata. Per contro, l’emersione di una irregolarità viziante che determini la revoca del tesseramento può assumere rilevanza ai sensi dell’art. 11, co. 2, CGS, il quale sanziona la società che fa partecipare alla gara un calciatore cui sia stato revocato il tesseramento per effetto di “irregolarità imputabile alla società stessa” (la sanzione normativamente prevista è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui ha partecipato tale calciatore). Rimane quindi dirimente, ai fini dell’applicazione della predetta sanzione, l’accertamento dell’imputabilità alla società A.S.D. C5 PALMANOVA della riscontrata irregolarità. In sede di controdeduzioni, la stessa si è dichiarata “estranea ai fatti”, rilevando di aver allegato alla richiesta di tesseramento - poi regolarmente evasa - il certificato di residenza rilasciato dal Comune di Lignano Sabbiadoro e di non essere stata informata dal calciatore del successivo “Provvedimento di nullità di iscrizione anagrafica”. Agli effetti, il certificato di residenza agli atti (allegato alla richiesta di tesseramento del sig. BOZIC) non presenta alcun elemento formale che ne evidenzi, in ipotesi, la sua provvisorietà. In sede d’udienza, tuttavia, il Presidente dell’A.S.D. C5 PALMANOVA ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza del fatto che il sig. BOZIC vive abitualmente in Slovenia e che la residenza dello stesso è stata fissata a Lignano Sabbiadoro, presso il sig. IERMANO, vice Presidente dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, al solo fine di ottenere il tesseramento del calciatore. Il tutto con l’accordo che il sig. IERMANO avrebbe dovuto avvertire il sig. BOZIC del giorno in cui la Polizia Municipale avrebbe effettuato i relativi controlli, solitamente anticipati da preavviso. Per quanto normativamente previsto, il concetto di “residenza” si riferisce al luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale (art. 43, co. 2, c.c.), avuto riguardo alla compresenza di un elemento di natura oggettiva (la stabile permanenza in un luogo) e di un elemento di natura soggettiva (la volontà di rimanervi, anche in relazione alle consuetudini di vita ed allo svolgimento delle relazioni sociali dell’interessato). Ciò posto, è da rilevarsi che le dichiarazioni rese in udienza dal Presidente dell’A.S.D. C5 PALMANOVA hanno evidenziato chiaramente la piena contezza, in capo allo stesso, della fittizietà della residenza del calciatore. In altri termini, l’A.S.D. C5 PALMANOVA ha colpevolmente assunto il rischio relativo alla revoca del tesseramento, nella consapevolezza del possibile annullamento della iscrizione anagrafica (tanto da lamentare la mancata collaborazione del sig. IERMANO, a fronte dei controlli di legge più volte effettuati dalla Polizia Municipale). E’ da ritenersi, conseguentemente, che la irregolarità che ha determinato la revoca del tesseramento (ossia: il difetto di un valido certificato di residenza) sia imputabile - quantomeno a titolo di colpa - alla società, la quale non può dirsi affatto “estranea” alla vicenda, posto che essa ha utilizzato un documento, determinante per il conseguimento del tesseramento, ben sapendo che la circostanza di fatto che quel documento doveva attestare (ossia: la dimora abituale del calciatore) non era veritiera. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 11, co. 2, CGS, l’A.S.D. C5 PALMANOVA deve essere penalizzata di un punto in classifica in relazione alla gara del 26.01.2024, cui ha partecipato un calciatore la cui revoca del tesseramento risulta imputabile alla società stessa. Tale decisione, per quanto previsto dall’art. 77, co. 3, CGS rimane limitata al provvedimento del G.S.T. specificamente impugnato ed essa ha quindi riguardo alla sola gara anzidetta. La Corte Sportiva d’Appello non ha evidenza di altre gare cui il calciatore abbia eventualmente partecipato, a fronte di una irregolarità che comporta ab origine l’invalidità del tesseramento. Per un tanto si ritiene di doversi trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. La Corte Sportiva d’Appello, non può esimersi da una ulteriore considerazione. E’ stato acquisito agli atti, per essere stato depositato dall’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, il “Provvedimento di nullità dell’iscrizione anagrafica” di data 10.11.2023, in base alle cui evidenze il tesseramento del sig. BOZIC è stato revocato. Detto provvedimento risulta inviato a mezzo Racc. A.R. al sig. BOZIC e via PEC, per conoscenza, alla Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale. In sede d’udienza L’A.S.D. C5 PALMANOVA ha rilevato che il sig. BOZIC non ha mai ritirato la raccomandata e che egli non era a conoscenza del provvedimento; l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, per contro, ha dichiarato che la documentazione dimessa in giudizio deriva da un accesso agli atti effettuato dal proprietario dell’immobile presso il Comune. Ora: la gara in questione è stata disputata nella sera del giorno 26.01.2024, venerdì; il lunedì successivo, 29.01.2024, l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ha presentato ricorso al G.S.T. evidenziando la irregolarità del tesseramento del sig. BOZIC e depositando, già in quella sede, il “Provvedimento di nullità di iscrizione anagrafica”. Non risulta conseguentemente credibile che qualcuno abbia potuto effettuare un accesso agli atti tra il venerdì ed il lunedì successivo, ottenendo copia del dimesso provvedimento (non foss’altro che per i termini normativamente previsti, in favore del soggetto controinteressato, per l’opposizione all’istanza di accesso). E’ ragionevole ritenere, quindi, che il “Provvedimento di nullità di iscrizione anagrafica” fosse già nella disponibilità dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 prima della disputa della gara del 26.01.2024. Se così è, mal si comprende perché l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 non abbia notiziato di un tanto l’A.S.D. C5 PALMANOVA (in applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare di sé ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva), ma abbia atteso l’esito (sfavorevole) della gara per poi ricorrere al G.S.T. chiedendo la c.d. sconfitta a tavolino. Laddove, per contro, il provvedimento di cui trattasi non risultasse ottenuto nelle forme dell’accesso agli atti amministrativi, si aprirebbe una questione - spinosa certo, ma non di competenza della Corte Sportiva d’Appello - di illegittima acquisizione della prova (e, quindi, di inutilizzabilità, a tali fini, del documento dimesso). A ben vedere, tuttavia, tale delicata questione non avrebbe effettiva incidenza sulla presente decisione, in quanto i fatti su cui si innesta il giudizio risultano pacificamente ammessi dalle parti, al di là delle evidenze documentali. Non ci si può esimere dal rilevare, infine, che - per quanto riferito in sede d’udienza dal Presidente dell’A.S.D. C5 PALMANOVA - la residenza del sig. BOZIC, rivelatasi fittizia, risulterebbe essere stata stabilita, al tempo, presso l’abitazione del sig. IERMANO, vice Presidente della società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5; società che, poi, ha sporto ricorso e successivo reclamo, invocando le risultanze del “Provvedimento di nullità di iscrizione anagrafica”, il quale ha acclarato una situazione di fatto che, a dar credito alla versione resa dal Presidente dell’A.S.D. C5 PALMANOVA, era pienamente nota al sig. IERMANO sin dal principio. Ciò evidenzierebbe una qualche compartecipazione del sig. IERMANO nell’illecito sanzionato. La Corte Sportiva d’Appello, per un tanto, ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza anche in ordine alle circostanze sopra evidenziate.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la tempestività e ammissibilità del reclamo: - lo accoglie in parte, disponendo a carico della società C5 PALMANOVA la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corrente campionato, relativamente alla gara NEW TEAM LIGNANO C5 – C5 PALMANOVA, disputatasi in data 26.01.2024, fermo restando il risultato acquisito sul campo; - dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Federale, per le valutazioni di propria competenza; - dispone lo svincolo del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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