C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 05.03.2024 – Delibera – RECLAMO della Società US TRIVIGNANO ASD (Campionato di Promozione Gir. B TRIVIGNANO – ANCONA LUMIGNACCO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 10.02.2024 (in C.U. n. 76 Comitato Regionale FVG del 15.02.2024)

RECLAMO della Società US TRIVIGNANO ASD (Campionato di Promozione Gir. B TRIVIGNANO – ANCONA LUMIGNACCO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 10.02.2024 (in C.U. n. 76 Comitato Regionale FVG del 15.02.2024)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale FVG n. 76 del 15.02.2024, all’esito della gara US TRIVIGNANO ASD / ASD ANCONA LUMIGNACCO valida per il campionato di Promozione, Gir. B disputata il 10.02.2024, il GST comminava la squalifica per n. 3 (tre) giornate effettive a carico del calciatore Nicola TURCHETTI, partecipante alla gara con la maglia numero 15 nelle fila della US TRIVIGNANO ASD, con la motivazione: “Perché, a gara terminata, proferiva diverse espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo della terna arbitrale (su segnalazione dell'AA2)”. Avverso tale decisione, la US TRIVIGNANO ASD preannunciava reclamo in data 16.02.2024, chiedendo copia degli atti alla base del provvedimento assunto dal GST. Il preannuncio di reclamo era accompagnato dalla autorizzazione all’addebito sul conto campionato della società del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso trasmesso a mezzo PEC in data 20.02.2024. In sede di reclamo, la US TRIVIGNANO ASD ha rilevato che il referto di gara riporterebbe una ricostruzione errata con riferimento alla posizione del calciatore Nicola TURCHETTI rispetto a quanto effettivamente occorso. In particolare, la Società ha sostenuto che l’assistente di gara, Jacopo Guanin, avrebbe riferito all’arbitro che le espressioni offensive erano da attribuire al n. 15 (i.e. TURCHETTI), riconosciuto dalla voce e non perché avesse effettivamente visto lo stesso pronunciarle e, dunque, mediante il solo riconoscimento vocale. La società ha evidenziato, inoltre, come non risulti agli atti che le espressioni udite fossero effettivamente rivolte alla terna arbitrale. In data 29.02.2024, all'ora fissata per la convocazione, si è riunita la Corte Sportiva d’Appello per discutere del reclamo. Prima di procedere alla udienza con la partecipazione delle parti, la Corte Sportiva d’Appello ha disposto l’audizione dell’assistente, Jacopo GUANIN, il quale, contattato telefonicamente alla presenza del rappresentante AIA, ha confermato che le parole indicate nel referto sono state pronunciate dal n. 15, in quanto aveva ancora la maglia indossata e lo ha riconosciuto personalmente. Veniva, poi, contattato l’arbitro, Espedito PALLADINO, il quale dichiarava di avere sentito anche lui le frasi riportate in referto; tuttavia, non avendo compreso da chi fossero state dette, lo ha saputo dal suo assistente. Altre frasi sono state da lui percepite in quanto provenienti dallo spogliatoio, ma la voce era diversa e quindi non riferibili direttamente al n. 15. All’ora fissata per la convocazione sono comparsi: il sig. Matteo Menarbin, Presidente della US TRIVIGNANO ASD, assieme al sig. Nicola TURCHETTI, calciatore, ai quali veniva data lettura delle dichiarazioni di arbitro e assistente. Il sig. Mernarbin dichiarava di essere stato presente alla ringhiera degli spogliatoi a fine gara e riferiva che il sig. TURCHETTI era entrato negli spogliatoi senza dire assolutamente nulla. Rilevava, inoltre, di non aver compreso il perché le frasi indicate negli atti di gara fossero state ritenute come riferite contro l’arbitro e la terna. Riferiva, poi, di aver chiaramente sentito l’assistente dell’arbitro dichiarare a voce alta “l’ho riconosciuto dalla voce, è il numero 15”. Il sig. TURCHETTI dichiarava di avere fatto da pacere in un contesto di particolare tensione. Evidenziava, inoltre, come le frasi attribuite, particolarmente gravi, gli abbiano altresì arrecato danno Pag. 20 del Comunicato n. 84 e per vari giorni è stato costretto a dare spiegazioni a chi le chiedeva. Ribadiva in ogni caso di non avere mai detto quanto riportato nel referto. La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti ed i documenti, valutate le argomentazioni addotte e le circostanze emerse in corso d’udienza, ritiene di poter accogliere in parte il reclamo, in ragione dei motivi che seguono. Preliminarmente, questa Corte rileva non essere concludenti le doglianze incentrate sull’erronea ricostruzione del fatto in quanto il rapporto arbitrale fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ex art. 61, comma 1, CGS. Gli atti ufficiali costituiscono, infatti, fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa sulla scorta di una diversa versione dei fatti fornita dall'incolpato né attraverso dichiarazioni di testimoni. Resta dunque confermata la ricostruzione degli accadimenti fornita dal direttore di gara e dall’assistente Guanin. Occorre, tuttavia, evidenziare come il referto non evidenzi in alcun modo che le espressioni ivi richiamate fossero dirette alla terna arbitrale. Questa Corte, pertanto, ritiene di dover riqualificare la condotta posta in essere dal calciatore TURCHETTI ai sensi dell’art. 39 CGS, irrogando la sanzione minima, anche alla luce del comportamento collaborativo prestato in occasione dell’udienza tanto dal calciatore quanto dal presidente della US TRIVIGNANO ASD. La sanzione viene, dunque, rideterminata nella squalifica per 2 (due) giornate. In ragione di tutto quanto esposto, la Corte Sportiva d’Appello considera il reclamo parzialmente fondato. Da ciò si accoglie la richiesta di rivalutazione del provvedimento, nei termini di cui in dispositivo, con conseguente svincolo del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la tempestività e ammissibilità del reclamo: - lo accoglie in parte, riqualificata la condotta ai sensi dell’art. 39 CGS, rideterminando la sanzione nella squalifica per 2 (due) giornate a carico del sig. Nicola TURCHETTI; - dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it