C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 02.04.2024 – Delibera –Deferimento TFT–SD 13/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Denis BALZANO, Pietro PURINAN, Michele DEL BEN, Mattia PATUI, Andrea CUSSIGH, Marco PINES SCAREL

Deferimento TFT–SD 13/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Denis BALZANO, Pietro PURINAN, Michele DEL BEN, Mattia PATUI, Andrea CUSSIGH, Marco PINES SCAREL

Il deferimento. Con atto del 06.03.2024, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia i sigg.ri Denis BALZANO, Pietro PURINAN, Michele DEL BEN, Mattia PATUI, Andrea CUSSIGH, Marco PINES SCAREL, per le seguenti condotte 1.- il sig. Denis BALZANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere partecipato al torneo di calcio a 6 “Torneo dei bar di Tricesimo”, organizzato dall’associazione “EMM3 eventi” e svoltosi dal 20 giugno 2023 all’1 luglio 2023 presso il campo sportivo di Tricesimo (UD), ed al torneo “15^ Torneo solidale interfrazionale di calcio a 7”, organizzato dall’associazione “Chei Di Culugne” e svoltosi nei giorni 20, 21, 22 e 24 giugno 2023 presso il campo sportivo di Colugna – Procura Federale 7 Tavagnacco, in assenza del necessario “nulla-osta” della società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; entrambi i tornei, poi, sono risultati non autorizzati dalla FIGC; 2.- il sig. Pietro PURINAN, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere partecipato al torneo di calcio a 6 “Torneo dei bar di Tricesimo”, organizzato dall’associazione “EMM3 eventi” e svoltosi dal 20 giugno 2023 all’1 luglio 2023 presso il campo sportivo di Tricesimo (UD), ed al torneo “15^ Torneo solidale interfrazionale di calcio a 7”, organizzato dall’associazione “Chei Di Culugne” e svoltosi nei giorni 20, 21, 22 e 24 giugno 2023 presso il campo sportivo di Colugna – Tavagnacco, in assenza del necessario “nulla-osta” della società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; entrambi i tornei, poi, sono risultati non autorizzati dalla FIGC 3.- il sig. Michele DAL BEN, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere partecipato al torneo di calcio a 6 “Torneo dei bar di Tricesimo”, organizzato dall’associazione “EMM3 eventi” e svoltosi dal 20 giugno 2023 al 1 luglio 2023 presso il campo sportivo di Tricesimo (UD), in assenza del necessario “nulla-osta” della società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; entrambi i tornei, poi, sono risultati non autorizzati dalla FIGC; 4.- il sig. Mattia PATUI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere partecipato al torneo di calcio a 6 “Torneo dei bar di Tricesimo”, organizzato dall’associazione “EMM3 eventi” e svoltosi dal 20 giugno 2023 all’1 luglio 2023 presso il campo sportivo di Tricesimo (UD), in assenza del necessario “nulla-osta” della società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; entrambi i tornei, poi, sono risultati non autorizzati dalla FIGC; 5.- il sig. Andrea CUSSIGH, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver partecipato al torneo “15^ Torneo solidale interfrazionale di calcio a 7”, organizzato dall’associazione “Chei Di Culugne” e svoltosi nei giorni 20, 21, 22 e 24 giugno 2023 presso il campo sportivo di Colugna – Procura Federale 8 Tavagnacco, in assenza del necessario “nulla-osta” della società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; entrambi i tornei, poi, sono risultati non autorizzati dalla FIGC; 6.- il sig. Marco PINES SCAREL, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere partecipato al torneo “15^ Torneo solidale interfrazionale di calcio a 7”, organizzato dall’associazione “Chei Di Culugne” e svoltosi nei giorni 20, 21, 22 e 24 giugno 2023 presso il campo sportivo di Colugna – Tavagnacco, in assenza del necessario “nulla-osta” della società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; entrambi i tornei, poi, sono risultati non autorizzati dalla FIGC; La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 06.03.2024, ritualmente notificato, veniva fissata l’udienza al 27.03.2024. All'ora della convocazione è presente, oltre al rappresentante della Procura Federale, dott. Luca RICATTO, l’avv Nicola Paolini, per tutti i deferiti, già costituito nel presente procedimento, come da memoria depositata in atti, unitamente alle procure alle liti. Il dibattimento: la Procura Federale, riportandosi al deferimento, agli atti e documenti di cui al fascicolo istruttorio, conclude chiedendo l’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza, per ciascuno dei deferiti: il sig. Denis BALZANO; Sig. Pietro PURINAN, Sig. Michele DEL BEN; Sig. Mattia PATUI; Sig. Andrea CUSSIGH, Sig. Marco PINES SCAREL. L’avv. Paolini richiamandosi, preliminarmente, alla memoria depositata, chiede il proscioglimento di tutti i deferiti, evidenziando, nello specifico che: 1) non c’è alcuna norma che preveda l’obbligo dei calciatori di richiedere un “nulla-osta” per partecipare a tornei non riconosciuti, né autorizzati, né organizzati dalla LND, se non nei casi specificamente previsti e già indicati in memoria; 2) la denuncia è arrivata dal Presidente del Deportivo, che però era sempre presente alle partite ed è inoltre il gestore del campo; altresì sono state utilizzate proprio le maglie del Deportivo; 3) è fin troppo generico richiamare la disciplina generale dell’art. 4, co. 1 CGS; qui si discute di una specifica condotta e quindi il riferimento specifico sarebbe stato necessario; 4) l’assenza di giurisprudenza in termini, con l’eccezione di quella richiamata in memoria, testimonia che non si tratta di comportamenti vietati; 5) se fosse vero quanto ritenuto dalla Procura, esisterebbe un onere dei calciatori di dover formalizzare richieste e di seguire una disciplina non normate; 6) non c’è traccia di un regolamento disciplinare interno al Deportivo, in ipotesi violato, conosciuto dal calciatore. La motivazione. Il presente procedimento trae origine dall’invio alla Procura Federale, rispettivamente in data 28 agosto 2023 e 02 settembre 2023, da parte della società Asd Deportivo Junior e da parte del Comitato Regionale FIGC LND del Friuli Venezia Giulia (che aveva ricevuto le stesse in copia), di tre segnalazioni a firma del presidente del sodalizio sportivo, sopra richiamato, aventi per oggetto “Segnalazione calciatore BALZANO Denis”, “Segnalazione calciatore PURINAN Pietro” e “Segnalazione sig. TRINCO Massimiliano”, con le quali, il presidente della sopra richiamata società udinese portava a conoscenza della Procura Federale e del Comitato Regionale della FIGC LND del Friuli Venezia Giulia del comportamento ritenuto scorretto ed irregolare tenuto da suoi tesserati: Sigg. BALZANO Denis e PURINAN Pietro che avrebbero partecipato ad alcuni tornei di calcio / calcetto, non autorizzati dalla FIGC, svoltisi nei comuni di Tricesimo ed a Tavagnacco, senza richiedere la preventiva autorizzazione alla società di appartenenza. In tali scritti venivano altresì segnalati, in maniera generica, ulteriori comportamenti dei due tesserati che lo stesso presidente riteneva tenuti in danno della società da lui presieduta riportando il fatto che, in qualità di allenatori per le squadre dei pulcini del primo anno ( il Sig. BALZANO), per la squadra pulcini che in questa stagione [2023/2024] avrebbe dovuto transitare nella categoria esordienti (il Sig. PURINAN), avrebbero compiuto atti di proselitismo, causa della diminuzione delle iscrizioni di tali ragazzi nelle rispettive categorie. Un’ ulteriore segnalazione riguardava il sig. TRINCO Massimiliano, tesserato per la società Asd Tricesimo di Tricesimo (UD) e socio fondatore della società “Eventi EMM3”, organizzatrice di eventi, anche tornei di calcio e calcetto, tra i quali quelli de quibus, a cui hanno partecipato i tesserati del Deportivo richiamati nelle altre due segnalazioni. L’istruttoria veniva condotta sia su base documentale, che mediante l’acquisitone di prove testimoniali, oltre che con l’audizione degli stessi deferiti e consentiva di appurare, limitatamente alle circostanze inerenti alla partecipazione ai tornei in parola, il coinvolgimento di ulteriori tesserati, tra i quali anche gli odierni deferiti. A seguito della richiesta di una prima proroga dell’attività inquirente (21.11.2023), le indagini hanno quindi acclarato che 1) i calciatori Denis BALZANO e Pietro PURINAN hanno partecipato in assenza di “nulla-osta”: a. unitamente ai propri ex compagni di squadra, anch’essi tesserati per il Deportivo Junior di Tavagnacco: - Simone CONDOLO, - Michele DAL BEN, - Mattia PATUI, dal 20 giugno al 01 luglio 2023, al torneo di calcio a 6 denominato “torneo dei bar di Tricesimo”, organizzato dall’organizzazione “EMM3 eventi” di Tricesimo (UD) e disputato sul campo di Tricesimo (UD). In sede di audizioni è emerso che anche i compagni di squadra sopra richiamati hanno partecipato alla manifestazione in parola, senza ottenere il “nulla-osta” scritto della propria società di appartenenza. Allo stesso torneo ha partecipato come gestore della squadra in cui hanno giocato i calciatori sopra richiamati il collaboratore Sig. Massimo CRASNICH - non formalmente tesserato nella Federazione Italiana Giuoco Calcio – per la stagione 2022/2023 per il Deportivo Junior di Tavagnacco (UD) -. b. unitamente ai propri ex compagni di squadra: - Lorenzo CHERSICOLA, - Andrea CUSSIGH, - Michele DAL BEN, - Alberto PETROSINO, - Marco PINES SCAREL, nelle giornate del 20, 21, 22 e 24 giugno 2023 al “15^ torneo solidale interfrazionale di calcio a 7 – torneo delle frazioni del Comune di Tavagnacco,” disputato sul campo di Colugna ed organizzato dall’associazione “Chei Di Culugne” di Tavagnacco (UD). Durante l’attività inquirente, in particolare, è emerso che anche per questo torneo i compagni di squadra sopra indicati hanno partecipato alla manifestazione in parola senza ottenere il “nulla-osta” scritto dalla propria società di appartenenza. 2) I tornei di calcio denominati: a. torneo di calcio a 6 “dei bar di Tricesimo” disputato sul campo sportivo di Tricesimo (UD) dal 20 giugno 2023 al 01 luglio 2023; b. “15^ torneo solidale interfrazionale di calcio a 7 – torneo tra le frazioni del Comune di Tavagnacco” disputato sul campo sportivo di Colugna – Tavagnacco (UD), disputato nelle date 20, 21, 22 e 24 giugno 2023; sono stati svolti prima del 30 giugno quando comunque l’attività agonistica del Deportivo Junior era di fatto conclusa, non risultano essere tornei autorizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. 3) Le associazioni organizzatrici dei sopra richiamati tornei, rispettivamente: a. l’associazione “EMM3 eventi” di Tricesimo (UD); b. l’associazione “Chei di Culugne” di Tavagnacco (UD); non risultano essere associazioni affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nelle more, i sigg.ri Lorenzo CHERSICOLA, Simone CONDOLO ed Alberto PETROSINO hanno concordato con la Procura Federale la definizione delle loro posizioni ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento non possa essere accolto, per i motivi di seguito specificati. Risulta pacifico che i tornei in esame sono stati organizzati da associazioni NON affiliate alla FIGCLND e comunque NON autorizzati dalla federazione stessa. Pertanto, in accordo con la tesi difensiva, anche in considerazione della natura dei tornei, organizzati in forma amatoriale, tale autorizzazione non appare normativamente prevista, né comunque necessaria, come già riconosciuto dalla stessa Procura Federale che, in un caso simile, aveva archiviato il procedimento valutando di non poter procedere in relazione alla partecipazione dell’allenatore e dei tesserati della … omissis…. al torneo… omissis….perché organizzato e disputato al di fuori dell’ambito federale.” (Tribunale Federale Nazionale -Decisione/0125/TFNSD-2022-2023 Registro procedimenti n. 0111/TFNSD/2022-2023). Smentita anche la circostanza che dette competizioni fossero avvenute all’insaputa del presidente del Deportivo Junior. I calciatori auditi hanno dichiarato che il Presidente non solo ne era a conoscenza ma, in più occasioni, era anche presente a assistere alle partite. Perdipiù il torneo organizzato a Tavagnacco si è svolto nel Campo Sportivo di Colugna, che è in gestione proprio dalla ASD Deportivo Junior. Ulteriore particolare, ricordato dal giocatore DAL BEN: durante il torneo dei bar di Tricesimo, la Squadra, ove lo stesso militava, aveva utilizzato proprio le maglie del Deportivo Junior. Anche la circostanza, riferita dal presidente Baggio, secondo la quale egli avrebbe negato verbalmente il nulla-osta ai giocatori, non ha trovato conferma negli atti d’indagine. Anzi, durante le audizioni sarebbe emerso che mai, né nell’anno 2023 e nemmeno in precedenza, la partecipazione dei propri calciatori alle suddette gare sarebbe stata subordinata a un formale nulla- osta. Né è stata offerta prova dell’esistenza di un regolamento, interno all’ASD Deportivo Junior, noto ai calciatori, che ponesse limiti in tal senso. Del pari, occorre evidenziare anche l’assenza di riferimenti normativi Federali della FIGC e della LND, neanche per il tramite della pubblicazione di C.U., che impongano ai calciatori di dover richiedere il nulla-osta alla propria società di appartenenza, per partecipare a tornei amatoriali, al di fuori dell’ambito federale. Un tanto è vero e confermato anche dal fatto che la stessa Procura Federale, al fine di giustificare la violazione, ha invocato la più ampia normativa di portata generale dell’art. 4 comma 1 del C.G.S e non già una diposizione specifica, attesa la portata della violazione contestata. Ora, l’articolo 4 CGS prevede che “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il dettato dell’articolo 4, per come dimensionato, integra un polmone dell’ordinamento sportivo che detta criteri particolarmente rigorosi per la valutazione del comportamento dei consociati, richiedendo l’adozione di una condotta di “specchiata qualità”. Come da autorevole insegnamento del Collegio di Garanzia dello Sport, i doveri di lealtà, correttezza e probità sono canoni valutativi del contegno dei tesserati; non sono suscettibili di essere individuati una volta per tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle complessive circostanze del caso concreto, così fissando e specificando precetti volutamente ampi e indicativi (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 30 marzo 2015, n. 8; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, 26 giugno 2018, n. 5).Così, l’articolo 4 CGS consente di ricomprendere tutte quelle condotte che, ancorché non espressamente previste dall’ordito positivo, collidano con i valori ispiratori dell’attività sportiva. Per l’appunto si ritiene la suddetta fattispecie non aderente al caso concreto. È utile ricordare che il cosiddetto “nulla-osta” rilasciato dalle società di appartenenza garantisce la partecipazione di calciatori solamente nei casi stabiliti dalle normative in essere. A conferma di un tanto, l’art 30 delle NOIF. Diversamente il rischio sarebbe quello di comprimere ingiustificatamente la libertà individuale (es. l’esercizio di attività ludico-ricreativa), in nome di un principio generale e di chiusura dell’ordinamento sportivo, dettato per altre finalità; né rileva il fatto che l’assicurazione stipulata dai calciatori in tal caso non sarebbe operante: trattandosi appunto – quella in discussione – di attività esterna a quella federale, la questione evidentemente neppure si pone.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD - quanto al Sig. Denis BALZANO, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo proscioglie dall’addebito; - quanto al Sig. Pietro PURINAN, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo proscioglie dall’addebito; - quanto al Sig. Michele DEL BEN, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo proscioglie dall’addebito; - quanto al Sig. Mattia PATUI, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo proscioglie dall’addebito; - quanto al Sig. Andrea CUSSIGH, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo proscioglie dall’addebito; - quanto al Sig. Marco PINES SCAREL, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo proscioglie dall’addebito. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

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