C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 93 del 05.04.2024 – Delibera – Deferimento TFT–SD 12/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Luigi GIANI e ASD ZAULE RABUIESE

Deferimento TFT–SD 12/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Luigi GIANI e ASD ZAULE RABUIESE

Il deferimento. Con atto di data 29.02.2024, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: - il sig. Luigi GIANI all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Zaule Rabuiese, per rispondere della “violazione degli artt. 4, comma 1, e 44, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del procedimento pendente dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia instaurato a seguito del reclamo della società A.S.D. Muglia Fortitudo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione distrettuale di Trieste pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 23 del 5.10.2023 all’esito della gara A.S.D. Zaule Rabuiese – A.S.D. Muglia Fortitudo, depositato una “ricevuta di mancata consegna pec” relativa ad un messaggio di posta elettronica certificata che sarebbe stato inviato all’indirizzo inesistente denominato “minchiasticazzipippo@pec.it”, contenente vocaboli palesemente volgari e sconvenienti”, nonché la A.S.D. ZAULE RABUIESE a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luigi Giani, così come descritti nel relativo capo di incolpazione. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 29.02.2024 veniva fissata l’udienza del 27.03.2024. In data 22.03.2024 il difensore della A.S.D. ZAULE RABUIESE depositava memoria ex art. 95, comma 1, CGS con la quale chiedeva il proscioglimento del tesserato e della Società incolpati, affermando l’inesistenza di qualsiasi profilo di responsabilità in capo agli stessi per difetto assoluto, nella fattispecie concreta, della condotta materiale e dell’elemento psicologico. Lo stesso rappresentava che la scelta di utilizzare il documento di prova ritenuto “offensivo” e “sconveniente” ricadeva esclusivamente nella insindacabile autonomia decisionale del legale che, in forza del mandato a lui conferito dal cliente ed in piena libertà, autonomia ed indipendenza, lo aveva confezionato, sottoscritto e prodotto nel procedimento. Sottolineava che del contenuto dell’atto di controdeduzioni, depositato nel giudizio, il sig. GIANI non aveva mai avuto contezza e che l’avvocato aveva ritenuto di assoluta importanza e di pertinenza al thema decidendum la produzione del documento al fine di sostenere le proprie tesi difensive, considerandolo uno scritto docendi causa e non inteso a voler arrecare alcuna offesa. Richiamava a tale proposito, per analogia iuris, la normativa penale in tema di offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative (art. 598 c.p.), unitamente alla scriminante per l’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51 c.p.). Il dibattimento. All’udienza del 28.03.2024 dinanzi al TFT compariva in rappresentanza della Procura Federale il dott. Luca Ricatto, oltre al presidente della A.S.D. ZAULE RABUIESE, sig. GIANI Luigi. Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità del signor GIANI e della A.S.D. ZAULE RABUIESE a titolo di responsabilità diretta, formulava la richiesta della comminazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il presidente e dell’ammenda di euro 800,00 per la società deferita. La difesa del sig. GIANI Luigi e della A.S.D. ZAULE RABUIESE si riportava alle deduzioni, eccezioni e richieste di cui alla memoria depositata. La motivazione. Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento de quo sia fondato e vada parzialmente accolto per quanto di seguito specificato. Questo Collegio concorda sulla necessità di sottolineare, in primo luogo, la manifesta volgarità del nome attribuito all'indirizzo di posta elettronica certificata "di fantasia", che è stato creato dal presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ZAULE RABUIESE. In aggiunta al giudizio sulla grossolanità dello pseudonimo adottato, si ravvisa altresì la necessità di evidenziare la inopportunità del suo utilizzo allinterno di un procedimento incardinato dinanzi agli organi di giustizia sportiva. La questione assume evidente rilevanza sotto diversi profili, ovverosia, quello dell’individuazione del corpus juris che si ritiene violato e quello del soggetto in capo al quale la responsabilità disciplinare nel caso di specie deve essere attribuita. L’esame della fattispecie in questa sede richiede un dettagliato riferimento ai principi di lealtà, correttezza e probità che informano i più ampi principi etici di rilevanza giuridica e morale, i quali devono essere rispettati da tutti i soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo, in virtù della loro volontaria adesione al medesimo. Tali precetti, contemplati nell’art. 4, comma 1, CGS costituiscono il principale criterio di condotta al quale ogni rapporto riferibile all’attività sportiva deve ineludibilmente conformarsi. I principi enunciati sono affrontati congiuntamente dal legislatore sportivo e, nell’ampia maggioranza dei casi, anche dalla giustizia sportiva. Tuttavia, nonostante la difficoltà di voler loro attribuire una definizione esaustiva, è possibile assegnare a ciascuno di essi un significato specifico e un valore distintivo. La lealtà nello sport costituisce il rispetto delle norme regolamentari, implicando un'adesione al principio del fair play ed un rispetto degli altri partecipanti, con l'obiettivo di onorare la competizione sportiva. La probità si riflette nell'osservanza di una condotta etica ed integra, dettata dall’impegno a mantenere un comportamento onesto e sincero ed evitando ogni forma di comportamento sleale o disonesto che possa compromettere l'integrità dell'attività sportiva. La correttezza richiama il rispetto delle regole e delle procedure normative nonchè il rispetto degli avversari e del gioco stesso al fine di garantire un ambiente sportivo equo ed armonioso. In sintesi, la lealtà, la probità e la correttezza sono volti a promuovere un ambiente sportivo sano, rispettoso e equo, contribuendo a preservare l'integrità e il valore dello sport per tutti i suoi partecipanti, sia dentro che fuori dal campo di gioco. In argomento, il Collegio di Garanzia dello Sport, in sede consultiva, ha emesso un parere in cui afferma che la flessibilità dei suddetti concetti richiama regole morali e di costume generalmente riconosciute e, più in generale, si basa su un affidamento nella correttezza della condotta, che deve estendersi anche al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa (Collegio di Garanzia dello Sport, Parere n. 5/2017). Da siffatte premesse ne deriva che il comportamento del soggetto, considerato rilevante per l’ordinamento sportivo, che presenti, ai fini difensivi, un documento il cui tenore viola i principi di opportunità, rispetto, integrità, lealtà, probità e, in particolare, di correttezza, deve essere punito secondo i precetti dettati dal legislatore sportivo, alla stregua delle violazioni commesse nell’ambito dell’attività sportiva strettamente intesa. Nell’esame delle circostanze che hanno contribuito alla formulazione degli addebiti nell'atto di deferimento, si osserva la disposizione dell'articolo 44, comma 1, CGS. Questa norma opera nel contesto del procedimento sportivo richiamando il principio del giusto processo, che è fondamentale nel processo civile e recepito anche nel processo disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Tra i principi che regolano il giusto processo, sia nel contesto ordinario che in quello sportivo, e che devono essere sempre garantiti alle parti, si evidenziano soprattutto le garanzie del diritto di difesa, della parità delle parti e del contraddittorio. Tuttavia, questa norma non è applicabile nella fattispecie in esame, in quanto il caso sottoposto a valutazione non riguarda la violazione di principi procedurali, ma piuttosto questioni sostanziali, come è l'opportunità della presentazione di un documento sconveniente all'interno di un procedimento sportivo. Per tale motivo l’incolpazione relativa all’applicazione dell’art. 44, comma 1, CGS non può essere accolta e l’ambito di colpevolezza è da circoscriversi esclusivamente nell’alveo delle condotte illecite contemplate dall’art. 4 CGS. Inoltre, la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, CGS non necessita di ausilio precettivo dall’ordinamento penale, non essendo fondata l’eccezione relativa all’attinenza del documento prodotto al thema decidendum ed il richiamo agli artt. 598 c.p. e 51 c.p. Ed infatti, nell’ambito della difesa degli incolpati, la produzione del documento che ha condotto al deferimento del presidente e della società da lui rappresentata, non è in alcun modo da ritenersi strettamente necessaria ed imprescindibile. In primo luogo, ciò deriva dal fatto che è universalmente noto che l'invio di una comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) a un indirizzo errato o inesistente genera immediatamente una notifica di errore di recapito. Inoltre, appare alquanto superfluo sottolineare come avrebbe potuto essere scelto un altro – non sconveniente - nome per la creazione dell’indirizzo stesso. Il presupposto che non vi sia stato il tempo sufficiente per la creazione di un altro indirizzo non è verosimile, poiché l'istituzione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata richiede un brevissimo lasso temporale, essendo noto che tale procedura può essere completata in pochi minuti. Non solo, ma la data d’invio del messaggio al destinatario, dal nome inopportuno, è antecedente e prossima a quella di deposito della memoria difensiva, il che presupporrebbe la creazione ed il confezionamento ad hoc del documento. Tutti gli elementi sopra menzionati, considerati congiuntamente, contribuiscono al raggiungimento della prova richiesta nel contesto del processo sportivo. Tale prova, sebbene supportata da un elevato grado di probabilità ma non da una certezza assoluta, deve essere caratterizzata dalla presenza di elementi gravi, precisi e concordanti, come quelli precedentemente delineati. Tuttavia, questo Tribunale ritiene opportuno precisare che concorda sull'assenza, nel caso in esame, dell'elemento psicologico specifico mirato ad arrecare un danno diretto all'organo giudiziario coinvolto e che, pertanto, il comportamento degli incolpati debba essere censurato in termini di sconvenienza, senza nemmeno doversi porre il problema di una sua effettiva e concreta lesività. L’ulteriore aspetto al vaglio di questo Collegio riguarda l’individuazione del soggetto responsabile della condotta ritenuta lesiva nell’ambito delle norme dell’ordinamento sportivo. Con riferimento a tale ulteriore questione, la disciplina va mutuata dalle norme generali del processo civile in quanto richiamate dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI (art. 2, comma 6). In particolare, all’interno della disciplina riguardante i doveri delle parti e dei difensori, viene prescritto il divieto di utilizzare espressioni sconvenienti od offensive all’interno degli scritti e nei discorsi pronunciati dinnanzi all’autorità giudiziaria (art. 89 c.p.c.). Tali espressioni comprendono tutte le manifestazioni verbali o scritte, relative alla questione oggetto del procedimento, che possano in qualche modo arrecare lesione alla dignità umana e all'ordinato svolgimento del processo. Precisa altresì la norma che dette esternazioni possono coinvolgere sia le parti del procedimento che i loro legali, nonché il giudice stesso. La disposizione in questione mira a conciliare il diritto di difesa e di espressione con il diritto all'onore ed alla reputazione, nonché con l'interesse pubblico per una giustizia equa e ordinata. Il legislatore civile ha stabilito per le parti ed i loro difensori un preciso comportamento nel processo, che consiste nell'obbligo di rispettare la lealtà e correttezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ed in primo luogo dell’organo giudicante. La citata norma prevede altresì per il giudice, nel caso in cui siffatte espressioni non rilevino ai fini del thema decidendum, la possibilità di condannare la parte al risarcimento del danno eventualmente patito dalla persona offesa. In questo contesto, assume rilevanza la scelta del legislatore civile di attribuire la responsabilità per il danno derivante dalla diffusione di scritti o espressioni offensivi o sconvenienti direttamente alla parte coinvolta nel procedimento, anche se assistita da un avvocato. Questa disposizione trova fondamento nella disciplina che regola il rapporto tra cliente e avvocato, configurandosi come un contratto disciplinato dalle regole concordate tra le parti, all'interno del quadro normativo sulla professione forense e del codice deontologico dell'avvocato. In particolare, nell’ambito processuale, l'avvocato agisce in nome e per conto della parte, assumendone la rappresentanza di fronte al giudice ed alla controparte. Di conseguenza, gli interessi rappresentati in giudizio sono quelli della parte stessa, che, in caso di condanna, è chiamata a rispondere. La valutazione della violazione dei doveri derivanti dalla disciplina professionale dell'avvocato, come ad esempio l'obbligo di informare il cliente, non è competenza di questo giudice. Ciò posto, si ritiene importante sottolineare che il terzo soggetto coinvolto, estraneo al rapporto tra cliente e avvocato, come è il giudice, è destinatario delle richieste e delle difese della parte e non dell'avvocato, il cui ruolo è limitato alla rappresentanza ed alla difesa degli interessi del proprio assistito in virtù della procura conferitagli. Sull’argomento si è pronunciata anche la Suprema Corte stabilendo che “La responsabilità conseguente ad affermazioni offensive per il giudice contenute negli scritti difensivi di un giudizio civile non ha natura penale, ma deriva da un fatto illecito ex art. 2043 c.c. di cui risponde, oltre all'avvocato autore delle espressioni offensive, la stessa parte, quale responsabile civile dell'operato del proprio difensore, posto che nel processo civile non trova applicazione l'art. 589 c.p., ma l'art. 89 c.p.c., quale norma posteriore e speciale rispetto alla prima.” (Cass. civ. n. 4733/2019) Alla luce di tali considerazioni, pacifica e nemmeno contestata essendo la circostanza per cui il controllo della PEC della società sportiva è sempre rimasto in capo a quest’ultima (e dunque è stata la società, e non il suo legale, a predisporre la PEC avente lo sconveniente nome di fantasia di cui si controverte), questo Collegio ritiene di ascrivere direttamente alla parte, ovverosia al presidente Giani Luigi della A.S.D. ZAULE RABUIESE, la condotta illecita riguardante la successiva produzione in giudizio di un documento il cui contenuto non è consono ad una sede giudiziaria, in quanto violativo, in primo luogo, del dovere di correttezza e che non è necessario si esplichi in un elemento di offensività, ma è sufficiente che comporti elementi di volgarità e sconvenienza, che certamente si ritrovano nel documento in oggetto. Per quanto attiene all’incolpazione della A.S.D. ZAULE RABUIESE, poi, ne discende che l’addebito alla stessa mosso debba essere confermato in quanto conseguente all’operato del proprio presidente, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 CGS. L’applicazione della suddetta norma, si ricorda, trova fondamento nell’immedesimazione organica del soggetto che commette l’illecito, quale è appunto il presidente. Tale disposizione assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi che scaturisce dall’inosservanza dei comportamenti imposti dai regolamenti federali per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica. Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale conferma la responsabilità del presidente e della società deferiti e la parziale correttezza del capo di incolpazione alla stessa ascritta con riferimento alla sola violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e, da cui ne deriva la conseguente quantificazione della sanzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Luigi GIANI, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); - quanto alla ASD ZAULE RABUIESE, ritenuta la responsabilità della stessa, irroga la ammenda di euro 600,00 (seicento/00). Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e perché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

 

 

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