C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 106 del 06.05.2024 – Delibera – RECLAMO della Società Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. (Campionato Giovanissimi Under 14) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara CJARLINS MUZANE S.S.D. a r.l. / A.S.D. SAN LUIGI CALCIO TRIESTE, disputata il 01.05.2024 (in C.U. n° 105 del 02.05.2024)

RECLAMO della Società Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. (Campionato Giovanissimi Under 14) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara CJARLINS MUZANE S.S.D. a r.l. / A.S.D. SAN LUIGI CALCIO TRIESTE, disputata il 01.05.2024 (in C.U. n° 105 del 02.05.2024)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 105 dd 02.05.2024 il G.S.T. comminava la squalifica dell’allenatore della società Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l., sig. Gian Luca TONELLI, sino al 30/06/2024. Avverso tale decisione la Società Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. formalizzava in data 03.05.2024 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria nel corso della stessa giornata. Non veniva successivamente formalizzato il reclamo, peraltro sottoposto al regime di abbreviazione dei termini, di cui alle disposizioni recate dal CU n. 159/A del 2 febbraio 2024 della FIGC (“per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo”). Un tanto premesso e fermo quanto sopra, visto l’art. 76, co. 3 CGS, secondo cui “in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, deve comunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara improcedibile il reclamo; − dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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