C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 108 del 09.05.2024 – Delibera – RECLAMO della società ASD SANT’ANDREA SAN VITO (Campionato Under 17 Regionali, Gir. A, Spilimbergo – Sant’Andrea San Vito) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all’esito della gara disputata il 05.05.2024 (in C.U. n. 107 Comitato Regionale FVG del 07.05.2024)
RECLAMO della società ASD SANT’ANDREA SAN VITO (Campionato Under 17 Regionali, Gir. A, Spilimbergo – Sant’Andrea San Vito) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all’esito della gara disputata il 05.05.2024 (in C.U. n. 107 Comitato Regionale FVG del 07.05.2024)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 107 del 07.05.2024, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del calciatore Iacopo ORTOLANI, tesserato per la ASD SANT’ANDREA SAN VITO (Campionato Under 17 Regionali, Gir. A, gara Spilimbergo – Sant’Andrea San Vito), in quanto “espulso per aver protestato con atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara portandosi testa a testa con quest’ultimo e proferendo, altresì, un epiteto offensivo di particolare gravità al suo indirizzo”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 07.05.2024, l’ASD SANT’ANDREA SAN VITO ha ritualmente proposto reclamo in data 08.05.2024 (a mezzo PEC inviata alle ore 07.33) evidenziando in sintesi che: (i) la società reclamante aveva già segnalato, con mail di data 06.05.2024, che il Direttore di Gara aveva indicato tra i soggetti espulsi il calciatore n. 3 (Iacopo ORTOLANI), anziché il calciatore n. 8 (Blessed FOGAR); (ii) la stessa reclamante, al termine della gara, aveva provato a richiamare il Direttore di Gara per consentirgli di correggere la “svista”, ma egli si era già allontanato dalla struttura; (iii) diverse persone presenti (allenatore e dirigenti, anche della squadra ospite), oltre ai diretti interessati potrebbero confermare il fatto; (iv) lo scambio di persona potrebbe trovare giustificazione in una non precisa scrittura sul taccuino del Direttore di Gara del numero del giocatore espulso (i numeri sono 3 e 8). L’ASD SANT’ANDREA SAN VITO ha inteso allegare al reclamo le fotografie dei calciatori di cui trattasi (evidentemente diversi, anche per i rispettivi tratti somatici) al fine di agevolare l’individuazione del calciatore effettivamente espulso dal campo. In ragione di un tanto, la reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Iacopo ORTOLANI (n. 3), domandando l’irrogazione della medesima sanzione a carico del calciatore Blessed FOGAR (n. 8), indicato quale responsabile della condotta. La Corte Sportiva d’Appello, vista la delibera del Presidente F.I.G.C. in tema di abbreviazione dei termini pubblicata sul C.U. n. 156/A del 02.02.2024, considerata la ritualità e la tempestività – ai sensi della predetta delibera – tanto del preannuncio di reclamo quanto del reclamo, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 09.05.2024, senza la partecipazione della reclamante, non avendo essa chiesto di essere sentita. In sede d’udienza, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso sentire il Direttore di Gara al fine di ottenere un chiarimento rispetto a quanto riportato a referto, alla luce delle considerazioni svolte dalla parte reclamante. Al Direttore di Gara sono state sottoposte, con modalità telematica, le fotografie dei calciatori interessati dall’episodio. Il Direttore di Gara, all’esito dell’esame delle fotografie, ha dichiarato, senza ombra di dubbio, che il calciatore espulso era Blessed FOGAR (n. 8) e che l’indicazione a referto, quale calciatore espulso, del n. 3 Iacopo ORTOLANI è stato effettivamente il frutto di un errore derivante da una non precisa trascrizione, sul taccuino di gara, del numero di maglia del calciatore interessato dal provvedimento. Il Direttore di Gara, sentito sul punto, ha poi confermato che il calciatore effettivamente espulso, Blessed FOGAR, ha abbandonato il campo di gioco a seguito della irrogazione del provvedimento (seppure con la condotta descritta in sede di referto e ripresa, ai fini sanzionatori, dal Giudice Sportivo Territoriale), mentre il calciatore Iacopo ORTOLANI ha regolarmente portato a termine la gara. In ragione di un tanto, si deve escludere la sussistenza di un eventuale errore tecnico, dovendosi ritenere che l’errore di trascrizione del numero di maglia del calciatore espulso abbia inciso solo sulla corretta compilazione del referto e non già sul regolare svolgimento dell’incontro. In sede di reclamo, per quanto detto, l’ASD SANT’ANDREA SAN VITO nulla ha rilevato con riferimento alla sussistenza e alla connotazione della condotta posta in essere dal calciatore effettivamente espulso, chiedendo la riforma della decisione impugnata solo con riferimento al suo versante soggettivo (sanzione da irrogare al calciatore n. 8, Blessed FOGAR, anziché al calciatore n. 3, Iacopo ORTOLANI). La condotta descritta in sede di referto, benché imputata a soggetto diverso dal responsabile, effettivamente integra gli estremi della condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, sanzionata nel minimo con 4 (quattro) giornate di squalifica dalla disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS. Per quanto emerso, è da intendersi, quindi, corretta – nella sua misura – la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 78, co. 2, CGS, la Corte Sportiva d’Appello ha la possibilità di valutare diversamente, anche in punto di fatto, le risultanze del procedimento di primo grado. Nel caso di specie è da intendersi che il responsabile della condotta sanzionata non sia il calciatore indicato a referto, ma altro calciatore la cui identità è stata acclarata con indubbia certezza, non solo per espressa ammissione dell’errore di compilazione da parte del Direttore di Gara, ma anche in ragione della dichiarazione – confessoria – resa dalla società reclamante. La Corte Sportiva d’Appello, per un tanto, riqualifica il fatto sotto il versante soggettivo, riconducendo la condotta censurata (che tale rimane) al calciatore Blessed FOGAR.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, riqualificato il fatto dal punto di vista soggettivo, ravvisata la fondatezza del reclamo: - lo accoglie integralmente, irrogando la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del calciatore Blessed FOGAR e revocandola nei confronti del calciatore Iacopo ORTOLANI, al quale era stata erroneamente attribuita; - dispone lo svincolo del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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