C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 111 del 14.05.2024 – Delibera – RECLAMO della Società ASD UNIONE BASSO FRIULI (Gara di spareggio Juniores Provinciali UNIONE BASSO FRIULI – LIVENTINA SAN ODORICO) in merito ai provvedimenti disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 08.05.2024 (in C.U. n. 108 Comitato Regionale FVG del 09.05.2024)
RECLAMO della Società ASD UNIONE BASSO FRIULI (Gara di spareggio Juniores Provinciali UNIONE BASSO FRIULI – LIVENTINA SAN ODORICO) in merito ai provvedimenti disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 08.05.2024 (in C.U. n. 108 Comitato Regionale FVG del 09.05.2024)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 108 del 09.05.2024, il Giudice Sportivo Territoriale, rilevata – sulla base degli atti di gara – la violazione delle disposizioni di cui all’art. 34 e 34-bis NOIF, nonché delle prescrizioni di cui al C.U. n. 1 del C.R. FVG di data 03.07.2023 in tema di impiego dei calciatori “fuori quota” nel Campionato Provinciale Juniores, atteso, in particolare, che per effetto delle sostituzioni operate dalla ASD UNIONE BASSO FRIULI sarebbero stati impiegati nel corso della gara in oggetto n. 5 calciatori “fuori quota”, ha comminato la sanzione (a) della “perdita della gara in capo alla società ASD UNIONE BASSO FRIULI con il risultato di 0-3 in favore della ASD LIVENTINA SAN ODORICO” e (b) della inibizione sino al 04.06.2024 al sig. Alessandro ZERBO, dirigente accompagnatore della ASD UNIONE BASSO FRIULI in occasione della gara predetta. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 09.05.2024 (inviato anche alla controparte), l’ASD UNIONE BASSO FRIULI ha ritualmente proposto reclamo in data 10.05.2024 (a mezzo PEC inviata, anche alla controparte, alle ore 00.52) evidenziando che la sostituzione operata al minuto 33 del secondo tempo ha interessato, in realtà, il calciatore n. 7 Tommaso SELVA (“fuori quota”, uscito dal terreno di gioco) ed il calciatore n. 19 Francesco TARANTINO (nato nel 2007, subentrato) e non già il calciatore n. 14 Fabio CASASOLA (“fuori quota” che, seppure in lista, non sarebbe stato impiegato nel corso della gara). In ragione di un tanto, la reclamante ha richiesto la riforma della decisione impugnata, istando per l’annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale. La Corte Sportiva d’Appello, vista la delibera del Presidente della F.I.G.C. in tema di abbreviazione dei termini pubblicata sul C.U. n. 156/A del 02.02.2024, considerata la ritualità e la tempestività – ai sensi della predetta delibera – tanto del preannuncio di reclamo quanto del reclamo, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 11.05.2024, senza la partecipazione della reclamante, non avendo essa chiesto di essere sentita. L’ASD LIVENTINA SAN ODORICO, benché regolarmente e tempestivamente notiziata del preannuncio di reclamo e del reclamo, non ha inteso far pervenire memorie. In sede d’udienza, la Corte Sportiva d’Appello, per quanto previsto dall’art. 50, co. 3 e 4, CGS, ha ritenuto opportuno sentire il Direttore di gara al fine di ottenere un chiarimento rispetto a quanto riportato a referto, alla luce delle considerazioni svolte dalla parte reclamante. Il Direttore di gara, sul punto, ha dichiarato che “effettivamente la sostituzione è stata disposta non tra il n. 7 ed il n. 14, ma tra il n. 7 ed il n. 19, Tarantino Francesco (2007)” ascrivendo l’accaduto ad un “mero errore materiale” nella trascrizione, sul taccuino di gara, del numero di maglia del calciatore subentrato. Ciò posto, si rileva che le prescrizioni di cui al C.U. n. 1 del C.R. FVG di data 03.07.2023 (adottate in relazione a quanto previsto dall’art. 34-bis, co. 1, NOIF) consentono alle società partecipanti al Campionato Provinciale Juniores l’impiego di un massimo di 4 (quattro) calciatori “fuori quota” nati dal 01.01.2003 in poi, dovendo intendersi per “impiego” la partecipazione effettiva alla gara o a parte di essa, e non già la mera presenza in lista. Ciò a dire che, nel corso della gara, possono scendere in campo al massimo 4 (quattro) calciatori “fuori quota”, anche se in lista ve ne sono un numero maggiore e che tale limite concerne il loro impiego effettivo, da considerarsi – ai fini del computo – in relazione a quanti calciatori “fuori quota” siano scesi in campo durante la gara. Nel caso in esame, l’ASD UNIONE BASSO FRIULI ha inserito in lista 5 calciatori “fuori quota” (fattispecie, come detto, ammessa) e ne ha impiegati 3 nel corso del primo tempo (segnatamente: Rudy VINCOLETTO, Tommaso SELVA, Daniel VEGETALI). Al minuto 22 del secondo tempo, il calciatore Kevin VEGETALI è stato sostituito con il calciatore Tommaso LORENZONETTO, anch’egli “fuori quota”. Con tale sostituzione, l’ASD UNIONE BASSO FRIULI ha raggiunto il limite di impiego dei calciatori “fuori quota”, essendo scesi in campo – complessivamente, a quel momento – 4 (quattro) calciatori aventi detta qualifica. Agli effetti, quindi, laddove con la successiva sostituzione (oggetto del presente reclamo) l’ASD UNIONE BASSO FRIULI avesse fatto entrare il calciatore Fabio CASASOLA (“fuori quota”) avrebbe superato il limite di impiego di cui trattasi e risulterebbe, per un tanto, giustificata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale. Per quanto emerso in sede di istruttoria, il Direttore di gara non ha tuttavia inteso confermare le risultanze del referto, ma ha ammesso di aver compiuto un errore materiale nella individuazione del calciatore subentrato, derivante da una non precisa scrittura, sul taccuino di gara, del numero di maglia dello stesso. Agli effetti, nella concitazione del momento, il n. 19 (numero di maglia del calciatore subentrato) se scritto frettolosamente potrebbe pure confondersi con il n. 14 (numero di maglia del “fuori quota” in realtà non sceso in campo). Deve rilevarsi, per altro, che la società controinteressata non ha inteso formulare obiezione alcuna rispetto ai contenuti del reclamo, portati ritualmente a sua conoscenza. La Corte Sportiva d’Appello, per quanto previsto dall’art. 78, co. 2, CGS ha la possibilità di valutare diversamente, anche in punto di fatto, le risultanze del procedimento di primo grado. Nel caso di specie – per quanto ammesso dal Direttore di gara – è da intendersi che, diversamente da quanto riportato a referto, la sostituzione intercorsa al minuto 33 del secondo tempo della gara in oggetto abbia interessato l’avvicendamento del calciatore n. 7 Tommaso SELVA (“fuori quota”, uscito dal campo) ed il calciatore n. 19 Francesco TARANTINO (nato nel 2007, subentrato), di tal ché non vi è stata alcuna violazione del limite di impiego dei calciatori “fuori quota” previsto dal C.U. n. 1 del C.R. FVG di data 03.07.2023.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, sentito il Direttore di gara e ritenuta la fondatezza del reclamo, lo accoglie e per l’effetto: - revoca la inibizione a suo tempo disposta a carico del sig. Alessandro ZERBO; - conferma il risultato della gara conseguito sul campo (0-2 in favore della LIVENTINA SAN ODORICO); - dispone lo svincolo del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.
Share the post "C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 111 del 14.05.2024 – Delibera – RECLAMO della Società ASD UNIONE BASSO FRIULI (Gara di spareggio Juniores Provinciali UNIONE BASSO FRIULI – LIVENTINA SAN ODORICO) in merito ai provvedimenti disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 08.05.2024 (in C.U. n. 108 Comitato Regionale FVG del 09.05.2024)"
