C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 111 del 14.05.2024 – Delibera – RECLAMO della Società ASD MOSSA (Gara del Campionato di Seconda Categoria MOSSA – TERZO ) in merito ai provvedimenti disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 05.05.2024 (in C.U. n. 108 Comitato Regionale FVG del 09.05.2024)
RECLAMO della Società ASD MOSSA (Gara del Campionato di Seconda Categoria MOSSA – TERZO ) in merito ai provvedimenti disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 05.05.2024 (in C.U. n. 108 Comitato Regionale FVG del 09.05.2024)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 108 del 09.05.2024, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del calciatore Andrea Francesco GAETA, tesserato per la ASD MOSSA (Campionato II Categoria, Gir. E, gara ASD MOSSA – ASD TERZO), in quanto “espulso perché, a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva un'espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara, reiterando il proprio comportamento anche dopo l'esibizione del cartellino rosso, ponendo inoltre le mani sul petto dell'arbitro”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 09.05.2024 (ore 22:53), l’ASD MOSSA ha ritualmente proposto reclamo in data 10.05.2024 (a mezzo PEC inviata alle ore 09.19) evidenziando in sintesi che: (i) il sig. GAETA non avrebbe proferito espressioni ingiuriose; (ii) non avrebbe posto le mani sul petto del Direttore di gara; (iii) il Direttore di gara durante l’intervallo avrebbe dichiarato al capitano della ASD MOSSA che l’espulsione a carico del sig. GAETA sarebbe stata disposta per doppia ammonizione (di cui la seconda per proteste), senza gesti violenti, allorquando invece il Direttore di gara avrebbe prima estratto il cartellino giallo e poi il cartellino rosso diretto. In ragione di un tanto, la reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Andrea Francesco GAETA, ovvero comunque la sua congrua riduzione, secondo equità e giustizia. La Corte Sportiva d’Appello, vista la delibera del Presidente F.I.G.C. in tema di abbreviazione dei termini pubblicata sul C.U. n. 156/A del 02.02.2024, considerata la ritualità e la tempestività – ai sensi della predetta delibera – tanto del preannuncio di reclamo quanto del reclamo, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 11.05.2024, disponendo altresì la partecipazione della reclamante, che ne aveva fatto richiesta, mediante collegamento telematico. Prima della discussione, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso sentire il Direttore di Gara al fine di ottenere un chiarimento rispetto a quanto riportato a referto, alla luce delle considerazioni svolte dalla parte reclamante. L’arbitro, contattato telefonicamente alla presenza del Rappresentante AIA, ha confermato quanto riferito nel referto, evidenziando come il sig. GAETA è stato inizialmente ammonito per proteste, e subito dopo ha proferito nei suoi confronti la frase ingiuriosa, indicata in referto. L’espulsione (diretta) è stata disposta per questo motivi; successivamente alla notifica del provvedimento, si è creata una mass confrontation, e in particolare il GAETA è venuto verso di lui, appoggiandogli le mani sul petto, successivamente desistendo e allontanandosi. In occasione del rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo, l’arbitro ha dichiarato di avere esattamente spiegato quanto era accaduto al Capitano, vale a dire che l’espulsione era avvenuta non per doppia ammonizione, ma per la frase ingiuriosa che era stata pronunciata dal sig. GAETA nei suoi confronti dopo la notifica della ammonizione. Ammesso in udienza il Presidente della ASD MOSSA, sig. Ettore FOSCOLINI, è stata a lui data integrale lettura di quanto riferito dall’arbitro a chiarimenti. Il sig. FOSCOLINI, preso atto di tali dichiarazioni, ha ribadito che il Capitano della squadra gli aveva riferito di avere visto in successione due cartellini gialli, ribandendo altresì che il sig. GAETA non avrebbe messo le mani addosso all’arbitro, in un contesto nel quale il battibecco era durato pochissimo, e in ogni caso il calciatore era rimasto a mezzo metro di distanza dal direttore di gara. Ha altresì affermato che il sig. GAETA è una persona tranquilla, così come tranquilla è stata la partita, senza alcun problema né in campo né sugli spalti. In conclusione, ha insistito nella richiesta di congrua riduzione della squalifica che è stata comminata. Un tanto premesso, il reclamo è infondato e va respinto. La ricostruzione dell’occorso, fornita dal direttore di gara nel referto e da lui successivamente confermata nel corso della audizione disposta dalla CSA ai sensi dell’art. 50, co. 4 CGS, è univoca e coerente, senza alcun elemento di segno contrario che vada a metterla in discussione, se non la generica negazione del fatto da parte del reclamante, per di più basata su elementi di non diretta percezione, ma che si dicono riferiti da un terzo (il Capitano). Richiamato dunque l’art. 61, co. 1, prima parte, CGS (“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”), resta dunque confermato che il sig. GAETA, dopo essere stato ammonito per proteste al 39° minuto del primo tempo, subito dopo è stato destinatario di una espulsione diretta, per avere proferito una espressione ingiuriosa verso il direttore di gara. A prescindere dunque dalla successiva condotta descritta in referto e consistente nell’avere appoggiato le mani sul petto dell’arbitro spingendolo, l’espressione ingiuriosa è di per sé sufficiente a determinare la sanzione disciplinare irrogata dal GST. La condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara è infatti sanzionata nel minimo con 4 (quattro) giornate di squalifica dalla disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS nel testo vigente, come da modifiche disposte dal provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, in CU n. 165/A del 20 aprile 2023. Fermo restando che ai sensi dell’art. 78, co. 2, CGS, la Corte Sportiva d’Appello ha pur sempre la possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti, nel caso di specie la condotta successiva all’ingiuria, descritta nel referto e ribadita nel corso della audizione (spinta al petto del direttore di gara, in un contesto di ripetute proteste e offese nei suoi confronti) può essere comunque oggetto di unitaria considerazione, sicché appare congrua e proporzionata la sanzione a suo tempo disposta dal GST, anche in ragione della susseguente e pressoché immediata spontanea desistenza da parte dell’interessato. Va dunque confermata la sanzione (contenuta nel minimo edittale) irrogata al calciatore sig. Andrea Francesco GAETA, disponendosi per l’effetto l’incameramento del contributo versato.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la infondatezza del reclamo: - lo rigetta confermando il provvedimento assunto dal GST (quattro giornate di squalifica a carico del sig. GAETA Andrea Francesco); - dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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