C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 125 del 28.06.2024 – Delibera – Deferimento TFT–SD 14/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Armando MARSON e ASD PALMA CALCIO Il deferimento.
Deferimento TFT–SD 14/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Armando MARSON e ASD PALMA CALCIO Il deferimento.
Con atto del 22 maggio 2024 (Prot. 29162/535pfi 23-24/PM/ps), la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1.- il sig. Armando Marson, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Palma Calcio; 2. - la società A.S.D. Palma Calcio; “per rispondere: - il sig. Armando Marson, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Palma Calcio: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel periodo tra il 9.9.2023 ed il 25.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Palma Calcio militanti nelle categorie Primi Calci e Piccoli Amici pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, lett. Ga), Gb) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal punto 1, lett. c, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Palma Calcio, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, omesso di tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ed al punto 1, lett. C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico; - la società A.S.D. Palma Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Armando Marson, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.” La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 27.05.2024, è stata fissata l’udienza del 19.06.2024. All’udienza predetta dinanzi al TFT nessuno è comparso per gli incolpati. Il dibattimento. Si è proceduto all'apertura del dibattimento nei confronti dei 2 soggetti incolpati. Viene data la parola alla Procura Federale che, sulla base degli atti di indagine, ribadisce la responsabilità degli incolpati e formula le seguenti richieste: - per il sig. Armando MARSON, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, la sanzione della inibizione di 12 (dodici) mesi; - per la ASD PALMA CALCIO, ritenuta la responsabilità della stessa per i fatti di cui al deferimento, la sanzione della ammenda di euro 600,00 (seicento/00). Il Collegio si riserva la decisione. Pag. La motivazione. In relazione alla posizione degli incolpati, il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare ritiene fondato il deferimento. Quanto alla posizione personale del sig. Armando MARSON, il TFT ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale. Dalla lettura della approfondita indagine espletata emerge chiaramente, così come tra l’altro ammesso dallo stesso MARSON (cfr. audizione del 27.02.2024), che i comportamenti tenuti corrispondono a quanto rappresentato dalla Procura nel deferimento e nei due capi di incolpazione personalmente riferiti al sig. MARSON. Richiamata integralmente la relazione della Procura Federale del 20.03.2024 e in particolare le conclusioni in calce alla stessa, resta ferma e provata, dunque, la responsabilità del tesserato per i fatti a lui direttamente ascritti e, allo stesso tempo, risulta congrua e proporzionata ai fatti la sanzione di 12 (dodici) mesi di inibizione, tenuto conto della giovanissima età degli atleti interessati e dei rischi – anche di carattere patrimoniale e legati alla assente copertura assicurativa – correlati al fatto di svolgere attività in carenza della qualifica e/o del tesseramento richiesto. Quanto all’ASD Palma Calcio, atteso che il sig. Marson è soggetto che, ai fini delle norme federali, rappresenta la società predetta, è corretta l’imputazione della responsabilità diretta in capo a quest’ultima, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo alle condotte oggetto di deferimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD, - quanto al Sig. Armando MARSON, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della inibizione di 12 (dodici) mesi; - quanto alla ASD PALMA CALCIO, ritenuta la responsabilità della stessa per i fatti di cui al deferimento, le irroga la sanzione della ammenda di euro 600,00 (seicento/00). Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS. ======================== Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da avv. Luca De Pauli, presidente avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente e relatore avv. Andrea Del Vecchio, componente con la partecipazione con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 19.06.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all’unanimità dei propri componenti la seguente decisione: Deferimento TFT-SD 15/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Maurizio IERMANO, Sandi BESIC e ASD NEW TEAM LIGNANO C5 Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Sandi BESIC, il sig. Maurizio IERMANO e l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 per le seguenti condotte: 1) il sig. Sandi BESIC, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. C.5 PALMANOVA, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel mese di gennaio 2024 pochi giorni prima della gara A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 – A.S.D. C.5 PALMANOVA del 26.01.2024 (valevole per il campionato di serie C1 di Calcio a 5), in costanza di tesseramento con l’A.S.D. C.5 PALMANOVA “preso contatti con il vice presidente della società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, sig. Maurizio IERMANO, prodigandosi nel corso di tali interlocuzioni in un’opera di promozione volta al proprio tesseramento per la società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5”; 2) il sig. Maurizio IERMANO, all’epoca dei fatti vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di gennaio 2024, pochi giorni prima della gara anzidetta “posto in essere attività di proselitismo consistita nell’aver preso contatti con il calciatore Sandi BESIC, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. C.5 PALMANOVA, parlando nel corso di tali interlocuzioni del trasferimento del sopra citato calciatore presso la società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5”; 3) l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio IERMANO, così come per l’innanzi descritti. La convocazione e il dibattimento. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo l’udienza del giorno 19.06.2024. All’ora fissata per la convocazione è comparso il dott. Luca Ricatto, quale rappresentante della Procura Federale, ed il sig. Maurizio IERMANO personalmente e quale delegato dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5; non è comparso, invece, il sig. Sandi BESIC. Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale si è accordata con il sig. Maurizio IERMANO, anche nell’interesse dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, per definire il procedimento con sanzione ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva nei seguenti termini: - inibizione di mesi 2 (due) a carico del sig. IERMANO (sanzione base mesi 3); - ammenda di Euro 466,67 (quattrocentosessantasei/67) a carico dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 (sanzione base Euro 700,00). Apertosi, poi, il dibattimento per la sola posizione del sig. Sandi BESIC, la Procura Federale – istando per l’accoglimento del deferimento – ha chiesto l’irrogazione, a carico dello stesso, della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica. La motivazione. Quanto alla posizione del sig. Maurizio IERMANO e dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, si rileva che il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, nel caso di accordo tra Procura Federale ed incolpato per la richiesta di applicazione di una sanzione in misura ridotta, è chiamato a valutare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione concordata. Sul punto, si rileva che è da reputarsi corretta la qualificazione del fatto in contestazione in termini di proselitismo; condotta che si sostanzia – materialmente – in comportamenti che “anche senza assurgere al livello di pressione […], siano specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un’opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull’organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza” (CFA, Sez, Un., n. 0101/2023-2024; CFA, Sez. Un., 0083/2022-2023). Non par dubbio, al riguardo, che il sig. Maurizio IERMANO abbia contattato telefonicamente il sig. Sandi BESIC non certo (o, comunque, non solo) per complimentarsi con quest’ultimo – come dichiarato in sede di audizione – ma, principalmente, per verificare se il calciatore, nella prospettiva del miglioramento delle condizioni economiche di ingaggio, intendeva tesserarsi per l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5. Ed invero, immediatamente dopo la telefonata intercorsa, in data 22.01.2024, tra il sig. Maurizio IERMANO ed il sig. Sandi BESIC (telefonata durata 11 minuti), quest’ultimo ha immediatamente scritto un messaggio al Presidente dell’A.S.D. C.5 PALMANOVA chiedendo di essere inserito nelle liste di svincolo, rimarcando poi, con successivo messaggio, che la motivazione era solo “economica” (tale circostanza è stata espressamente confermata dal sig. Sandi BESIC, il quale, in sede di audizione, ha dichiarato che “la New Team Lignano mi faceva una proposta economicamente vantaggiosa”). La condotta del c.d. proselitismo integra la violazione della norma generale di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (che impone l’osservanza delle disposizioni normative federali, richiedendo, significativamente, un comportamento sempre ispirato ai principi – fondanti – della lealtà, correttezza e probità), nonché della norma di cui all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (che impone l’osservanza delle disposizioni federali e regolamentari per ogni attività Pag. attinente al trasferimento, alla cessione di contratto ed al tesseramento dei calciatori). Per quanto previsto dall’art. 100, co. 8, NOIF, è da rilevarsi ulteriormente che il trasferimento dei calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica, specificamente autorizzati dalla società interessata. Ciò significa che il contatto diretto tra un dirigente di una società ed un calciatore di altra società (senza previo benestare della società per la quale il calciatore è tesserato), al fine di “incentivare” quest’ultimo al trasferimento, non è solo un malcostume diffuso da contrastare, ma rappresenta un comportamento sleale, scorretto ed improbo del tutto vietato dalle disposizioni federali. La disposizione di cui all’art. 32, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva prevede, nel caso, la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi. In ragione di un tanto, è da intendersi corretta la definizione della sanzione base da cui è discesa l’applicazione della diminuente di cui all’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva. Posto, inoltre, che il sig. Maurizio IERMANO è soggetto che, ai fini delle norme federali, rappresenta la società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, è corretta l’imputazione della responsabilità diretta in capo a quest’ultima, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo alle condotte oggetto di deferimento. Quanto alla posizione del sig. Sandi BESIC, si rileva che lo stesso si è reso compartecipe della condotta violativa della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nel momento in cui non solo ha inviato – in costanza di tesseramento – una serie di messaggi al sig. Maurizio IERMANO (rimarcando le proprie caratteristiche e qualità tecniche, nonché proponendosi quale calciatore di sicuro interesse), ma, soprattutto, nel momento in cui ha accettato di discutere con lo stesso sig. Maurizio IERMANO le condizioni economiche di un eventuale tesseramento per l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, ben sapendo che il Presidente della società per cui risultava tesserato non era stato messo al corrente di un tanto. Tali condizioni economiche, per quanto rilevato dallo stesso sig. Sandi BESIC, rappresentavano la motivazione per la quale egli, a seguito dei contatti con il sig. Maurizio IERMANO, ha inteso richiedere alla società di appartenenza di essere inserito nelle liste di svincolo. Il sig. Sandi BESIC, per altro, non risulta credibile laddove dichiara che egli non aveva più contattato il sig. Maurizio IERMANO a far tempo dal mese di luglio/agosto 2023 (con ciò intendendo rimarcare che sarebbe stato quest’ultimo, invece, a ricontattarlo all’improvviso, tramite messaggio, in data 20.01.2024). Ed invero, dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale (segnatamente: messaggi whatsapp consegnati dal sig. Maurizio IERMANO) si evince, al contrario, che il sig. Sandi BESIC era rimasto in continuo contatto con il sig. Maurizio IERMANO anche dopo il periodo di luglio/agosto 2023, risultando che egli abbia inviato a quest’ultimo diversi messaggi criticanti l’operato della A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 (anche in ragione del mancato tesseramento dello stesso BESIC). V’è da dire, inoltre, che il sig. Sandi BESIC, anche il giorno successivo alla telefonata intercorsa con il sig. Maurizio IERMANO ha inviato a quest’ultimo dei messaggi chiedendo di “sapere qualcosa” e lamentandosi, poi, della mancata risposta. Non par dubbio che la condotta posta in essere dal sig. Sandi BESIC, come sopra descritta, si ponga in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono permeare ogni rapporto relativo alla attività sportiva, di talché risulta violata – come rilevato in sede di deferimento – la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione in misura ridotta relativa alle posizioni del sig. Maurizio IERMANO e dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, così come si ritiene congrua la quantificazione della sanzione concordata tra le parti. In relazione alla posizione del sig. Sandi BESIC, il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare ritiene fondato il deferimento, reputandosi integrata la violazione della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al sig. Maurizio IERMANO, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione per 2 (due) mesi (sanzione base mesi 3), da scontarsi nel campionato di competenza, e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto al sig. Sandi BESIC, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate; Pag. - quanto alla ASD NEW TEAM LIGNANO C5, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di Euro 466,67 quattrocentosessantasei/67, sanzione base Euro 700,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4, CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2, CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e poiché, ai sensi dell’art. 51, co. 4, CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, ai sensi dell’art. 53 CGS.
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