C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 07.11.2024 – Delibera – RECLAMO della società ASD SANT’ANDREA SAN VITO (Campionato di Prima Categoria, Gir. C, gara ASD SANT’ANDREA SAN VITO – ASD TORRE del 13.10.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 39 del 24.10.2024

RECLAMO della società ASD SANT’ANDREA SAN VITO (Campionato di Prima Categoria, Gir. C, gara ASD SANT’ANDREA SAN VITO – ASD TORRE del 13.10.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 39 del 24.10.2024

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 39 dd 24.10.2024 il G.S.T. irrogava a carico del sig. Sebastiano ZAGARIA, dirigente della ASD Sant’Andrea San Vito, la sanzione della inibizione sino al 30 giugno 2027, comminando altresì la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione ai sensi dell’art. 35, co. 5 bis CGS a carico della stessa società. Avverso tali decisioni la ASD Sant’Andrea San Vito formalizzava in data 26.10.2024 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, con contestuale autorizzazione all’addebito del contributo sul proprio conto campionato, accompagnato dalla richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 28.10.2024. Non veniva successivamente formalizzato il reclamo entro il termino prescritto, di giorni cinque, di cui all’art. 76, co. 5 CGS. Un tanto premesso e fermo quanto sopra, visto l’art. 76, co. 3 CGS, secondo cui “in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, deve dunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara improcedibile il reclamo; − dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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