C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 64 del 08.01.2025 – Delibera – CS-16/2024-2025: RECLAMO dell’ASD AZZURRA PREMARIACCO (campionato di Eccellenza gara N.K. KRAS REPEN – AZZURRA Premariacco dell’08.12.2024) avverso la decisione del GST pubblicata sul CU n. 55 del Comitato Regionale FVG del 12.12.2024
RECLAMO dell’ASD AZZURRA PREMARIACCO (campionato di Eccellenza gara N.K. KRAS REPEN - AZZURRA Premariacco dell’08.12.2024) avverso la decisione del GST pubblicata sul CU n. 55 del Comitato Regionale FVG del 12.12.2024
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 55 del 12.12.2024 del Comitato Regionale, il G.S.T., in relazione alla gara N.K. KRAS REPEN - AZZURRA Premariacco, disputata nell’ambito del Campionato di Eccellenza, in data 08.12.2024, disponeva nei confronti del giocatore Andrea Osso Armellino, tesserato con la società ASD AZZURRA PREMARIACCO la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara perché, a gara terminata, protestava ripetutamente e con veemenza nei confronti dell'arbitro e dell'intera classe arbitrale. In particolare, nella sezione “segnalazione disciplinare” del referto, l’arbitro testualmente scriveva “dopo il triplice fischio, il calciatore Osso Andrea, a voce e ripeteva…OMISSIS…dietro di me a pochi metri. Per poi riprendere all’uscita del recinto di gioco antistante l’ingresso del tunnel degli spogliatoi aggiungendo …OMISSIS…” Avverso il suddetto provvedimento, l’ASD AZZURRA PREMARIACCO depositava regolare reclamo. All’ora fissata per la convocazione è presente, collegato da remoto, l’avv Nicola PAOLINI, che per conto della Società, e come da procura in atti, si richiama al reclamo e alle conclusioni ivi riepilogate, in particolare, chiedendo di rivalutare il provvedimento disciplinare inflitto dal Giudice Sportivo LND CR FVG con C.U. n. 55 del 12.12.2024, che ha squalificato il calciatore ANDREA OSSO ARMELLINO, per tre gare effettive, applicando una minor squalifica ritenuta più congrua, quantificabile nel pre-sofferto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, più adeguata ai fatti realmente accaduti e che tenga in considerazione le difese e riflessioni sin qui ampiamente riportate, nonché le circostanze attenuanti indicate e previste dall’art. 13 C.G.S. Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti che seguono. Innanzi tutto, occorre precisare che le condotte sanzionate non sono state contestate dal punto di vista materiale dal reclamante, motivo per cui il referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata. La contestazione verte piuttosto sull’interpretazione datane dal G.S.T., il quale, pur dando atto che la condotta censurata si sarebbe connotata alla stregua di proteste genericamente indirizzate, la ha sanzionate con particolare severità, ritenendole dirette anche nei confronti del direttore di gara in campo. Tuttavia, la tesi appare smentita per tabulas, poiché è lo stesso arbitro, descrivendo a referto l’accaduto, pare escludere che le frasi gli siano state direttamente rivolte, affermando di trovarsi posizionato in avanti o comunque distante rispetto al calciatore. In quest’ottica la rilettura dell’episodio offerta dal reclamante, sebbene orientata a ridurre la gravità della condotta posta in essere dal calciatore, appare parzialmente corretta. Infatti, dal referto non risulta che il comportamento del calciatore sia stato scomposto e/o volutamente offensivo nei confronti del direttore di gara, tantomeno veemente. Meno convincente è invece la tesi che si tratti di innocue espressioni di mero disappunto. Dalla ricostruzione in atti, il fatto appare piuttosto ascrivibile nella previsione dell’art 23 del CGS, in base al quale è fatto divieto ai soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, ovviamente nella misura in cui travalichino il diritto di critica e di opinione, come nel caso di specie, stante la palese offensività intrinseca che comunque ha caratterizzato la condotta del calciatore. In effetti è fuori dubbio che le affermazioni incriminate siano dirette a ledere l’immagine, il prestigio, la reputazione e la credibilità della categoria arbitrale nel suo complesso. Sul punto sono oramai consolidati gli orientamenti degli organi della giustizia endofederale in ordine al contenuto e ai limiti del diritto di critica e di opinione nell’ordinamento sportivo: “Ai sensi dell’art. 23 del CGS (…), costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui ( Cass. civ., Sez. III Ord, 31.01.2018 n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive (..), perché questo non può mai ledere l’integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (CFA, SS.UU. n. 0018/CF/2021-2022). In ogni caso, le sanzioni debbono essere commisurate sia alla gravità della infrazione che alla personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: es. intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.). Ebbene in considerazione di tutto ciò e in applicazione del disposto dell’art. 23 comma 3 e 4 del CGS, il Collegio ritiene che le frasi riferite in referto, non aventi come destinatario primario l’arbitro della gara, ma piuttosto l’intera categoria arbitrale, siano da collocare nel particolare contesto in cui sono state proferite, potendosi con ciò ricalibrare la sanzione inflitta in modo proporzionato agli accadimenti, per come descritti dal direttore di gara; al riguardo apparendo per l’effetto congrua l’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica. La fattispecie normativa qui in esame prevede altresì (art. 23, co. 6) la responsabilità della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 6 del CGS, per le dichiarazioni lesive rese dai propri tesserati; in concreto e in considerazione a tutte le circostanze del caso di specie, si ritiene congrua l’applicazione della sanzione dell’ammenda nella misura di € 50 (cinquanta//00).
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta per quanto di ragione la parziale fondatezza del reclamo, e previa la riqualificazione della condotta nella fattispecie dell’art. 23 CGS: - ridetermina la sanzione a carico del calciatore Andrea OSSO ARMELLINO, in 2 (due) giornate effettive di squalifica; - irroga a carico della società ASD AZZURRA PREMARIACCO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, co. 6 CGS, la sanzione dell’ammenda nella misura di € 50 (cinquanta//00). Stante l’esito del reclamo dispone lo svincolo del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.
Share the post "C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 64 del 08.01.2025 – Delibera – CS-16/2024-2025: RECLAMO dell’ASD AZZURRA PREMARIACCO (campionato di Eccellenza gara N.K. KRAS REPEN – AZZURRA Premariacco dell’08.12.2024) avverso la decisione del GST pubblicata sul CU n. 55 del Comitato Regionale FVG del 12.12.2024"
