C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 64 del 08.01.2025 – Delibera – Deferimento TFT-SD 04/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Società ASD FC Primorje 1924 Il deferimento.

Deferimento TFT-SD 04/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Società ASD FC Primorje 1924 Il deferimento.

La Procura Federale, con atto ritualmente notificato all’interessata, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia l’A.S.D. FC Primorje 1924 (matricola 953090) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, co. 1, CGS con riferimento gli atti posti in essere dal sig. Roberto ZUPPIN, all’epoca dei fatti presidente della predetta A.S.D. come riportati nel seguente capo di incolpazione: “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023, organizzato il Torneo Internazionale denominato “Alpe Adria” a nome della società A.S.D. FC Primorje (matr. 39770) cessata in data 21 luglio 2020 per fusione con la società A.S.D. Primorec (matr. 39760) e contestuale costituzione della nuova società A.S.D. Primorec 1966 (matr. 952889), ottenendo dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l’organizzazione di tali tornei, quali manifestazioni sportive ammissibili a contributo organizzate da associazioni e società sportive delle federazioni sportive nazionali – esercizio finanziario2021 – 2022 – 2023 e 2024 – L.R. 8/2003 art. 11 – L.R. 25/2018 art. 7, c. 10 e 11, rispettivamente i contributi di euro 12.500,00 per l’anno 2021, di euro 12.500,00 per l’anno 2022, di euro 11.403,60 per l’anno 2023 oltre ad euro 2.000,00 sempre per l’anno 2023 ai sensi dell’art. 62 della L.R. 21/2016”. La convocazione, il dibattimento e le conclusioni. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato all’interessata ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo l’udienza del 12.12.2024. In data 9.12.2024 la società deferita faceva pervenire propria memoria difensiva. All’udienza risultavano presenti: il dott. Luca RICATTO quale rappresentante della Procura Federale; il sig. Christian PAOLETTI, presidente in carica dell’A.S.D. FC Primorje 1924, nonché l’avv. Mitja OZBIC, come da procura acquisita. Preso atto, preliminarmente, della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’A.S.D. FC Primorje 1924 di non essere interessato ad eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell’art. 127 CGS e udita la relazione è stato quindi aperto il dibattimento. L’avv. OZBIC ha inteso richiamarsi alla memoria depositata, ripercorrendone – sostanzialmente – i contenuti ed evidenziando, in particolare che la società FC Primorje 1924 nulla ha incassato a titolo di contributi per l’organizzazione dei tornei in questione e che la stessa non ha avuto alcun ruolo nella predetta organizzazione (riconducibile all’attività del sig. ZUPPIN quale legale rappresentante dell’A.S.D. FC Primorje), dovendosi per un tanto escludere qualsivoglia responsabilità, tanto diretta quanto oggettiva, dell’A.S.D. FC Primorje 1924 per i fatti in contestazione. All’esito della discussione, condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto l’applicazione della sanzione dell’ammenda di Euro 800,00 (ottocento/00) a titolo di responsabilità diretta dell’A.S.D. FC Primorje 1924; l’avv. OZBIC, concludendo come da memoria depositata, ha richiesto il proscioglimento dell’A.S.D. FC Primorje 1924 da ogni addebito, avuto riguardo alla estraneità dell’associazione ai fatti, alle attività ed ai flussi finanziari posti in essere e gestiti dal sig. ZUPPIN. La decisione. Per quanto documentalmente emerge, la A.S.D. FC Primorje (matricola 39770), con atto avente efficacia dal 21.07.2020, si è fusa per unione con la A.S.D. Primorec (matricola 39760), dando vita ad una nuova associazione, l’A.S.D. Primorec 1966 (matricola 952889), la quale, dalla stagione sportiva 2020/2021 (e fino alla stagione sportiva 2023/2024), ha partecipato ai vari campionati organizzati dal Comitato Regionale della L.N.D del Friuli Venezia Giulia. La fusione per unione, in ragione delle disposizioni civilistiche (art. 2504-bis c.c.) ed endofederali (art. 20 NOIF), comporta l’insorgenza del diritto alla prosecuzione dell’attività sportiva in capo alla società che “sorge” dalla fusione (alla quale viene attribuito il titolo sportivo più alto e l’anzianità di affiliazione più risalente), con conseguente effetto estintivo delle società che hanno partecipato alla fusione. Del tutto correttamente, quindi, l’A.S.D. FC Primorje (matricola 39770), in sede di anagrafe federale, risulta “inattiva” a far tempo dalla stagione sportiva 2020/2021. Detta associazione, tuttavia, dopo la sua fusione ha incomprensibilmente mantenuto la propria organizzazione dirigenziale (con la “presidenza” del sig. ZUPPIN) e, altrettanto incomprensibilmente, ha continuato a svolgere la propria attività organizzando dei tornei calcistici – aventi rilevanza federale – presso l’impianto sportivo “Rouna” di Prosecco, ottenuto in concessione dal Comune di Trieste. L’attività di organizzazione dei predetti tornei da parte del sig. ZUPPIN quale legale rappresentante della estinta A.S.D. FC Primorje emerge sia documentalmente (cfr. richieste inoltrate al Comitato Regionale), sia per quanto dichiarato dalle persone sentite (cfr., tra le tante, la deposizione del sig. PAULETIC), sia, infine, per quanto ammesso dallo stesso sig. ZUPPIN, il quale ha confermato pienamente l’attività di organizzazione dei tornei, nonché l’ottenimento (in favore della estinta A.S.D. FC Primorje) dei contributi regionali destinati – per tali attività – alle associazioni appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali. Il sig. ZUPPIN, a seguito della fusione dell’A.S.D. FC Primorje con l’A.S.D. Primorec (da cui, come detto, è sorta l’A.S.D. Primorec 1966), in data 03.08.2020 ha costituito – unitamente ad alcuni ex componenti dell’A.S.D. FC Primorje – una nuova associazione sportiva, l’A.S.D. FC Primorje 1924 (affiliata alla FIGC dal 10.08.2020), della quale lo stesso sig. ZUPPIN è stato presidente e legale rappresentante sino alla data del 15.10.2023. Per quanto dichiarato dalle persone sentite (che trova piena conferma documentale), l’A.S.D. FC Primorje 1924 durante le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 non ha mai organizzato i tornei internazionali in parola, né ha mai richiesto od ottenuto alcun contributo dalla Regione Friuli Venezia Giulia per un tanto. Ed invero, detta attività è stata compiuta direttamente dal sig. ZUPPIN, il quale ha inteso inoltrare le richieste autorizzative e di concessione dei contributi avvalendosi del nome della A.S.D. FC Primorje, generando, per altro, confusione nella identificazione del soggetto richiedente, a mezzo dell’uso di loghi (e, talvolta, anche di timbri) recanti il nome dell’A.S.D. FC Primorje 1924. Al sig. ZUPPIN, personalmente, la Procura Federale ha inteso contestare, per i fatti sopra descritti, la violazione dell’art. 4, co. 1, CGS. Non v’è dubbio, al riguardo, che il sig. ZUPPIN, all’epoca dei fatti presidente dell’A.S.D. FC Primorje 1924, abbia posto in essere – quale soggetto tesserato – delle condotte (per altro particolarmente gravi, anche in ragione delle contribuzioni pubbliche ottenute) in aperta violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che governano ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. In relazione a tali condotte, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che sussista anche la responsabilità diretta dell’A.S.D. FC Primorje 1924. Ciò non sulla base dell’assunto riportato dalla Procura Federale in atto di deferimento (ove si rileva che il sig. ZUPPIN ha agito in nome e per conto dell’A.S.D. FC Primorje 1924 per ottenere indebitamente i “contributi regionali che, diversamente, non avrebbe potuto ricevere”; assunto che, a ben vedere, rimane scorretto in quanto l’A.S.D. FC Primorje 1924 non ha mai ricevuto, per l’organizzazione dei tornei, alcun contributo pubblico), quanto, piuttosto, con riguardo alla connotazione che la responsabilità diretta assume nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Ed invero, tale forma di responsabilità, in base alla quale “la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”, trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo. E’ stato autorevolmente rilevato che, affinché la predetta responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure); allo stesso modo non è richiesta l’attualità dell’incarico, essendo infatti statuito che la responsabilità diretta delle società affiliate alla FIGC si delinea anche quando l’illecito sia stato commesso da soggetti non più muniti di poteri rappresentativi, sempre che le condotte contestate si collochino nel periodo precedente alla cessazione delle relative funzioni (TFN, n. 16/2019). La responsabilità diretta sanziona la società sportiva per un fatto proprio e ciò che radica la “personalità” della sua responsabilità è la possibilità di poter muovere direttamente alla stessa un rimprovero fondato sul fatto che l’illecito contestato possa considerarsi espressione di una gestione associativa deviata o frutto di una colpa d’organizzazione o difetto di adeguato controllo (CFA n. 122/2019). Ciò posto, si rileva che la circostanza – pacifica – secondo cui l’A.S.D. FC Primorje 1924 non ha percepito alcun contributo regionale per l’organizzazione dei tornei, rimane del tutto irrilevante, considerato che, come detto, il conseguimento di una utilità effettiva a vantaggio della società sportiva non è elemento determinante per prefigurare l’insorgenza della responsabilità diretta di cui all’art. 6, co. 1, CGS. Rimane, per contro, decisivo il fatto che l’associazione predetta abbia omesso ogni controllo in relazione ad una attività che il proprio presidente ha reiteratamente compiuto e la cui evidenza, quantomeno fattuale, era immediatamente percepibile. Ed invero, il sig. ZUPPIN ha organizzato dei tornei internazionali (che hanno avuto una certa risonanza) sul terreno di gioco destinato (anche) all’attività sportiva dell’A.S.D. FC Primorje 1924, svolti per diverse categorie e su più giornate. Dai video acquisiti dalla Procura Federale (ed allegati al fascicolo di indagine) emerge che l’abbigliamento sportivo utilizzato dagli organizzatori, recava il logo dell’A.S.D. FC Primorje 1924. Le persone sentite si sono dichiarate tutte pienamente consapevoli della attività organizzativa dei tornei e alcune di esse (cfr., segnatamente, la deposizione dell’avv. OZBIC, nella sua veste di Consigliere dell’A.S.D. FC Primorje 1924) hanno finanche dichiarato di essere convinti che l’organizzazione dei tornei fosse in capo alla società ASD FC Primorje 1924 poiché l’unica ad esercitare l’attività sportiva calcistica in seno alla FIGC dalla stagione 2020/2021 in poi. Orbene; se tutti i soggetti sentiti (e, tra essi, anche i consiglieri dell’A.S.D. FC Primorje 1924) hanno dichiarato di essere nella piena conoscenza dell’attività organizzativa svolta dal sig. ZUPPIN, mal si comprende perché gli stessi non abbiano operato alcun controllo su tale attività, sapendo – al contempo – che lo stesso sig. ZUPPIN operava per la estinta A.S.D. FC Primorje (cfr. dichiarazione PAULETIC) e che i tornei (reiteratamente svolti) non portavano alcun introito all’A.S.D. FC Primorje 1924, benché la relativa organizzazione fosse demandata al suo presidente, con utilizzo dei campi destinati all’esercizio dell’attività sportiva dell’associazione. Con riferimento ad un tanto, si ritiene prefigurabile quella colpa d’organizzazione o difetto di controllo che la norma richiede al fine di prefigurare la responsabilità diretta dell’associazione sportiva, la quale, a mezzo dei propri consiglieri, avrebbe ben potuto intervenire per evitare il protrarsi di una attività che il presidente dell’associazione svolgeva in violazione dei principi dell’ordinamento federale. Ritiene, quindi, il Tribunale Federale Territoriale che dalla condotta contestata al sig. ZUPPIN derivi una responsabilità diretta in capo all’associazione sportiva e che, per un tanto, il relativo deferimento debba intendersi fondato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD - quanto alla società ASD FC PRIMORJE 1924, ritenuta la responsabilità della stessa le irroga la sanzione dell’ammenda di Euro 800,00 (ottocento/00). Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2, CGS pubblichi senza indugio la presente decisione e poiché, ai sensi dell’art. 51, co. 4, CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

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