C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 20.02.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD ISONZO (Campionato di Prima Categoria Gir. C gara ASD LA FORTEZZA GRADISCA – ASD ISONZO del 02.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 75 del Comitato Regionale FVG del 06.02.2025

 

RECLAMO della Società ASD ISONZO (Campionato di Prima Categoria Gir. C gara ASD LA FORTEZZA GRADISCA – ASD ISONZO del 02.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 75 del Comitato Regionale FVG del 06.02.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale FVG n. 75 del 6.02.2025, all’esito della gara ASD LA FORTEZZA GRADISCA – ASD ISONZO valida per il campionato di Prima Categoria Girone C disputata il 2.02.2025, il GST comminava la squalifica per n. 3 (tre) giornate effettive a carico del calciatore Mattia FABRIS, partecipante alla gara con la maglia numero 10 nelle fila della ASD ISONZO: “per aver proferito una singola espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara.”. Avverso tale decisione, la ASD ISONZO preannunciava reclamo in data 07.02.2025 (ore 8:48). Il preannuncio di reclamo era accompagnato dalla autorizzazione all’addebito sul conto campionato della società del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Al preannuncio faceva seguito il deposito del reclamo, formalizzato dopo avere ottenuto copia degli atti nella stessa data del 07.02.2025 (ore 13:17); in particolare, il reclamo veniva trasmesso a mezzo PEC in data 13.02.2025. La ASD ISONZO sosteneva che l’espressione ingiuriosa, dall’arbitro ritenuta come rivolta a sé, avesse avuto invece quale destinatario un avversario, con il quale peraltro vi sarebbe stato immediato chiarimento; a conforto veniva dimessa una dichiarazione su foglio manoscritto, ad apparente firma “Lorenzo Riz”, nella quale si dava conto di quanto sostenuto dalla reclamante. In data 19.02.2025, all'ora fissata per la convocazione, si è riunita la Corte Sportiva d’Appello per discutere del reclamo, senza la partecipazione della parte reclamante, che non ha richiesto di essere sentita. La Corte Sportiva d’Appello rileva la insanabile tardività del reclamo, proposto il sesto giorno successivo dall’acquisizione della documentazione di gara, dunque in violazione di quanto previsto e stabilito dall’art. 75, co. 5 CGS (“Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti”), con le conseguenze indicate all’art. 75, co. 3 CGS ultimo periodo (“In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva non è tenuta a pronunciare”), vale a dire la preclusione, per la Corte, di potersi appunto pronunciare nel merito. Solo per inciso, quindi, si rileva che il reclamo sarebbe stato comunque infondato, non avendo la documentazione dimessa alcuna valenza probatoria, fermo restando che il rapporto arbitrale fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, co. 1, CGS). Gli atti ufficiali costituiscono, infatti, fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa sulla scorta di una diversa versione dei fatti fornita dall'incolpato né attraverso dichiarazioni di testimoni (peraltro in questo caso rese con modalità che non danno alcuna certezza della paternità e della genuinità di quanto rappresentato). Rispetto a tale valenza probatoria, in assenza di elementi che inducano a ritenere intrinsecamente contraddittorio il contenuto del referto arbitrale, la mera negazione dei fatti ad opera delle parti coinvolte non assume rilievo alcuno. La inammissibilità (rectius irricevibilità) del reclamo preclude alla Corte la possibilità di rideterminare in peius la sanzione ex art. 78, co. 3 CGS, sanzione che nel caso di specie avrebbe dovuto essere quella delle 4 (quattro) giornate di squalifica, posto che la condotta in contestazione è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), per la quale, nel testo attualmente vigente e come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, si prevede – appunto – la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. L’esito del reclamo per tardività implica il definitivo incameramento del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara la inammissibilità del reclamo in quanto tardivo. Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it