C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 20.02.2025 – Delibera – RECLAMO della Società A.S.D. UNION 91 (Campionato Promozione Girone B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara SISTIANA SESLJAN – UNION’91 disputata il 2.02.2025 (in C.U. n. 75 Comitato Regionale FVG del 6.02.2025)
RECLAMO della Società A.S.D. UNION 91 (Campionato Promozione Girone B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara SISTIANA SESLJAN – UNION’91 disputata il 2.02.2025 (in C.U. n. 75 Comitato Regionale FVG del 6.02.2025)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale FVG n. 75 del 6.02.2025, all’esito della gara SISTIANA SESLJAN / UNION 91 valida per il campionato di Promozione Girone B disputata il 2.02.2025, il GST comminava la squalifica per n. 5 (cinque) giornate effettive a carico del calciatore Kevin CIROI, partecipante alla gara con la maglia numero 12 nelle fila della UNION 91, con la motivazione: “Espulso su indicazione della AA1 per aver protestato avverso una decisione arbitrale proferendo espressioni irriguardose ed ingiuriose all'indirizzo di quest'ultimo e della terna arbitrale”. Avverso tale decisione, la UNION 91 preannunciava reclamo in data 7.02.2025. Il preannuncio di reclamo era accompagnato dalla autorizzazione all’addebito sul conto campionato della società del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso trasmesso a mezzo PEC in data 11.02.2025. In sede di reclamo, la UNION 91 sostiene che il giocatore non abbia utilizzato direttamente espressioni offensive e comportamenti inappropriati nei confronti del direttore di gara; la decisione dell’arbitro, pertanto, potrebbe essere stata influenzata da altre persone esterne al campo di gioco, non direttamente coinvolte nel match, che potrebbero aver espresso opinioni o frasi che sono state poi attribuite a CIROI. In data 19.02.2025, all'ora fissata per la convocazione, si è riunita la Corte Sportiva d’Appello per discutere del reclamo, senza la partecipazione della parte reclamante, che non ha richiesto di essere sentita. La Corte Sportiva d’Appello rileva, innanzitutto, non essere concludenti le doglianze incentrate sull’erronea ricostruzione del fatto in quanto il rapporto arbitrale fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ex art. 61, comma 1, CGS. Gli atti ufficiali costituiscono, infatti, fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa sulla scorta di una diversa versione dei fatti fornita dall'incolpato né attraverso dichiarazioni di testimoni. Rispetto a tale valenza probatoria, in assenza di elementi che inducano a ritenere intrinsecamente contraddittorio il contenuto del referto arbitrale, la mera negazione dei fatti ad opera delle parti coinvolte non assume rilievo alcuno. Nel caso di specie, il referto arbitrale riporta chiaramente la condotta tenuta nell’occasione dal calciatore CIROI, il quale, per quanto si legge, ha rivolto diversi insulti nei confronti dell’arbitro e della terna. Tale condotta è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara). Detta disposizione, nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. Risultando, dunque, pacifico che il calciatore abbia posto in essere una condotta che, per come descritta in referto, è da intendersi, oltre che inopportuna in ambito sportivo, anche lesiva della dignità e della onorabilità del Direttore di Gara, la Corte Sportiva d’Appello ritiene congrua e proporzionata la sanzione minima di 4 giornate di squalifica prevista dall’art. 36, co. 1, lett. a) CGS, alla luce della assenza di precedenti disciplinari rilevanti e della concitazione del momento.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la tempestività e ammissibilità del reclamo: - lo accoglie in parte, rideterminando la sanzione nella squalifica per 4 (quattro) giornate a carico del sig. Kevin CIROI; - dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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