C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 80 del 25.02.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD MUGGIA 1967 (Campionato di Eccellenza gara ASD MUGGIA 1967 – SAS CASARSA del 10.11.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 75 del Comitato Regionale FVG del 06.02.2025

RECLAMO della Società ASD MUGGIA 1967 (Campionato di Eccellenza gara ASD MUGGIA 1967 – SAS CASARSA del 10.11.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 75 del Comitato Regionale FVG del 06.02.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75 del 06.02.2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica di 12 (dodici) giornate effettive di gara a carico del sig. Alex SPINELLI, calciatore tesserato per l’A.S.D. MUGGIA 1967 (Campionato di Eccellenza, gara ASD MUGGIA 1967 – SAS CASARSA), in quanto, all’esito delle indagini delegate alla Procura Federale, risulterebbe acquisita prova in ordine alla responsabilità dello stesso per avere proferito, al termine della gara, una espressione discriminatoria di natura razziale nei confronti del calciatore Joziel LIMA DIAS, tesserato per l’A.S.D. SAS CASARSA.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 07.02.2025 con richiesta di accesso agli atti di gara (ottenuti in pari data), l’A.S.D. MUGGIA 1967 ed il calciatore SPINELLI hanno ritualmente proposto reclamo in data 11.02.2025, rilevando, in sintesi, che: (i) la Procura Federale, in sede di Relazione di indagine, ha rilevato che i fatti oggetto dell’accertamento non sono stati acclarati, stanti le discordanti dichiarazioni dei soggetti sentiti; (ii) il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo risulta contraddittorio, illogico e erroneamente motivato, posto che nessuna delle persone sentite ha udito o visto il calciatore SPINELLI proferire l’epiteto a sfondo razziale e che le dichiarazioni delle stesse paiono, tra loro, discordanti e finanche contraddittorie; (iii) l’espressione “…omissis…” è stata proferita ad alta voce dal calciatore LIMA DIAS, il quale potrebbe anche aver trasformato la provocazione rivoltagli a fine gara dal calciatore SPINELLI in un insulto a sfondo razziale, al fine di giustificare il proprio comportamento aggressivo, conseguito alla provocazione predetta; (iv) non è stato in alcun modo raggiunto il livello probatorio minimo richiesto dal principio del “più probabile che non” ai fini dell’applicazione di un così grave provvedimento sanzionatorio. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 19.02.2025 assegnando ai reclamanti – che hanno avanzato richiesta di audizione – il termine di 4 giorni prima della data fissata per l’udienza per il deposito di ulteriori memorie e documenti. I reclamanti, in data 14.02.2025, hanno quindi depositato memoria ai sensi dell’art. 77, co. 2, CGS, riportando un precedente deciso dal Tribunale Federale Territoriale FVG (TFT n. 16/2022-2023) in cui il Giudice Sportivo, in un caso consimile, non ha delegato l’attività di indagine al fine di acquisire elementi per una autonoma decisione, ma ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare da parte del Procuratore Federale. Richiamandosi a tale precedente, i reclamanti hanno eccepito l’incompetenza del Giudice Sportivo, reputando di doversi declinare la competenza in favore del Tribunale Federale Territoriale, con tutte le più ampie garanzie del contraddittorio. I reclamanti, sempre in data 14.02.2025, hanno depositato una memoria integrativa evidenziando che, a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo e del clamore mediatico da esso suscitato, il Questore di Trieste ha emesso nei confronti dello SPINELLI un provvedimento di “Daspo” e lo stesso SPINELLI è stato sottoposto ad indagine penale per il delitto p. e p. dall’art. 604-bis c.p. All’udienza del 19.02.2025, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, è comparso, per i reclamanti, l’avv. FURLAN, nonché il calciatore SPINELLI personalmente. L’avv. FURLAN, ripercorrendo – sostanzialmente – i contenuti del reclamo e delle memorie agli atti, ha rilevato il pregiudizio patito dal calciatore SPINELLI a seguito del provvedimento sanzionatorio subito (clamore mediatico, Daspo, denuncia penale) e ha rimarcato, oltre alla asserita incompetenza del Giudice Sportivo, anche l’assenza di un adeguato supporto probatorio in ordine alla affermata responsabilità del calciatore SPINELLI, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle persone sentite e l’erroneità delle argomentazioni svolte dal Giudice Sportivo. Il calciatore SPINELLI, presa la parola, ha rilevato di “vivere malissimo” la situazione creatasi, dichiarandosi del tutto estraneo a quanto accaduto. In relazione alla eccezione di incompetenza formulata dal reclamante (che invoca il precedente territoriale del TFT FVG n. 16/2022-2023, in cui, in relazione ad un comportamento discriminatorio occorso in occasione di una gara, il Giudice Sportivo ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare) si osserva, in via preliminare, quanto di seguito. La competenza del Giudice Sportivo, per quanto previsto dall’art. 14 del Codice CONI e dall’art. 65 CGS, si estende a “tutte le questioni” correlate allo svolgimento delle gare, concernenti i “fatti da chiunque commessi”, che risultino rilevanti per l’ordinamento sportivo. Benché sia stato sostenuto – con riferimento al Regolamento di Giustizia di una diversa Federazione – che l’intervento del Giudice Sportivo, in materia sanzionatoria, deve essere “limitato alla cognizione di comportamenti strettamente connessi allo svolgimento della gara, riferibili all’ambito della giustizia tecnico-sportiva”, con esclusione, quindi, degli illeciti disciplinari e sportivi (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. IV, n. 84/2019), si ritiene che una lettura così restrittiva della potestas iudicandi non risulti allineata alle previsioni normative in tema di competenza dianzi citate, avuto riguardo all’ampia estensione delle stesse (ed invero, dette previsioni normative non introducono alcuna distinzione tra i diversi comportamenti assoggettabili al vaglio del Giudice Sportivo). Per altro, l’esclusione della competenza del Giudice Sportivo in punto di sanzioni disciplinari, nel caso in cui si volesse ipotizzare– per converso – l’imprescindibile esercizio di un’azione disciplinare a cura della Procura Federale, finirebbe col paralizzare, di fatto, anche l’ordinaria attività del Giudice Sportivo nella comminazione, delle squalifiche conseguenti, ad esempio, alle espulsioni non motivate da violazione di regole tecnico-sportive (aventi, anch’esse, natura disciplinare), con conseguente pregiudizio del generale principio di regolarità delle competizioni. Non par dubbio, dunque, che il Giudice Sportivo abbia piena competenza per la irrogazione di sanzioni anche in relazione ai comportamenti che abbiano una rilevanza disciplinare. Per quanto previsto dall’art. 65, co. 1, lett. a), CGS, il Giudice Sportivo è chiamato ad assumere le proprie decisioni (senza udienza e con immediatezza) sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli articoli 61 e 62 CGS. Ai sensi del menzionato art. 61 CGS, il Giudice Sportivo ha la possibilità di utilizzare “ai fini di prova” gli atti di indagine della Procura Federale, alla quale egli può affidare l’incarico di effettuare “specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine” (art. 50, co. 3, CGS). Tra gli atti di indagine che la Procura Federale può – generalmente – compiere rientrano certamente le acquisizioni di deposizioni da parte di persone informate sui fatti. Al riguardo, è stato tuttavia rilevato che “l’utilizzo dei poteri ufficiosi in tema di istruzione probatoria da parte dei giudici federali non può spingersi fino a demandare alla Procura Federale l’acquisizione di testimonianze senza che la controparte interessata venga messa nelle condizioni di esaminare in contraddittorio i testimoni” (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 70/2021). Un tanto ha portato al convincimento, in capo a taluni studiosi, che il Giudice Sportivo possa applicare sanzioni disciplinari, limitatamente ai fatti avvenuti in occasione della gara, solamente se non vi siano prove costituende da assumere, dovendosi rimettere agli atti alla Procura Federale affinché eserciti l’azione disciplinare, nel caso contrario. Un tanto in applicazione dei generali principi che governano il processo sportivo (cfr. art. 44 CGS in tema di: diritto di difesa; parità delle parti; contraddittorio; giusto processo); principi che, ai sensi dell’art. 50, co. 1, CGS., gli organi di giustizia sportiva sono comunque chiamati a rispettare e a far rispettare. La tesi (invero suggestiva, in quanto consentirebbe l’introduzione di una regola maggiormente garantista, seppure non uniforme, stante la diversità di trattamento procedurale che comunque permarrebbe nel caso di sanzioni disciplinari irrogate su base documentale) non pare tuttavia allineata all’attuale portata delle disposizioni normative del CGS. Come detto, infatti, la disposizione di cui all’art. 61 CGS consente al Giudice Sportivo di utilizzare “gli atti di indagine” della Procura Federale, senza introdurre alcuna distinzione tra le loro varie tipologie. La stessa norma, per altro, prevede che il Giudice Sportivo possa utilizzare tali atti di indagine “ai fini di prova”, ponendoli quindi a base della propria decisione, al pari dei documenti ufficiali di gara. E’ pur vero che, nell’elencare i mezzi di prova utilizzabili dal Giudice Sportivo, l’art. 65, co. 1, lett. a), CGS non menziona la prova testimoniale, regolamentata dall’art. 60 CGS (ciò, per altro, pare oltremodo logico, sol ove si ponga mente al fatto che la prova testimoniale deve aver luogo in udienza, mentre il Giudice Sportivo, come detto, giudica senza udienza). E’ altrettanto vero, tuttavia, che nel momento in cui il CGS prevede, per il Giudice Sportivo, la possibilità di affidare alla Procura Federale atti di indagine ai fini di prova (senza porre alcuna distinzione tra atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove precostituite e/o costituende) esso ammette – sostanzialmente – la possibilità di addivenire alla formazione della prova anche al di fuori del giudizio, a mezzo dell’attività inquirente propria della Procura Federale. In siffatto contesto, non pare particolarmente convincente l’invocazione della violazione del principio del contraddittorio e/o della minorata difesa, quand’anche istruttoria, posto che è lo stesso legislatore ad aver immaginato, per le materie di competenza del Giudice Sportivo, la possibilità dello svolgimento del giudizio (e della formazione della prova) senza alcun coinvolgimento delle parti, diversamente da quanto invece avviene nei procedimenti dinanzi ai giudici federali (tale era l’ambito in cui è intervenuta la decisione del Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 70/2021 per l’innanzi citata). Si può certamente convenire sul fatto che, per le sanzioni disciplinari particolarmente gravi, quantomeno laddove la responsabilità non emerga pacificamente dai documenti ufficiali di gara, sia del tutto preferibile che il Giudice Sportivo rimetta gli atti alla Procura Federale per l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare (come avvenuto, ad esempio, nel precedente territoriale citato anche dalla difesa dei reclamanti). Ciò consentirebbe l’applicazione delle norme relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale, strutturalmente improntati al rispetto del principio del contraddittorio, mediante un complesso di garanzie tese ad assicurare all’incolpato la piena conoscenza dei fatti per i quali è esercitata l’azione e dei documenti alla base dell’atto di incolpazione, con possibilità anche di concordare la sanzione in forma ridotta o commutata. Un tanto pure in considerazione degli “effetti collaterali”, talora di significativa serietà, che possono discendere dall’irrogazione di una sanzione disciplinare (il caso in decisione ne è un esempio emblematico). Ad ogni modo, la questione di opportunità di cui sopra non vale a fondare una eventuale declaratoria di incompetenza, posto che, allo stato, non vi è alcuna previsione normativa che – in vicende consimili – disciplini una eventuale ripartizione di competenza per materia e/o che ammetta la possibilità di una traslatio iudicii. L’unico discrimine che il CGS formalmente pone con riferimento alla (ampia) competenza del Giudice Sportivo, nel decidere sui fatti da chiunque commessi che risultino rilevanti per l’ordinamento endofederale, è quella della riferibilità di tali fatti alla gara in decisione. Ne deriva che la sanzione disciplinare, anche per condotte gravi quali quelle discriminatorie, ben può essere irrogata dal Giudice Sportivo ove la prova emerga nei modi anzidetti, qualora il fatto del giudizio attenga alla gara. In ciò pare difficilmente ravvisabile una violazione del principio della competenza esclusiva del Procuratore Federale nell’esercizio dell’azione disciplinare (art. 118 CGS), posto che, nel caso, il potere decisionale del Giudice Sportivo non incide sulla fase requirente, ma – per espressa possibilità riconosciuta dalla norma – si fonda sugli esiti dell’attività inquirente delegata, utilizzabile, indistintamente, “ai fini di prova”. In definitiva, pur rimanendo auspicabile un intervento del legislatore sulla materia, l’attuale formulazione del CGS non consente di ritenere fondata, per i motivi anzidetti, l’eccezione di incompetenza formulata dai reclamanti. Ciò posto, la Corte Sportiva d’Appello non reputa adeguatamente provata, nel merito, la responsabilità del calciatore SPINELLI in relazione al fatto oggetto di contestazione, ritenendo di condividere – sul punto – quanto riportato dalla Procura Federale nelle conclusioni della Relazione d’indagine, ossia che “non sono stati acclarati i fatti oggetto dell’accertamento richiesto dal Giudice Sportivo […] poiché le dichiarazioni dei tesserati sentiti in atti sono state discordanti”. Giova precisare, al riguardo, che il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura Federale di accertare non già l’effettiva pronuncia dell’espressione discriminatoria (pronuncia da reputarsi, oggettivamente, indubbia), ma l’identificazione del soggetto responsabile di tale condotta (che il Giudice Sportivo reputava “presumibilmente tesserato per l’A.S.D. Muggia 1967”). Quanto alla sussistenza di adeguata prova in ordine alla responsabilità del calciatore SPINELLI, oltre che alle risultanze dei documenti ufficiali di gara, è necessario richiamarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nel corso delle indagini espletate dalla Procura Federale, dovendosi adeguatamente considerare il loro valore probatorio. E’ principio consolidato nell’ordinamento settoriale sportivo quello secondo cui “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (tra le tante: CFA, n. 47/2024-2025; CFA, n. 68/2021-2022). Tale principio necessita tuttavia, al di là del richiamo definitorio, di una adeguata specificazione in ordine alle sue concrete ricadute applicative. Ed invero, il principio probatorio del “più probabile che non” deve essere declinato, operativamente, in una duplice attività di analisi, costituita: (i) da una prima valutazione di natura selettiva (finalizzata ad eliminare, dal novero delle ipotesi possibili, quelle meno probabili) e (ii) da un successivo vaglio, tra le ipotesi più probabili, di quella che tra esse – secondo un ragionamento di tipo inferenziale – abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. In un siffatto contesto, attesa l’impredicabilità di una aritmetica dei valori probatori, si rende necessario valutare, nel caso di dichiarazioni dai contenuti contrapposti, tanto la credibilità soggettiva dei dichiaranti (i.e.: l’attendibilità delle deposizioni), quanto l’oggettiva verosimiglianza del loro racconto, dovendosi considerare, ove sussistenti, anche altri indici esterni e/o indiretti che, al riguardo, possano assumere rilevanza. Il tutto nell’ottica di una valutazione complessiva (e non già parziale) del quadro probatorio disponibile, non reputandosi legittima una elezione selettiva del materiale probatorio, a supporto della sola tesi che si intende sostenere. Un tanto considerato, si rileva primariamente che – in sede di referto – l’Assistente Arbitro ha segnalato quanto segue: “dopo il triplice fischio, quando tutti eravamo ancora sul terreno di gioco, il giocatore LIMA DIAS della società Casarsa ha ricevuto un insulto a sfondo razziale …omissis…, da una persona che non sono riuscito ad identificare. I dirigenti della società ospite recriminano il fatto che questo insulto arrivi dal giocatore numero 15 della società Muggia”. In sede di audizione telefonica, l’Assistente Arbitro ha confermato al Giudice Sportivo di avere udito in modo distinto l’espressione discriminatoria, rilevando che la stessa proveniva sicuramente dal gruppo dei partecipanti alla gara. Alla Procura Federale, l’Assistente Arbitro ha quindi dichiarato di aver sentito provenire l’espressione discriminatoria dal gruppo di calciatori che stazionavano nella zona di centrocampo e di aver ritenuto, per esclusione, che tale espressione fosse diretta al calciatore LIMA DIAS, posto che gli altri due calciatori di colore dell’A.S.D. Casarsa erano più defilati. Egli, inoltre, ha dichiarato che il dirigente-accompagnatore e l’allenatore dell’A.S.D. Casarsa gli si sono avvicinati per riferire che la paternità della espressione doveva essere attribuita al calciatore SPINELLI (“il 15” dell’A.S.D. Muggia 1967). L’Assistente Arbitro, per quanto si evince dai verbali di audizione, si trovava a circa 30 metri dal gruppo dei calciatori. Dalle dichiarazioni rese dall’Assistente Arbitro si possono già trarre le seguenti considerazioni: (i) l’espressione discriminatoria, se percepita – come riferito – da circa 30 metri di distanza, deve essere stata sicuramente proferita ad alto tono di voce; (ii) quanto segnalato a referto, ossia il fatto che il calciatore LIMA DIAS “ha ricevuto un insulto a sfondo razziale”, ha un contenuto in parte fuorviante, posto che l’Assistente Arbitro si è limitato a dichiarare di aver udito l’espressione discriminatoria, senza identificare colui che l’ha proferita, presumendo – in ragione del posizionamento dei calciatori in campo – che la stessa fosse rivolta al calciatore LIMA DIAS; (iii) la paternità dell’espressione è stata attribuita al calciatore SPINELLI da soggetti terzi (il dirigente-accompagnatore e l’allenatore dell’A.S.D. Casarsa), avvicinatisi all’Assistente Arbitro per riportare un tanto. Al riguardo, il dirigente-accompagnatore dell’A.S.D. Casarsa, sig. BISUTTI (posizionato nei pressi delle panchine, posto di spalle rispetto ai calciatori che si trovavano a centrocampo), ha dichiarato: di aver sentito l’espressione discriminatoria “vai a casa…omissis…”; di non avere identificato l’autore; di aver visto il calciatore LIMA DIAS “che discuteva animatamente” con il calciatore SPINELLI; di essere certo che detta espressione proveniva da uno dei calciatori dell’A.S.D. Muggia 1967. Per converso, l’allenatore dell’A.S.D. Casarsa, sig. VISALLI (che si trovava nelle vicinanze del manipolo dei calciatori) ha dichiarato di non aver udito “espressioni contenenti insulti razziali”, ma di aver visto il calciatore LIMA DIAS che inseguiva il calciatore SPINELLI dicendo “non devi dirmi …omissis… non devi offendermi”. Le dichiarazioni rese dal sig. BISUTTI (dirigente-accompagnatore dell’A.S.D. Casarsa) e dal sig. VISALLI (allenatore dell’A.S.D. Casarsa) sono, quindi, tra loro divergenti, posto che il primo attribuisce l’espressione discriminatoria a taluno dei calciatori dell’A.S.D. Muggia 1967, mentre il secondo – che si trovava nei pressi del centrocampo – riferisce di non aver udito espressioni discriminatorie, riportando, per contro, che l’espressione “…omissis…” (come percepita dall’Assistente Arbitro) è stata pronunciata dallo stesso calciatore LIMA DIAS, nel contesto di una frase più ampia, mentre inseguiva il calciatore SPINELLI. Il Capitano dell’A.S.D. Casarsa, sig. TOFFOLO (che si stava dirigendo verso gli spogliatoi) ha dichiarato di aver sentito qualcuno alle sue spalle proferire la frase “vai a casa … omissis …” e, una volta giratosi, di aver visto il calciatore LIMA DIAS avvicinarsi con impeto verso il calciatore SPINELLI. A specifica domanda, il Capitano TOFFOLO non ha saputo confermare se l’espressione discriminatoria è stata proferita da taluno dei calciatori dell’A.S.D. Muggia 1967. Il calciatore SERGI (tesserato per l’A.S.D. Muggia 1967) che, al triplice fischio, si trovava nella zona del centrocampo, ha dichiarato di non aver sentito né visto alcun calciatore rivolgere frasi o insulti di natura razziale; egli ha riportato che, al termine della gara, il calciatore SPINELLI ha avuto uno screzio di gioco con l’avversario LIMA DIAS, il quale ha accusato lo stesso SPINELLI “di avergli proferito una frase razzista”. Le dichiarazioni rese dall’allenatore dell’A.S.D. Muggia 1967, sig. CAROLA, e dal Team Manager dell’A.S.D. Muggia 1967, sig. SAMEZ, non assumono particolare rilievo nella ricostruzione dei fatti, posto che il primo ha dichiarato di non aver visto nulla, mentre il secondo riferisce di essere stato molto distante dai calciatori e di aver solamente fatto degli “approfondimenti” a fine gara e nei giorni successivi, ma senza aver avuto percezione diretta degli eventi. Nell’ambito della attività di indagine delegata, la Procura Federale ha inteso ascoltare anche il calciatore LIMA DIAS ed il calciatore SPINELLI. Il calciatore LIMA DIAS ha dichiarato che il calciatore SPINELLI, nel momento in cui i due si sono incrociati all’altezza di centrocampo, gli ha detto, a testa bassa e senza guardarlo in viso, “torna al tuo paese …omissis…”; il calciatore LIMA DIAS ha dichiarato di essersi avvicinato a quel punto al calciatore SPINELLI e di avergli urlato: “cosa mi dici ripetilo se hai coraggio”. Il calciatore SPINELLI, per contro, ha riportato di aver detto al calciatore LIMA DIAS, al momento del termine della gara, la frase “ora ritorna a giocare dove hai giocato” (a culmine di alcuni screzi verbali intercorsi durante la partita) e di essersi poi recato verso la panchina dando le spalle al calciatore LIMA DIAS, il quale, inseguendolo, l’ha colpito con uno schiaffo sul collo. Ai calciatori dell’A.S.D. Muggia 1967, intervenuti a difesa del compagno, il calciatore LIMA DIAS ha affermato di essere stato apostrofato con la frase “…omissis…” (come percepita dall’Assistente Arbitro). Si è inteso, in questa sede, ripercorrere i contenuti delle dichiarazioni rese dalle persone sentite dalla Procura Federale al fine di verificare la coerenza del ragionamento logico seguito dal Giudice Sportivo, avuto riguardo, in particolare, alle premesse fattuali poste a base del provvedimento sanzionatorio. Si osserva, in primo luogo, che – in ragione della rilevanza probatoria da attribuirsi alla segnalazione riportata a referto dall’Assistente Arbitro, come dallo stesso precisata nel corso delle diverse audizioni – risulta assodato che, al termine della gara, è stata effettivamente proferita l’espressione “…omissis…”. Per contro, l’unico tratto comune delle dichiarazioni rese dalle persone sentite concerne la condotta del calciatore LIMA DIAS, nella parte in cui, al termine della gara, egli ha inseguito il calciatore SPINELLI. Contrariamente a quanto rilevato dal Giudice Sportivo, l’Assistente Arbitro non ha affatto dichiarato che “l’espressione è stata proferita da uno dei calciatori della società Muggia 1967 ancora presenti sul terreno di gioco (zona centrocampo) e che tale espressione era indirizzata sicuramente al sig. LIMA DIAS”. Ed invero, l’Assistente Arbitro ha più genericamente dichiarato che l’espressione “proveniva dal gruppo dei calciatori che era a centrocampo” (senza alcuna attribuzione della paternità della frase a taluno dei calciatori dell’A.S.D. Muggia 1967) e di aver ritenuto (non con certezza, ma secondo una sua personale valutazione) che essa fosse diretta al calciatore LIMA DIAS, in quanto gli altri calciatori di colore dell’A.S.D. Casarsa erano più defilati. L’unica persona, diversa dal calciatore LIMA DIAS, che ha attribuito la paternità della frase ai calciatori dell’A.S.D. Muggia 1967 è stato il dirigente-accompagnatore dell’A.S.D. Casarsa, che si trovava di spalle e ad ampia distanza rispetto alla zona di centrocampo. La circostanza, per altro, non è stata confermata dal Capitano dell’A.S.D. Casarsa, sig. TOFFOLO, che si trovava, invece, nel gruppo dei calciatori presenti a centrocampo (come detto, a specifica domanda, egli non ha saputo dire se effettivamente la frase era stata pronunciata da uno dei calciatori dell’A.S.D. Muggia 1967). L’allenatore dell’A.S.D. Casarsa, sig. VISALLI, ha ricondotto l’espressione “…omissis…” (come percepita dall’Assistente Arbitro) nel contesto di una più ampia frase pronunciata, invece, dallo stesso LIMA DIAS. In ragione di un tanto, pare difficile sostenere – come ritenuto dal Giudice Sportivo – che “tutte le persone sentite nelle apposite audizioni disposte dalla Procura Federale hanno riferito la medesima, rapida, sequenza di fatti verificatisi al triplice fischio nei pressi del centrocampo”. La Corte Sportiva di Appello ritiene, viceversa, che le dichiarazioni rese dalle persone sentite siano sovrapponibili solo con riferimento ad alcuni aspetti, concernenti segnatamente: (i) il fatto che l’espressione proferita, nel suo contenuto minimo, sia stata “…omissis…” (la frase in cui detta espressione risulta inserita è stata poi riportata in modo diverso); (ii) il fatto che il calciatore LIMA DIAS abbia inseguito il calciatore SPINELLI e che gli altri calciatori siano intervenuti per impedire al primo di entrare a contatto con il secondo. Il calciatore LIMA DIAS ed il calciatore SPINELLI hanno fornito delle versioni opposte, seppure quest’ultimo ha ammesso di aver indirizzato al calciatore LIMA DIAS, al termine della gara, una espressione provocatoria, al culmine di alcuni screzi di gioco intercorsi tra i due durante la partita. Il Giudice Sportivo, in tale contesto, ha inteso attribuire credibilità alla versione del calciatore LIMA DIAS sulla base di una serie di presupposti che devono essere sottoposti, anch’essi, a puntuale vaglio critico. Non par dubbio, come detto, che l’espressione “…omissis…” sia stata pronunciata. Essa, tuttavia, non è stata affatto udita “nella medesima formulazione da due testimoni e da uno degli ufficiali di gara”, come rilevato dal Giudice Sportivo. Ed invero, l’Assistente Arbitro ne ha riportato il contenuto minimo “…omissis…”, mentre le persone sentite hanno inserito detto contenuto in frasi diverse (il sig. BISUTTI e il Capitano TOFFOLO riportano una frase di identico contenuto, che diverge da quella riportata dal calciatore LIMA DIAS; mentre una diversa frase ancora viene riportata dall’allenatore VISALLI, il quale dichiara che la frase è stata detta dallo stesso LIMA DIAS). Il fatto, poi, che l’espressione sia stata proferita “da uno dei calciatori della società Muggia 1967” è stato riportato, come detto, dal solo sig. BISUTTI, mentre nessuno degli altri soggetti sentiti, nemmeno il Capitano TOFFOLO, presente a centrocampo, è stato in grado di ascrivere la paternità della frase, quand’anche a titolo di attribuzione collettiva alla compagine avversaria. Nel contesto della valutazione di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa non può rientrare, evidentemente, quanto dichiarato dalla stessa persona offesa. Incorre, quindi, in un errore logico il Giudice Sportivo nel passaggio in cui attribuisce rilevanza – in tale ottica valutativa – al fatto che “immediatamente dopo che l’espressione in oggetto era stata pronunciata il sig. LIMA DIAS si è rivolto al sig. SPINELLI accusandolo di aver proferito al suo indirizzo l’espressione discriminatoria”. Tale passaggio argomentativo, per altro, evidenzia finanche una petizione di principio, dando per presupposto un fatto ancora da dimostrare. E’ da rilevarsi, inoltre, che il sig. SPINELLI, rispondendo a specifica domanda, non ha negato di essere stato coinvolto nell’episodio in genere, ma – più in particolare – nell’episodio che “viene riportato nel referto arbitrale ovvero che un calciatore dell’Asd Muggia avrebbe rivolto un’espressione discriminatoria a sfondo razziale – “…omissis…” – nei confronti del calciatore della società SAS CASARSA, Lima Dias, che in quell’occasione indossava la maglia n. 5” (questa, testualmente, è stata la domanda posta dal rappresentante della Procura Federale). Il calciatore SPINELLI, altrimenti detto, ha negato di aver indirizzato un insulto razziale al calciatore LIMA DIAS e non già, come rilevato dal Giudice Sportivo, che, nell’occasione, vi sia stato un “alterco”. Ed invero, il calciatore SPINELLI ha dichiarato di non essere entrato in contatto con il calciatore LIMA DIAS, ma di avere subito da questi uno schiaffo sul collo mentre si dirigeva verso la panchina con l’idea di defilarsi. In tale occasione, i compagni di squadra del calciatore SPINELLI hanno “circondato” il calciatore LIMA DIAS; da qui è nata la “animata discussione” che le persone sentite hanno riportato, nel cui contesto – a dire del calciatore SPINELLI – il calciatore LIMA DIAS ha affermato “ad alta voce” di essere stato apostrofato con la frase “… omissis…”. Pare del tutto irrilevante, infine, il fatto che la frase che il calciatore SPINELLI afferma di aver pronunciato abbia un contenuto parzialmente analogo a quello dell’espressione discriminatoria che il Giudice Sportivo ritiene essere stata proferita. Ciò non solo in ragione del fatto che le frasi riportate dalle persone sentite hanno contenuti diversi, ma soprattutto perché l’espressione discriminatoria da tenere in considerazione è solamente quella che si sostanzia nel suo contenuto minimo “…omissis…” (come percepito dall’Assistente Arbitro). Né può ritenersi, come riportato dal Giudice Sportivo in sede di provvedimento, che la frase detta dal calciatore SPINELLI sia stata “in ogni caso pronunciata nel medesimo momento e nella medesima circostanza nei quali è stata proferita l’espressione discriminatoria distintamente udita dai testimoni e dall’ufficiale di gara” non essendo dato comprendere quale considerazione sorregga detto convincimento. In ragione di quanto sin qui rilevato, la Corte Sportiva d’Appello ritiene che il ragionamento inferenziale svolto dal Giudice Sportivo, che ha condotto al provvedimento sanzionatorio oggetto di reclamo, debba considerarsi viziato nei suoi fondamenti, considerato che esso poggia su delle premesse che, come detto, non trovano adeguato supporto a livello probatorio. Rimangono quindi condivisibili, giocoforza, le conclusioni cui era addivenuta la Procura Federale all’esito delle indagini espletate, non essendo stato raggiunto un valore probatorio sufficiente per appurare l’effettiva commissione dell’illecito. Al riguardo, volendo riconsiderare le dichiarazioni rese dalle persone sentite, si può ritenere che, se l’Assistente Arbitro – posto a 30 metri di distanza dal gruppo di calciatori stazionanti a centrocampo – ha potuto udire l’espressione “…omissis…”, ciò significa che detta espressione, proveniente da quel gruppo di calciatori, è stata sicuramente proferita con alto tono di voce. Per quanto riferito dal calciatore LIMA DIAS, il calciatore SPINELLI si è rivolto al primo a testa bassa e senza guardarlo in viso (non è evidentemente questo l’ordinario atteggiamento posturale di chi parla a gran voce), tanto che pare difficilmente credibile che qualcuno, diverso dal calciatore LIMA DIAS, abbia potuto distintamente udire quanto detto dal calciatore SPINELLI (ed invero, nessuno dei calciatori presenti a centrocampo ha potuto attribuire la paternità della frase a quest’ultimo). Il calciatore LIMA DIAS ha dichiarato di avere “urlato” dopo quanto dettogli dal calciatore SPINELLI (la frase riportata dal calciatore LIMA DIAS è: “cosa mi dici ripetilo se hai coraggio”, mentre l’allenatore VISALLI dichiara che il calciatore LIMA DIAS ha detto: “non devi dirmi … omissis…, non devi offendermi”). Risulta, poi, che il calciatore LIMA DIAS abbia inseguito il calciatore SPINELLI e che lo abbia attinto con uno schiaffo al collo, prima di essere circondato dagli avversari e poi condotto lontano dai propri compagni. Il calciatore SPINELLI ammette di aver pronunciato una frase provocatoria nei confronti del calciatore LIMA DIAS (“ora ritorna a giocare dove hai giocato”), a seguito di alcuni screzi di gioco occorsi durante la partita. E’ probabile, quindi, che il calciatore SPINELLI, incrociando il calciatore LIMA DIAS, abbia indirizzato allo stesso, a capo chino, una frase provocatoria e che il calciatore LIMA DIAS (più esperto e non disposto – in un contesto di fine gara particolarmente teso – a subire provocazioni da un giovane calciatore subentrato) abbia reagito, inseguendolo per colpirlo. E’ probabile, inoltre, che l’espressione udita dall’Assistente Arbitro sia stata pronunciata, urlando, dallo stesso calciatore LIMA DIAS, come riferito dall’allenatore VISALLI. In nessun modo, tuttavia, risulta probabile (o più probabile che non) che l’espressione udita dall’Assistente Arbitro sia stata proferita dal calciatore SPINELLI. In ragione di un tanto, fermo restando che l’affermazione di responsabilità del calciatore SPINELLI non è supportata da un adeguato valore di prova, l’unica alternativa che si può dare è la seguente: (i) o il calciatore LIMA DIAS ha male inteso quanto dettogli dal calciatore SPINELLI al termine della gara, ritenendo di avere udito (in luogo di una generica provocazione) un insulto razziale di cui, tuttavia, agli atti non vi è prova (e ciò giustificherebbe le lacrime del calciatore una volta rientrato negli spogliatoi); (ii) o il calciatore LIMA DIAS, come apertamente rilevato dalla difesa dei reclamanti, ha inteso trasformare la provocazione del calciatore SPINELLI in un insulto a sfondo razziale, per fornire artatamente una giustificazione al comportamento aggressivo posto in essere nei confronti del calciatore SPINELLI a seguito della provocazione predetta (e ciò risulterebbe particolarmente grave, anche in ragione delle conseguenze che una tale condotta può cagionare). In ragione di un tanto, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale, affinché valuti, con riguardo alla condotta tenuta dal calciatore LIMA DIAS, se si possa prefigurare, a suo carico, una qualche violazione delle disposizioni normative endofederali.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: - ritenuta la fondatezza del reclamo, lo accoglie, annullando la sanzione disposta a carico del sig. Alex SPINELLI; - trasmette gli atti del Procedimento alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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