C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 80 del 25.02.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD AC VIRTUS ROVEREDO (Campionato di Prima Categoria Gir. C gara ASD UNIONE BASSO FRIULI – ASD AC VIRTUS ROVEREDO del 02.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 75 del Comitato Regionale FVG del 06.02.2025
RECLAMO della Società ASD AC VIRTUS ROVEREDO (Campionato di Prima Categoria Gir. C gara ASD UNIONE BASSO FRIULI – ASD AC VIRTUS ROVEREDO del 02.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 75 del Comitato Regionale FVG del 06.02.2025
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75 del 06.02.2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica fino al 06.05.2025 a carico del sig. Filippo PESSOT, allenatore tesserato per l’ASD AC VIRTUS ROVEREDO (Campionato di Prima Categoria, Gir. C, gara Unione Basso Friuli – AC Virtus Roveredo) in quanto “espulso per avere spinto con forza un calciatore della squadra avversaria contro la rete di recinzione del recinto di gioco in occasione di una rimessa laterale”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 07.02.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (ottenuti in data 10.02.2025), l’ASD AC VIRTUS ROVEREDO ha ritualmente proposto reclamo in data 13.02.2025, rilevando, in sintesi, che: (i) il comportamento del sig. PESSOT – seppure meritevole di sanzione – è stato il frutto di una reazione alla condotta provocatoria di un calciatore della squadra avversaria che, in occasione di una rimessa laterale, ha spinto lo stesso sig. PESSOT per recuperare rapidamente la palla nel tentativo di velocizzare la ripresa del gioco; (ii) la sanzione irrogata risulta eccessivamente afflittiva se paragonata alle sanzioni minime normativamente previste in casi consimili, avuto riguardo, ad esempio, alla condotta gravemente antisportiva posta in essere dai tecnici durante la gara (art. 39 CGS) o alla condotta violenta dei calciatori (art. 38); (iii) la provocazione ricevuta ed il comportamento collaborativo del sig. PESSOT, che alla notifica del provvedimento disciplinare ha immediatamente abbandonato il terreno di gioco stringendo la mano al calciatore della squadra avversaria con il quale vi era stato il contatto, giustificherebbero comunque l’applicazione delle attenuanti generiche. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 19.02.2025 assegnando alla reclamante – che ha avanzato richiesta di audizione – il termine di 4 giorni prima della data fissata per l’udienza per il deposito di ulteriori memorie e documenti. All’udienza del 19.02.2025, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso, per la reclamante, l’avv. VIOLO e, personalmente, il sig. CUSIN, Presidente dell’A.S.D. AC VIRTUS ROVEREDO. L’avv. VIOLO, in sede di discussione, si è richiamato ai contenuti del reclamo, concludendo per una congrua riduzione della squalifica disposta dal Giudice Sportivo Territoriale. La Corte Sportiva d’Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo. La condotta posta in essere dall’allenatore PESSOT è certamente meritevole di sanzione. In relazione a quanto riportato in sede di referto, non si ritiene tuttavia che tale condotta possa essere reputata “violenta” nell’accezione fatta propria dall’art. 35 CGS (che sanzione la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), difettando la sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale. La condotta posta in essere dal tecnico – sostanziatasi comunque in un’azione volontariamente aggressiva – si è verificata al di fuori della dinamica propria del gioco (asserita reazione ad una spinta ricevuta da un calciatore in occasione di una rimessa laterale) e del rischio normalmente insito nello svolgimento della gara. Ad ogni modo, la carenza dell’intento specifico di arrecare un danno fisico al calciatore della formazione avversaria (i.e.: l’assenza di volontà lesiva), consente di qualificare la condotta come gravemente antisportiva (CSA, n. 42/2020- 2021; CSA, n. 18/2016-2017). Per quanto previsto dall’art. 39, co. 2, CGS, ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo indeterminato. Con riferimento alla gradazione della sanzione, è da rilevarsi che – per quanto riportato in sede di referto – la spinta data dal tecnico al calciatore della formazione avversaria è stata esercitata “con molta vigoria”, tanto che il calciatore ha finito per urtare la rete del recinto di gioco. Non è stata fornita prova in ordine alla asserita provocazione posta in essere dal calciatore (seppure la dinamica descritta dalla reclamante non pare inverosimile, né incompatibile con quanto riportato a referto), ma si può quantomeno intendere che il tecnico, avente comunque un buon curriculum disciplinare, al momento della irrogazione del provvedimento espulsivo abbia abbandonato il terreno di gioco senza polemizzare, accettando la (corretta) decisione del Direttore di Gara. Avuto riguardo alla condotta siccome descritta, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter irrogare una squalifica di durata superiore a quella minima edittale, rimodulando tuttavia in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, da reputarsi eccessivamente afflittiva (se paragonata, in ipotesi, a precedenti consimili e/o a casi ben più gravi).
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la squalifica a carico del sig. Filippo PESSOT con effetti fino al 28 febbraio 2025. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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