C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 27.02.2025 – Delibera – RECLAMO del calciatore Sig. Riccardo MIANO della Società ASD LME (Campionato di Promozione Gir. B gara ASD FORUM JULII – ASD LME del 02.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 75 del Comitato Regionale FVG del 06.02.2025

RECLAMO del calciatore Sig. Riccardo MIANO della Società ASD LME (Campionato di Promozione Gir. B gara ASD FORUM JULII – ASD LME del 02.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 75 del Comitato Regionale FVG del 06.02.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale FVG n. 75 del 6.02.2025, all’esito della gara A.S.D. Forum Iulii Calcio – A.S.D. LME valida per il campionato di Promozione Girone B disputata il 2.02.2025, il GST comminava la squalifica per n. 4 (quattro) giornate effettive a carico del calciatore Riccardo MIANO, partecipante alla gara con la maglia numero 5 nelle fila della ASD LME, con la motivazione: “Espulso per aver protestato avverso una decisione arbitrale proferendo espressioni offensive all'indirizzo di quest'ultimo”. Avverso tale decisione, il calciatore Riccardo MIANO preannunciava reclamo in data 8.02.2025, con richiesta di accesso ai documenti di gara, utilizzando l’indirizzo PEC privato del sig. Alessio Battistig. Il preannuncio di reclamo era accompagnato da una dichiarazione del calciatore, il quale affermava che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva avrebbe potuto essere addebitato sul conto campionato della società. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il deposito del reclamo, da parte dell’avv. Paolini nell’interesse della ASD LME, trasmesso a mezzo PEC in data 14.02.2025. In sede di reclamo, la società sostiene che la frase indicata dall’Arbitro nel referto in realtà non veniva direttamente rivolta all’Arbitro. Tale protesta, inoltre, sarebbe avvenuta a gioco in corso con il calciatore che era distante da lui. In data 19.02.2025, all'ora fissata per la convocazione, si è riunita la Corte Sportiva d’Appello per discutere del reclamo. Per la ASD LME è presente l’avv. Nicola Paolini. Il Collegio ha preliminarmente sottoposto al legale la questione riferita al fatto che il preannuncio era stato formulato apparentemente dal calciatore, a mezzo PEC messagli a disposizione dal direttore sportivo della società, mentre il reclamo era stato successivamente predisposto dalla società stessa. A tal proposito, l’avv. Paolini rileva che il preannuncio è stato fatto da una PEC di titolarità di un dirigente della società (il direttore sportivo), con la quale è stato richiesto l’addebito sul conto della società, per un importo che doveva intendersi quello a carico della società stessa. Nel merito si richiama ai contenuti del reclamo stesso, in particolare rilevando: - la discordanza tra la motivazione della decisione del GST e quanto riportato dall’arbitro nel referto; - la incongruenza intrinseca della frase riportata tra virgolette dall’arbitro. La frase in realtà era rivolta ad un avversario e non al direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello rileva l’inammissibilità del reclamo per i seguenti motivi. Il preannuncio di reclamo, innanzitutto, presenta delle evidenti irregolarità: lo stesso sarebbe stato formulato dal calciatore sig. Riccardo MIANO, benché non sia riportata la sua firma; è stato, inoltre, trasmesso da un indirizzo PEC non appartenente al sig. MIANO, bensì al sig. Battistig. Nel preannuncio, inoltre, viene erroneamente richiesto l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto campionato della società; invero, essendo stato il preannuncio trasmesso dal calciatore, anche il relativo contributo avrebbe dovuto essere corrisposto dallo stesso. Il reclamo deve, inoltre, ritenersi inammissibile posto che il preannuncio è stato formulato dal sig. MIANO, mentre il reclamo è stato depositato a nome della società ASD LME. In una tale circostanza, infatti, con riferimento al preannuncio trasmesso dal sig. MIANO, deve ritenersi non successivamente formalizzato il reclamo. Con riferimento, invece, al reclamo depositato dalla società, lo stesso deve ritenersi non preannunciato. Un tanto premesso e fermo quanto sopra, visto l’art. 76, co. 3 CGS, ai sensi del quale “il reclamo deve essere preannunciato” nonché l’art 76, co. 3 CGS, secondo cui “in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, deve comunque dichiararsi il non luogo a provvedere. Solo per inciso si rileva che il reclamo sarebbe stato comunque infondato. Il rapporto arbitrale fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ex art. 61, comma 1, CGS. Gli atti ufficiali costituiscono, infatti, fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa sulla scorta di una diversa versione dei fatti fornita dall'incolpato né attraverso dichiarazioni di testimoni. Rispetto a tale valenza probatoria, in assenza di elementi che inducano a ritenere intrinsecamente contraddittorio il contenuto del referto arbitrale, la mera negazione dei fatti ad opera delle parti coinvolte non assume rilievo alcuno. Nel caso di specie, il referto arbitrale riporta chiaramente la condotta tenuta nell’occasione dal calciatore MIANO, che è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara). Detta disposizione, nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. La sanzione irrogata è, dunque, in ogni caso congrua e proporzionata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la inammissibilità e comunque la infondatezza nel merito del reclamo, lo rigetta, confermando la squalifica comminata dal GST. Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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