C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 82 del 28.02.2025 – Delibera – RECLAMO del sig. Gabriele VIDAL (Campionato di Terza Categoria, Gir. B, gara ASSOSANGIORGINA – CHIAVRIS del 09.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST della Delegazione provinciale di Udine, pubblicate sul CU n. 36 del 13.02.2025

RECLAMO del sig. Gabriele VIDAL (Campionato di Terza Categoria, Gir. B, gara ASSOSANGIORGINA – CHIAVRIS del 09.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST della Delegazione provinciale di Udine, pubblicate sul CU n. 36 del 13.02.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 36 dd 13.02.2025 il G.S.T. della delegazione provinciale di Udine irrogava a carico di Gabriele VIDAL la squalifica per dieci gare effettive. Avverso tale decisione il sig. Gabriele VIDAL, assistito da legale di fiducia, formalizzava in data 15.02.2025 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 17.02.25. Non veniva però successivamente formalizzato alcun reclamo. Un tanto premesso, visto l’art. 76, co. 3 CGS, secondo cui “in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, deve dunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara improcedibile il reclamo; − dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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