C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 82 del 28.02.2025 – Delibera – RECLAMO della A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY (Campionato Giovanissimi Under 15 Elite) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara MANZANESE CALCIO – TRIESTE VICTORY ACADEMY, disputata il 16.02.2025 (in C.U. n° 79 del 20.02.2025)

 

RECLAMO della A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY (Campionato Giovanissimi Under 15 Elite) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara MANZANESE CALCIO – TRIESTE VICTORY ACADEMY, disputata il 16.02.2025 (in C.U. n° 79 del 20.02.2025)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Comitato Regionale n° 79 dd 20.02.2025 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi nel corso della gara A.S.D. MANZANESE CALCIO – A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY del Campionato Giovanissimi Under 15 Elite del 16.02.2025, comminava la squalifica fino al 16.03.2025 dell’allenatore Jean Gabriel GLUKMANN, tesserato per la A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY, “espulso per aver proferito a gran voce un'espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro”. Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 25.02.2025, veniva formalizzato dalla A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY un “reclamo”, contestando la sanzione a carico del proprio tesserato, ritenendo che “quanto avvenuto possa essere ricondotto nell’ambito delle proteste, anche in considerazione che non è stata esplicitata l’espressione irriguardosa asseritamente pronunciata nei confronti dell’arbitro, il che rende impossibile un’adeguata difesa”. Preliminarmente questa Corte Sportiva d’Appello rileva: a) come il reclamo non sia stato preceduto da alcun preannuncio nel termine di giorni due dalla pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare (art. 77, comma 2 CGS), avendo appunto la reclamante unicamente formalizzato le proprie doglianze con atto inoltrato cinque giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del G.S.T.; b) come Il preannuncio di reclamo, secondo quanto previsto dal C.G.S., è obbligatorio (“Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”) e i termini previsti dal Codice “salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori” (art. 44, comma 6 del C.G.S.); a) come il reclamo che qui ci occupa, non sia stata accompagnata dal pagamento del contributo di cui all’art. 48 del C.G.S., né dall’autorizzazione all’addebito sul conto della Società secondo quanto alternativamente indicato dal comma 2 dello stesso art. 48 C.G.S. A proposto di quanto sopra, deve rimarcarsi come il preannuncio di reclamo non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) “cristallizzando” gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S. Con il preannuncio, peraltro, la reclamante, in attuazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, che connotano il giudizio avanti agli organi della giustizia sportiva (art. 44 C.G.S.), ha la garantita possibilità di chiedere e quindi di ottenere – con la consueta celerità che notoriamente contraddistingue l’attività della Segreteria di questa Corte – la copia degli atti di gara, ivi compreso il referto, ben potendo così articolare al meglio tutte le proprie difese nel successivo reclamo, in primo luogo in relazione a quanto riportato dall’arbitro circa le esatte espressioni proferite dal tesserato, che il G.S.T. nel proprio provvedimento usualmente non riporta nella loro esattezza a miglior tutela dello stesso interessato, attinto dal provvedimento disciplinare. Il preannuncio di reclamo, nel contempo, deve accompagnarsi al pagamento del contributo (“il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo” (art. 76, comma 2 C.G.S.); detto versamento costituisce (art. 48, comma 1 C.G.S.) “parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva”, in assenza del quale il reclamo è insanabilmente e irrimediabilmente irricevibile (“i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo”: art. 48, comma 2 C.G.S.). Ben consapevole della esistenza degli anzidetti adempimenti, sia materiali (pagamento del contributo contestualmente al preannuncio di reclamo), sia temporali (preannuncio di reclamo entro i due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; successiva formalizzazione del reclamo vero e proprio entro cinque giorni, decorrenti dalla ricezione di eventuali documenti rilevanti ove richiesti contestualmente al preannuncio; altrimenti entro i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, nel caso non sia stato richiesto alcun documento all’atto del preannuncio), il Comitato Regionale del FVG si è fatto promotore di una serie di incontri aperti alla partecipazione di tutte le Società regionali, mettendo gratuitamente loro a disposizione un apposito Vademecum, nel quale è stato illustrato, anche mediante schemi e formulari, ogni aspetto afferente la Giustizia Sportiva. Si richiama dunque alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione “Giustizia Sportiva” del sito https://friuliveneziagiulia.lnd.it. Essendo state disattese le previsioni, di cui ai richiamati artt. 77 e 48 C.G.S., il reclamo in oggetto è insanabilmente irricevibile, non essendo necessaria al riguardo la fissazione di udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendo vulnerato in alcun modo il contraddittorio, non essendoci infatti possibilità di fornire alcun ulteriore elemento trattandosi di inemendabili mancanze di tipo procedurale. Resta per l’effetto confermata la decisione disciplinare a carico del sig. Jean Gabriel GLUKMANN, tesserato per la A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY, assunta dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. MANZANESE CALCIO – A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY del Campionato Giovanissimi Under 15 Elite del 16.02.2025.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara irricevibile il reclamo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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