C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 83 del 04.03.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD CALCIO BANNIA (Campionato Allievi Provinciali Under 16 gara ASD CHIONS – ASD CALCIO BANNIA del 09.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 63 della Delegazione Provinciale di Pordenone del 12.02.2025
RECLAMO della Società ASD CALCIO BANNIA (Campionato Allievi Provinciali Under 16 gara ASD CHIONS – ASD CALCIO BANNIA del 09.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 63 della Delegazione Provinciale di Pordenone del 12.02.2025
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 63 del 12.02.2025 del Comitato Regionale, il G.S.T., in relazione alla gara CHIONS – CALCIO BANNIA, Campionato Allievi Provinciali “Under 16, in data 09.02.2025, disponeva nei confronti dei giocatori FRUCH Michael e SPINAZZE’ Francesco, tesserati con dell’ASD CALCIO BANNIA, 3 (tre) giornate effettive di squalifica per ciascuno perché - nel caso del FRUCH, allontanato dal terreno di giuoco in seguito a un fallo subito fischiato dall’arbitro tenta di colpire l'avversario con un pugno, non riuscendoci, dopo la notifica dell'espulsione ingiuriava l'arbitro. - con riferimento allo SPINAZZE’ allontanato dal terreno di giuoco in seguito a un fallo subito fischiato dall'arbitro colpiva l'avversario con un calcio; dopo la notifica dell'espulsione ingiuriava l'Arbitro Avverso il suddetto provvedimento, l’ASD CALCIO BANNIA depositava regolare reclamo, chiedendo di riformare la decisione impugnata annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero riducendola nella misura reputata di equità e giustizia. All’ora fissata per la convocazione nessuno è presente per la società reclamante, non essendo stata dalla stessa avanzata istanza di audizione. Il reclamo è infondato e va rigettato. Innanzi tutto, occorre precisare che il referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata. La contestazione verte sull’interpretazione dell’accaduto datane dal direttore di gara il quale, a detta del reclamante, non avendo potuto constatare direttamente, avrebbe appreso le condotte su segnalazione della squadra avversaria, equivocando sull’intenzionalità. Nel caso dello SPINAZZE’ trattavasi piuttosto di un gesto istintivo di protezione, avulso da qualsivoglia aggressività o pericolosità; quanto al FRUCH, l’assenza di contatto fisico avrebbe escluso qualsivoglia connotazione antisportiva o aggressiva. Tuttavia, la tesi appaiono smentite per tabulas, poiché è lo stesso arbitro, descrivendo puntualmente, a referto, le condotte dei giocatori, che ne ha evidenziato il tratto violento e a seguito dell’espulsione, la reazione ingiuriosa, riportando precisamente le frasi pronunciate da ciascuno degli interessati nei suoi confronti. Ebbene, per quanto sopra, le fattispecie sanzionate rientrano nell’alveo degli artt. 36 (ingiuria) e 38 (condotta violenta) del CGS. In particolare, ex art. 38 CGS: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone, si applica la sanzione di …n 3 giornate di squalifica…” In base all’art 36 CGS: “ Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara … commessa in occasione o durante la gara..” Appare evidente che le condotte censurabili siano duplici: l’ingiuria e la condotta violenta, singolarmente sanzionabili. È bene ribadire che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall’effetto provocato, ma dal semplice compimento della stessa, sia essa in forma tentata o consumata Il Collegio ritiene pertanto non coerente la sanzione inflitta dal G.S.T., astrattamente sussistendo i presupposti per l’applicazione del concorso materiale che impone di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni per ogni violazione accertata e che, pertanto, porterebbe a 7 (4+3) le giornate di squalifica per ognuno dei calciatori, salva l’eventuale applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. L’art. 81 c.p., istituto di diritto comune, sebbene in modo non espresso, trova applicazione nell’ordinamento federale (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 38/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 1/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 68/2021-2022). La ratio del c.d. cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati - con uno scopo unico - dimostra minore inclinazione criminale rispetto a colui che realizza più reati con più scopi diversi. Per l’applicazione dell’istituto della continuazione, ispirato al principio del favor rei, devono sussistere gli elementi costitutivi della pluralità di azioni o omissioni, della pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme) e del collegamento tra le diverse condotte, volte all’esecuzione di un unico disegno criminoso. L’ultimo requisito citato consente di distinguere l’ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Infatti, in difetto di uno scopo unitario, il concorso materiale impone di applicare il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata. Se, invece, gli stessi illeciti sono commessi sulla base di un disegno complessivo e unitario, troverà applicazione la sanzione prevista per l’ipotesi disciplinare più grave, aumentata fino al triplo Ritenendo dunque applicabile l’art. 81 c.p. all’azione connotata dall’intenzione di reagire all’espulsione comminata dall’arbitro, fermo in ogni caso il potere di reformatio in pejus proprio della CSA, appare congrua e proporzionata ai fatti, per come complessivamente considerati, la sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica applicabile ad entrambi i calciatori, tenendo conto della loro giovane età e facendo prognosi di piena comprensione del disvalore di quanto posto in essere con loro astensione, per il futuro, da simili condotte.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto l’art. 78, co. 2 CGS e ritenuta l’infondatezza del reclamo, in parziale riforma dei provvedimenti assunti dal GST: - ridetermina la sanzione a carico del sig. Michael FRUCH nella squalifica per 5 (cinque) gare effettive; - ridetermina la sanzione a carico del sig. Francesco SPINAZZE nella squalifica per 5 (cinque) gare effettive. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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