C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 83 del 04.03.2025 – Delibera – RECLAMO del calciatore Sig. Matteo CROSATO della Società ASD SISTIANA SESLJAN (Campionato di Promozione Gir. B gara ASD Trieste Victory Academy – ASD Sistiana Sesljan del 08.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 77 del Comitato Regionale FVG del 13.02.2025
RECLAMO del calciatore Sig. Matteo CROSATO della Società ASD SISTIANA SESLJAN (Campionato di Promozione Gir. B gara ASD Trieste Victory Academy – ASD Sistiana Sesljan del 08.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 77 del Comitato Regionale FVG del 13.02.2025
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 77 del 13.02.2025, all’esito della gara ASD Trieste Victory Academy – ASD Sistiana Sesljan del 08.02.2025, valida per il campionato di Promozione, Gir. B, il GST comminava la squalifica per n. 4 (quattro) giornate effettive a carico del calciatore Matteo CROSATO, della ASD Sistiana Sesljan, con la motivazione: “espulso, al termine della gara, per aver proferito epiteti ingiuriosi all'indirizzo della terna arbitrale”. Avverso tale decisione, il sig. Matteo CROSATO preannunciava reclamo in data 15.02.2025, accompagnando il tutto con copia della contabile del bonifico, relativa al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso, trasmesso a mezzo PEC in data 22.02.2025, dopo avere ottenuto in data 17.02.2025 copia degli atti. In sede di reclamo, il sig. DRI ha sostenuto come la frase riportata nel referto sia stata fraintesa, non volendo essere offensiva verso la persona dell’arbitro o della terna, ma essendo stata invece rivolta ad altri (“semplice esclamazione di disappunto generale sia verso gli avversari”). Veniva richiesta dunque la riduzione della squalifica (“una minor squalifica ritenuta più congrua, quantificabile nel presofferto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, più adeguata ai fatti realmente accaduti e che tenga in considerazione le difese e argomentazioni sin qui ampiamente riportate, nonché le circostanze attenuanti indicate e previste dall’art. 13 C.G.S.”). Essendosi formalizzata la rinuncia ai termini indicati dall’art. 77 comma 2 CGS per far pervenire memorie e/o documenti fino a quattro giorni prima dell’udienza, quest’ultima veniva fissata per il 27.02.2025, con la partecipazione della parte reclamante. Prima di ammettere all’udienza il patrocinatore del sig. CROSATO, alla presenza del Rappresentante AIA veniva contattato l’arbitro dell’incontro, il quale a chiarimento dichiarava: - che l’episodio sfociato nel provvedimento assunto dal GST si era verificato allorquando il direttore di gara stava rientrando negli spogliatoi, assieme all’assistente n. 2; alla distanza di circa 3 metri il sig. Matteo CROSATO si era chiaramente rivolto nei loro confronti, proferendo le frasi indicate nel referto; - che le frasi erano state ripetute per circa un minuto; il sig. CROSATO aveva desistito dalla propria azione solamente perché era intervenuto un dirigente, che lo aveva convinto ad allontanarsi. Successivamente, all’ora fissata per la convocazione compariva per la parte reclamante l’avv. Nicola PAOLINI, al quale veniva data lettura delle dichiarazioni rese dall’arbitro. L’avv. PAOLINI ne prendeva atto, richiamandosi comunque al reclamo e ai suoi contenuti. Un tanto premesso, la CSA rileva l’infondatezza del reclamo, avendo il direttore di gara espressamente conformato a chiarimenti sia la frase, rivolta da lui e al suo collaboratore dal sig. CROSATO al termine dell’incontro, sia il fatto che la condotta si fosse protratta per un tempo sufficientemente prolungato, venendo meno solamente per il provvido intervento di un dirigente della squadra con la quale il reclamante è tesserato. Fermo restando che, così come dato atto anche nel reclamo, il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati (art. 61 co. 1 CGS), resta confermato il fatto che si sia trattato di un episodio sinora unico nella carriera sportiva del calciatore CROSATO, descritto in reclamo come sempre molto educato e rispettoso delle regole sportive, e che non risulta recidivo. Tenendo conto di un tanto, la sanzione può senz’altro essere ricondotta al minimo edittale. Discutiamo infatti di un comportamento che è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara). Detta disposizione, nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. Risultando, dunque, pacifico che il calciatore abbia posto in essere una condotta che, per come descritta in referto, è da intendersi, oltre che assolutamente censurabile in ambito sportivo, anche lesiva della dignità e della onorabilità del Direttore di Gara, la Corte Sportiva d’Appello ritiene congrua e proporzionata alla vicenda, come riscontrata dall’arbitro e da lui descritta nel referto, oltre che confermata e chiarita in sede di audizione, la sanzione di 4 giornate di squalifica prevista dall’art. 36, co. 1, lett. a) CGS, che è corrispondente a quella a suo tempo irrogata dal GST.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal GST. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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