C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 06.03.2025 – Delibera – Deferimento TFT–SD 05/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Gennaro Parisi, ASD Polcenigo Budoia, Elio Merlo, ASD Calcio Aviano, Alfio Mattiuzzi e ASD Calcio San Leonardo. Il deferimento.
Deferimento TFT–SD 05/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Gennaro Parisi, ASD Polcenigo Budoia, Elio Merlo, ASD Calcio Aviano, Alfio Mattiuzzi e ASD Calcio San Leonardo. Il deferimento.
Con atto del 3 dicembre 2025, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 1- il sig. Gennaro PARISI all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polcenigo Budoia: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 del Regolamento della LND per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione del Torneo “20° Torneo Bocchese – 1° Trofeo Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio”, svoltosi presso l’impianto sportivo di Sarone nei giorni dall’11 e 18 settembre 2024, al quale ha partecipato la prima squadra della società 5 Procura Federale dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali; 2- la società A.S.D. Polcenigo Budoia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gennaro Parisi così come descritti nel precedente capo di incolpazione; 3- il sig. Elio MERLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Aviano: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione del Torneo “20° Torneo Bocchese – 1° Trofeo Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio” svoltosi presso l’impianto sportivo di Sarone nei giorni dall’11 al 18 settembre 2024, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 19 della Delegazione Provinciale di Pordenone del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia; torneo risultato non autorizzato dagli organi federali; 4- la società A.S.D. Calcio Aviano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Elio Merlo, così come decritti nel precedente capo di incolpazione; 5- il sig. Alfio MATTIUZZI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio San Leonardo: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 del Regolamento della LND per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione del Torneo “20° Torneo Bocchese – 1° Trofeo Magnifica Comunità di 6 Procura Federale Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio”, svoltosi presso l’impianto sportivo di Sarone nei giorni dall’11 al 18 settembre 2024, al quale ha preso parte la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali; 6- la società A.S.D. Calcio San Leonardo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alfio Mattiuzzi, così come decritti nel precedente capo di incolpazione; La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 4 dicembre 2024 è stata fissata l’udienza del 27.02.2025. Il dibattimento e le conclusioni. Alla riunione del 27.02.2025 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché, per i deferiti, tutti in collegamento da remoto - il sig. Gennaro PARISI, presidente di ASD Polcenigo Budoia; il sig. Gino BRESCACIN, vice presidente di ASD Calcio Aviano, con delega del presidente, sig. Merlo ELIO, anche ai fini della definizione ai sensi dell’art. 127 CGS, precedentemente inviata a mezzo PEC e che viene acquisita; il sig. Alfio MATTIUZZI, presidente di ASD Calcio San Leonardo. I deferiti hanno chiesto di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: - al sig. Sig. Gennaro Parisi, mesi 2 e giorni 20 di inibizione (sanzione base mesi 4); - ASD Polcenigo Budoia, euro 334,00 di ammenda (sanzione base euro 500,00); - -al Sig. Elio Merlo, mesi 2 e giorni 20 di inibizione (sanzione base mesi 4); - -all’ASD Calcio Aviano, euro 334,00 di ammenda (sanzione base euro 500,00); - -al Sig. Alfio Mattiuzzi, mesi 2 e giorni 20 di inibizione (sanzione base mesi 4); - -all’ ASD Calcio San Leonardo, euro 334,00 di ammenda (sanzione base euro 500,00); La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalle parti. Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, acquisito l’accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti e, quanto alla Società, alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Gennaro PARISI, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 4 (quattro) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto alla Società ASD POLCENIGO BUDOIA, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 334,00, sanzione base euro 500,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS; - quanto al Sig. Elio MERLO, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 4 (quattro) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto alla Società ASD CALCIO AVIANO, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 334,00, sanzione base euro 500,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS; - quanto al Sig. Alfio MATTIUZZI, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 4 (quattro) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso- quanto alla Società ASD CALCIO SAN LEONARDO, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 334,00, sanzione base euro 500,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS; Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, con le modalità di cui all’art.53 CGS.
Share the post "C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 06.03.2025 – Delibera – Deferimento TFT–SD 05/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Gennaro Parisi, ASD Polcenigo Budoia, Elio Merlo, ASD Calcio Aviano, Alfio Mattiuzzi e ASD Calcio San Leonardo. Il deferimento."
