C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 93 del 27.03.2025 – Delibera – RECLAMO della Società CJARLINS MUZANE SSD a r.l. (Campionato Under 15 Elite gara Cjarlins Muzane – Trieste Victory Academy del 02.03.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 84 del Comitato Regionale FVG del 06.03.2025

RECLAMO della Società CJARLINS MUZANE SSD a r.l. (Campionato Under 15 Elite gara Cjarlins Muzane – Trieste Victory Academy del 02.03.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 84 del Comitato Regionale FVG del 06.03.2025

Con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 84 del 6.03.2025, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale FIGC – LND Friuli Venezia Giulia, relativa alla gara del 2.3.2025 tra Cjarlins Muzane e Trieste Victory Academy, valevole per il campionato Giovanissimi U15 Elite, ha irrogato la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore del Cjarlins Muzane, sig. Federico CARDUCCI, sino al 06/05/2025 “Perché, al triplice fischio, si dirigeva verso l’arbitro e protestava proferendo espressioni irriguardose al suo indirizzo appoggiando, altresì per ben tre volte, una mano sulla spalla per bloccarlo, e, ciò nonostante, il direttore di gara fosse indietreggiato due volte per liberarsi dalla presa con contestuale duplice invito a non toccarlo”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 06.03.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (ottenuti in data 07.03.2025), la Società CJARLINS MUZANE ha ritualmente proposto reclamo avverso la squalifica del proprio tesserato, sig. Federico CARDUCCI, in data 11.03.2025, rilevando in sintesi che: (i) nell’audizione telefonica innanzi al Giudice sportivo di primo grado il direttore di gara aveva a specificare le espressioni irriguardose ricevute quali “…Non sai arbitrare! Hai rovinato la partita!” Tali espressioni venivano considerate, anche dal reclamante, come “…correttamente definite dal Giudice Sportivo, come frasi irriguardose” e come tali da ricondurre alla sanzione previste nella lettera a) dell’art. 36 CGS. (ii) L’elemento di contestazione di cui al sopracitato reclamo, sarebbe stata perciò l’asserita applicazione da parte del Giudice sportivo di primo grado della sanzione prevista dalla lettera b) dell’art. 36 del CGS, che prevede – in ipotesi di contatto fisico con il direttore di gara - una qualificazione del fatto come gravemente irriguardoso, per cui il CGS dispone l’applicazione della sanzione minima di squalifica per otto giornate, rectius l’equivalente sanzione a tempo di mesi due di squalifica trattandosi dell’allenatore; squalifica così disposta dal Giudice Sportivo. (iii) A fronte di tale considerazione la reclamante evidenziava come, l’ipotesi dell’elemento del contatto fisico con l’arbitro - richiesta per potersi qualificare il fatto come “gravemente irriguardoso” con conseguente applicazione della squalifica di due mesi (secondo la lettera b dell’art. 36 CGS) - non potesse trovare applicazione nel caso di specie poiché, in base a consolidata giurisprudenza delle Sezioni Un. CSA - il “… contatto fisico … deve integrare gli estremi della volontarietà aggressiva, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata”. Il fatto che l’allenatore avesse appoggiato per tre volte una mano sulla spalla dell’arbitro era certamente un comportamento sanzionabile, ma mancava nella descrizione operata nell’integrazione a referto rilasciata dal direttore di gara, di quell’intento specifico di arrecare intenzionalmente un danno all’arbitro, che porta a qualificato il fatto come comportamento gravemente irriguardoso. (iv) A conferma di ciò citava ulteriori sentenze delle Sezioni Un. CSA in cui il semplice contatto fisico - consistente persino nell’aver bloccato il braccio dell’arbitro - era stato considerato come comportamento “semplicemente” irriguardoso, con applicazione di una squalifica di quattro giornate. (v) Puntualizzava altresì come il sig. Federico CARDUCCI non risultasse aver subito, nel corso delle ultime due stagioni sportive (precedente ed in corso) sanzioni per atteggiamenti irrispettosi nei confronti degli arbitri, chiedendone da ciò la valutazione ai fini del riconoscimento di circostanze giustificative per la diminuzione della sanzione. In ragione di un tanto, la reclamante richiedeva: “Che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuto il fatto oggetto di natura inquadrabile nell’alveo dell’atteggiamento irriguardoso così come previsto dall’art. 36 co 1 lettera a) CGS e previo riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 13 co. 2 CGS – voglia riformare la decisione impugnata annullando la sanzione irrogata dal medesimo GS Regionale e riducendola conseguentemente alla sanzione della squalifica per tre gare effettive o nel tempo determinato di 20 giorni”. Non chiedeva di essere sentita. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, preso atto della mancata richiesta del reclamante di essere sentita, fissava udienza in camera di consiglio in data 19.3.2025. Nessuna ulteriore memoria e documentazione veniva depositata dalla reclamante nei termini di cui all’art. 77 co. 2 CGS. Un tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo per le seguenti motivazioni. La condotta posta in essere dall’allenatore Federico CARDUCCI è certamente meritevole di sanzione. In relazione a quanto riportato in sede di referto, non si ritiene tuttavia che tale condotta possa essere reputata tale da ritenersi come “gravemente irriguardose” e quindi tale da vedersi applicata la sanzione di cui alla lettera b) dell’art. 36 CGS. Nello specifico la reclamante richiama correttamente la giurisprudenza in merito della CSA in ordine al concetto di “contatto fisico”. Alla luce di quanto indicato nel referto arbitrale e nella successiva audizione telefonica del direttore di gara, così come riportata nella documentazione allegata, si ritiene che il contatto ripetuto e consistente nel posare la mano sulla spalla dell’arbitro per tre volte non comporti quegli elementi di “volontarietà aggressiva” che la CSA ritiene necessari per configurare una condotta gravemente irriguardosa. Da ciò si ritiene pertanto che al caso di specie vada applicata la sanzione di cui alla lettera a) dell’art. 36 CGS, qualificando il comportamento tenuto dal sig. CARDUCCI come irriguardoso e consistente nella sanzione minima di quattro giornate. Non si condivide però la quantificazione prospettata dalla reclamante che, ritenendo di applicare la sanzione ivi indicata (un mese di squalifica) ne chiedeva l’ulteriore riduzione a giorni 20 “... previo riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 13 co 2 CGS” (circostanze attenuanti). Anche a voler considerare il buon comportamento nel corso degli ultimi campionati del sig. CARDUCCI si ritiene che, al caso di specie, anziché l’attenuante vada piuttosto applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 14 lettera h del CGS. Il gesto - plateale - di porre per ben tre volte la mano sulla spalla del direttore di gara (che peraltro invitava espressamente l’allenatore a non toccarlo) ha infatti certamente aggravato il comportamento irriguardoso del tesserato, che non si è limitato ad una semplice espressione irriguardosa. Tale circostanza aggravante è inoltre senza dubbio prevalente rispetto alla generica richiesta di attenuante, indicata dalla reclamante. Alla luce delle soprarichiamate considerazioni la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter irrogare la squalifica pari a sei giornate, sanzione indicata nel minimo di cui alla lettera a) dell’art. 36 CGS (quattro giornate) ed aggravata ex art. 14 lettera h) CGS di ulteriori due giornate e convertita a tempo; rimodulando in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, da reputarsi eccessivamente gravosa.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la squalifica a carico del sig. Federico CARDUCCI, con effetti fino al 17 aprile 2025 compreso. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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