C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 93 del 27.03.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD TOLMEZZO CARNIA (Campionato Allievi Under 17 Regionali gara Tolmezzo Carnia – Buttrio del 02.03.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 84 del Comitato Regionale FVG del 06.03.2025

RECLAMO della Società ASD TOLMEZZO CARNIA (Campionato Allievi Under 17 Regionali gara Tolmezzo Carnia – Buttrio del 02.03.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 84 del Comitato Regionale FVG del 06.03.2025

Con provvedimento pubblicato nel C.U. del Comitato Regionale FIGC – LND F.V.G. n° 84 dd. 6.03.2025 il G.S.(esaminati gli atti di gara e sentito a chiarimenti l’arbitro) comminava una pluralità di sanzioni tra cui quella dell’inibizione sino al 30 giugno 2025 al dirigente dell’A.S.D. Tolmezzo Carnia, sig Mirko PAVIN, perchè “si dirigeva, dalla propria panchina, verso il calciatore del Buttrio autore del pugno e gli metteva entrambe le mani intorno al collo proferendo espressioni ingiuriose al suo indirizzo” ed ancora perchè “tale aggressione durava per alcuni secondi ovverossia fino all’intervento di altri dirigenti che provvedevano a separare il sig. PAVIN dal calciatore della squadra avversaria”. Avverso tale decisione in data 7.03.2025 l’A.S.D. Tolmezzo Carnia formalizzava a mezzo PEC preannuncio di reclamo autorizzando il prelievo della relativa tassa dal suo conto e chiedendo di acquisire copia del referto di gara. Al preannuncio di reclamo seguiva in data 11.03.2025, a mezzo PEC, il tempestivo deposito del reclamo col quale l’A.S.D. Tolmezzo Carnia in persona del suo Presidente lamentava l’eccessiva severità del provvedimento disciplinare preso dal G.S. nei confronti del proprio tesserato assumendo che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da quelli descritti dall’arbitro e riportati in parte motiva dal giudice di prime cure. Secondo il Presidente dell’A.S.D. Tolmezzo Carnia ciò troverebbe conferma nel poter lui stesso avallare (in quanto presente come spettatore alla partita) le dichiarazioni rese dal sig. PAVIN stando al quale egli sarebbe entrato in campo su sollecitazione ed autorizzazione del Direttore di Gara, solamente per soccorrere il proprio giocatore (quello cioè attinto dal pugno del calciatore del Buttrio) e per separarlo dall’avversario “senza usare assolutamente modi violenti” contro lo stesso per poi riportarsi in panchina. Ivi giunto il PAVIN (stando sempre alle sue dichiarazioni) veniva espulso dal direttore di gara che nell’esibirgli inopinatamente il cartellino rosso avrebbe addotto (a sostegno delle ragioni di tale provvedimento) di non aver visto l’accaduto ma che alcuni giocatori del Buttrio gli avevano riferito “che avrei messo le mani al collo ad un loro compagno”. Concludeva quindi la reclamante (che formulava istanza di audizione del sig. PAVIN accompagnato dal proprio Presidente) in principalità per la riforma, previa diversa valutazione in fatto e in diritto delle risultanze di primo grado, del provvedimento impugnato e per il suo annullamento; in via subordinata per la riduzione della sanzione comminata dal G.S. in misura più equa e giusta. All’udienza del giorno 19.03.2025, all’ora stabilita per la convocazione, collegati entrambi da remoto ex art. 50 comma 8 CGS – stante l’impossibilità ad essere fisicamente presenti dinnanzi al collegio giudicante – “comparivano il sig. Michele Ianich (Presidente dell’A.S.D. Tolmezzo Carnia) ed il sig. Mirko PAVIN i quali rendevano dichiarazioni sostanzialmente confermative delle ragioni poste a sostegno del reclamo escludendo ambedue l’esistenza dei fatto violento ascritto al PAVIN e ribadendo il convincimento che l’arbitro abbia “assunto il provvedimento (nei confornti del PAVIN – n.d.r.) sulla base di quanto dichiarato da altri” non avendo visto la scena. Riservata la decisione, questa Corte ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento. Nel merito, deve farsi richiamo all’art. 61, co. 1, C.G.S., che attribuisce al rapporto dell’ufficiale di gara ed ai relativi supplementi l’efficacia di piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La fede privilegiata che l’ordinamento sportivo attribuisce a tali atti non significa tuttavia che gli stessi assurgano a prova legale superabile unicamente mercé la proposizione della querela di falso. Lo stesso ordinamento accorda infatti agli organi di giustizia sportiva accanto a poteri istruttori d’ufficio la possibilità di utilizzare a fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. La fede privilegiata che copre i richiamati documenti non sta dunque minimamente a significare lo svilimento di altre fonti di prova; diversamente nessun senso avrebbe il conferimento, agli organi giudicanti, dei poteri di natura istruttoria di cui si è detto. L’evidente parallelismo tra il procedimento disciplinare e quello penale rende inoltre palese che il supremo criterio di valutazione del materiale probatorio altro non può essere se non quello del libero convincimento da parte del giudicante, il quale poi, come è ovvio, dovrà darne adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale. Da ciò discende – come corollario del valore probatorio privilegiato assegnato al referto arbitrale e al suo supplemento – che l’organo giudicante sia tenuto ad avvalersi dei poteri istruttori ad esso concessi o di altre prove solo quando il contenuto di detti atti non sia sufficiente per formare il suo libero convincimento in quanto ad esempio gli stessi non contengano elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito ovvero risultino intrinsecamente contraddittori o contraddetti da altre circostanze rilevanti. Il che però non è dato rinvenire nella fattispecie in esame stanti la chiarezza, la linearità e la precisione che contraddistinguono il rapporto dell’arbitro e i chiarimenti da lui successivamente forniti al G.S. nei quali non si rintracciano ambiguità, lacune o incongruenze sulle quali occorra far luce avvalendosi di altre fonti di prova. Dalla lettura del referto e dei chiarimenti resi dal direttore di gara al G.S., si ricava invero,in maniera quantomai precisa, chiara ed incontrovertibile, che: - al 35° del secondo tempo, a seguito di un fallo di gioco commesso ai suoi danni, un calciatore del Buttrio reagiva colpendo con un pugno al naso il diretto avversario; - il sig. PAVIN, senza autorizzazione alcuna, si alzava allora dalla sua panchina e raggiungeva direttamente l’autore del pugno mettendogli le mani al collo e rivolgendosi a lui insultandolo con espressioni in parte puntualmente riportate e che non è qui il caso di ripetere; - dopo alcuni secondi (durante i quali la presa al collo proseguiva) intervenivano altri dirigenti della società ospitante per separare i due e in tale frangente il PAVIN scivolava a terra; - sul posto e a seguito dei detti episodi (per i quali sia il calciatore del Buttrio che il sig. PAVIN venivano quindi espulsi) si creava una situazione di tensione fra diversi partecipanti alla gara; situazione che non accennando a calmarsi induceva l’arbitro a sospendere definitivamente la gara e che, ciò nonostante, proseguiva anche dopo il fischio finale. Una descrizione dei fatti quindi, quella fornita dall’arbitro, quantomai lucida e significativa dell’attenzione da lui personalmente posta a quanto stava avvenendo tra il giocatore del Buttrio autore del pugno ed il sig. PAVIN. Attenzione vieppiù confermata dall’aver il direttore di gara addirittura colto lo scivolamento a terra del Dirigente, poi espulso, evidentemente dovuto all’irruenza della sua condotta e alla concitazione del momento. Per i principi inizialmente richiamati deriva quindi che la vicenda sottoposta all’esame della CSAT non può che essere decisa se non facendo esclusivo riferimento a quanto scrupolosamente esposto dall’arbitro il cui resoconto non può essere scalfito dalle dichiarazioni del Presidente della società reclamante e dal Sig. PAVIN anche sotto diverso profilo noto essendo che sul piano strettamente processuale alcuna valenza probatoria possono rivestire le dichiarazioni di parte al pari di quelle rese da un testimone che deponga su fatti appresi, come nello specifico, de relato actoris (cfr. da ultimo C. Cass. ord. 4530/2025). Quanto alla entità della sanzione, quella comminata dal G.S. appare alla CSAT congrua e correttamente rapportata alla gravità dei fatti ascritti al PAVIN. L’essersi lo stesso diretto immediatamente verso il calciatore del Buttrio per “vendicare” evidentemente il torto subito dal suo calciatore rappresenta, a giudizio di questo organo giudicante, non solo un comportamento contrario a quello educativo e formativo che un qualsiasi dirigente sportivo adulto dovrebbe sempre serbare nei confronti dei suoi giovani atleti e di quelli avversari, ma anche ad ogni senso di responsabilità atteso che nella situazione data, anziché prodigarsi per calmare gli animi, il dirigente tolmezzino risulta aver con la propria condotta contribuito ad esacerbarli e concorso a creare quella situazione incresciosa e deplorevole per cui l’arbitro si è visto costretto addirittura a sospendere l’incontro.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal GST. Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it