C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 98 del 08.04.2025 – Delibera – RECLAMO della società ASD Union Pasiano (Campionato Prima Categoria, Girone A gara Union Pasiano – Rivignano del 22.03.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 93 del Comitato Regionale FVG del 27.03.2025

RECLAMO della società ASD Union Pasiano (Campionato Prima Categoria, Girone A gara Union Pasiano – Rivignano del 22.03.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 93 del Comitato Regionale FVG del 27.03.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 93 del 27.03.2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del sig. Mattia MONTAGNER, calciatore tesserato per l’ASD UNION PASIANO (Campionato di Prima Categoria, Gir. A, gara Union Pasiano – Rivignano) in quanto “espulso per aver colpito intenzionalmente, con un pugno, un calciatore della squadra avversaria pur senza provocargli conseguenze significative”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 28.03.2025, l’ASD UNION PASIANO ha ritualmente proposto reclamo in data 29.03.2025, rilevando che il calciatore MONTAGNER ha in realtà solamente spintonato (e non già colpito con un pugno) l’avversario e che il Direttore di Gara, in ogni caso, non poteva aver visto ciò che era accaduto, in quanto voltato per seguire il prosieguo dell’azione. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti e considerata la mancata richiesta di audizione da parte della reclamante, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 02.04.2025. In sede d’udienza, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di Gara, la quale – sentita a chiarimenti – ha dichiarato: (i) che il massaggiatore è entrato in campo sia per le conseguenze del fallo sia per il pugno, posto che il calciatore colpito era a terra e si teneva la testa dolorante; (ii) che effettivamente l’azione è poi proseguita, ma di aver comunque visto direttamente il pugno, non sapendo invece dire se vi è stata anche una spinta, non avendone avuto percezione. La Corte Sportiva d’Appello ritiene infondato il reclamo. In sede di referto, il Direttore di Gara ha espressamente riportato che il calciatore MONTAGNER, dopo aver subito un fallo di gioco, ha colpito con un pugno l’avversario “dietro la testa con media intensità”, senza tuttavia arrecare allo stesso particolari danni, posto che – dopo l’intervento del massaggiatore – il calciatore colpito ha potuto continuare regolarmente la gara. In sede di audizione telefonica, il Direttore di Gara ha confermato di aver visto direttamente quanto accaduto (e poi refertato), evidenziando, per altro, che il calciatore colpito dal pugno è rimasto per qualche tratto a terra tenendosi la testa dolorante. Tali essendo le evidenze probatorie, si rammenta che ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte dell’associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del rapporto dell’ufficiale di gara. Non par dubbio ad ogni modo che, nel caso di specie, il Direttore di Gara abbia avuto una percezione immediata e diretta della condotta tenuta dal calciatore MONTAGNER, sostanziatasi (non già in una mera spinta dell’avversario, ma) in un pugno sferrato – con intensità non irrilevante – in una zona delicata del capo, atto a cagionare un dolore quantomeno tale da richiedere l’intervento del massaggiatore. Una siffatta condotta integra indubitabilmente gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 38 CGS, essendosi reso responsabile, il calciatore MONTAGNER, di un atteggiamento aggressivo, posto in essere al di fuori della dinamica propria del gioco, che – pur non avendo assunto la connotazione propria dell’atto lesivo – è risultato comunque espressione di una offensività tradottasi in violenza, anche lieve dal punto di vista fisico, ma intensa dal punto di vista dell’etica agonistica (cfr. CSA n. 109/2020-2021). La gravità di una siffatta condotta risiede (anche) nella sua intrinseca natura, ove si consideri che tutto l’ordinamento sportivo (e, in particolare, il rapporto tra gli avversari in campo) rimane permeato da un fondamentale principio di rispetto, declinato nelle forme e nei contenuti della “lealtà, della correttezza e della probità”. La disposizione di cui all’art. 38 CGS prevede, nel caso di condotta violenta posta in essere dal calciatore, la sanzione minima della squalifica per 3 (tre) giornate, di talché deve reputarsi congrua la sanzione irrogata dal GST. Al rigetto del reclamo consegue il definitivo incameramento del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo respinge, confermando la sanzione irrogata dal GST. Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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