C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 124 del 17.06.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD SANTAMARIA (Santamaria – Com. Fontanafredda del 19/05/2025 Torneo N. Cencig Under 17) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 59 del Comitato Regionale FVG del 22/05/2025

RECLAMO della Società ASD SANTAMARIA (Santamaria – Com. Fontanafredda del 19/05/2025 Torneo N. Cencig Under 17) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 59 del Comitato Regionale FVG del 22/05/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 59 della Delegazione Provinciale di Udine del 21.05.2025, il GST ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Stefano DI CERBO, allenatore tesserato per l’ASD SANTAMARIA (Torneo N. Cencig Under 17, gara Santamaria – Fontanafredda) in quanto “espulso per aver proferito espressioni ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara. Reiterava il proprio comportamento anche mentre abbandonava il terreno di gioco e successivamente dal limitare del recinto di gioco.”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 23.05.2025, l’ASD SANTAMARIA ha ritualmente proposto reclamo in data 27.05.2025, contestando il fatto che il proprio tesserato avesse mai offeso l’operato del direttore di gara, se non pronunciando la frase “volete essere protagonisti”. Sarebbe stato invece l’arbitro, dopo avere sentito tale espressione, a dirigersi verso il capitano della ASD SANTAMARIA, affermando che ci sarebbe stata una squalifica per tre giornate per la frase di cui sopra; le frasi indicate in referto, per contro, non sarebbero imputabili al sig. DI CERBO, ma molto probabilmente ad alcuni spettatori che stavano assistendo alla gara, prova ne sia la condotta impeccabile dell’interessato in quattro anni di attività di allenatore. Veniva dunque richiesto l’annullamento della sanzione, o comunque una sua congrua riduzione. In via dubitativa (“eventualmente”) veniva rappresentata la disponibilità del sig. DI CERBO ovvero dell’assistente di parte di essere uditi sui fatti in esame. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti e considerata la mancata richiesta di audizione da parte della reclamante (la eventuale richiesta di audizione non riguardava infatti la Società reclamante, ma propri tesserati), ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 04.06.2025, senza la presenza delle parti. Ciò premesso, la Corte Sportiva d’Appello ritiene infondato il reclamo. In sede di referto, il Direttore di Gara ha espressamente riportato il fatto che l’allenatore, sig. Stefano DI CERBO, lo avrebbe offeso e insultato in maniera provocatoria, con frasi pesanti e fortemente irriguardose, sia sul terreno di gioco che successivamente dall’esterno, dopo avere abbandonato il recinto dell’impianto. Tali essendo le evidenze probatorie, si rammenta che ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti ufficiali di gara (e alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte dell’associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del rapporto dell’ufficiale di gara. Non par dubbio ad ogni modo che, nel caso di specie, il Direttore di Gara abbia avuto una percezione immediata e diretta della condotta tenuta dall’allenatore DI CERBO, sostanziatasi quest’ultima in una condotta reiteratamente irriguardosa e ingiuriosa nei suoi confronti. Un siffatto comportamento integra indubitabilmente la fattispecie di cui all’art. 36, co. 1 lett. a) CGS, per la quale la sanzione minima è quella di quattro giornate, nel caso di specie da ritenersi pienamente congrua e proporzionata al fatto, ben potendosi qui bilanciare la reiterazione della condotta con i precedenti impeccabili dell’interessato, di cui è cenno nel reclamo della Società di appartenenza. Al rigetto del reclamo consegue il definitivo incameramento del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo respinge, confermando la sanzione irrogata dal GST. Dispone l’incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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