C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 124 del 17.06.2025 – Delibera – Deferimento TFT–SD 06/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Stefano BURIOLA e ASD CAVOLANO CALCIO Il deferimento.
Deferimento TFT–SD 06/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Stefano BURIOLA e ASD CAVOLANO CALCIO Il deferimento.
Con atto d.d. 13/05/2025, ritualmente notificato agli interessati, il Procuratore Federale Interregionale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: - il sig. Stefano BURIOLA, all’epoca dei fatti contestati calciatore tesserato per la società A.S.D. CAVOLANO CALCIO per rispondere “della violazione dell’ art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in occasione della gara Nuovo Pordenone 2024 FC – Cavolano dell’8.12.2024, ASD valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, colpito violentemente al volto con una testata il sig. Gioele Gobbat, calciatore tesserato per la Nuovo Pordenone 2024 FC, causando allo stesso una “Frattura composta ossa nasali”” - la società A.S.D. CAVOLANO CALCIO “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Buriola, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo Tribunale, il Presidente del TFT fissava l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 4.06.2025 presso la sede del Comitato Regionale in Palmanova. Il dibattimento e le conclusioni. All’udienza così fissata comparivano l’Avv. Massimo Adamo per la Procura Federale in collegamento da remoto e l’avv. Laura Fagotto del Foro di Pordenone in rappresentanza di entrambi i deferiti (per procure già in atti) la quale preliminarmente chiedeva di poter definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 CGS nei seguenti termini: - quanto al Sig. Stefano Buriola, squalifica per 7 giornate (sanzione base 10 giornate, ridotta a norma dell’art. 127 c. 2 CGS); - quanto al ASD Cavolano Calcio, ammenda di euro 533,34 (sanzione base euro 800,00 ridotta a norma dell’art. 127 c. 2 CGS). Alla suddetta richiesta il rappresentante della Procura Federale prestava il proprio consenso. La motivazione. La richiesta di “patteggiamento” formulata dalle parti può essere accolta per le ragioni di seguito illustrate. Secondo quanto emerge dagli atti di indagine, al termine dell’incontro di cui trattasi Stefano Buriola (portiere del Cavolano) stava avviandosi verso gli spogliatoi assieme a un paio di suoi compagni di squadra, allorchè veniva raggiunto da Gioele Gobbat che stringendogli la mano si rivolgeva a lui richiamando un episodio avvenuto poco prima sul campo, allo scadere del novantesimo, quando i due sarebbero venuti a contatto tra loro e il Buriola (accusato dall’avversario di eccessive proteste a fronte dell’avvenuta espulsione di un giocatore della Cavolano) avrebbe asseritamente tentato di colpirlo con una testata. Sempre stando agli atti di indagine, in tale frangente, ovverossia, come detto, all’uscita dal terreno di gioco, il Gobbat veniva raggiunto da una testata da parte del BURIOLA riportando le conseguenze lesive indicate nel capo di incolpazione l fatti come prospettati in tesi accusatoria – rappresentando l’episodio disciplinarmente contestato un evidente strascico di quanto precedentemente avvenuto sul terreno di gioco tra il BURIOLA e il Gobbat – risultano, a giudizio del TFT, sufficientemente provati alla luce dell’attività istruttoria compiuta dall’Organo inquirente, tenuto conto della regola per cui nel processo sportivo, diversamente da quello penale, non vige il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e il grado di prova richiesto per affermare la sussitenza di una violazione disciplinare può attestarsi ad un livello superiore a quello di una semplice valutazione della probabilità (V. ex multis C.F.A. n.83- 2020/2021). Indizi gravi precisi e concordanti da cui trarre, sulla base dell’appena richiamato principio, la ragionevole convinzione della fondatezza dell’addebito mosso al deferito vengono desunti dai sotto indicati elementi probatori: a) il dato obiettivo costituito dalla certificazione medica rilasciata al Gobbat al momento delle dimissioni dal P.S. dell’Ospedale di Portogruaro ove egli si era immediatamente recato dopo il fatto. Certificazione (acquisita agli atti e da nessuno mai posta in discussione) che riporta data, orari e tipologia degli accertamenti clinici compiuti, perfettamente compatibili con i tempi e con le modalità di verificazione dell’accaduto secondo quanto descritto e lamentato dal medesimo Gobbat; b) le numerose testimonianze raccolte dalla P.F. nel corso delle indagini. Le dichiarazioni rese dalle persone presenti e vicine al luogo all’accaduto depongono per una ricostruzione della vicenda tale da far ritenere che sia stata proprio una testata volontariamente inferta dal BURIOLA a provocare la frattura del naso all’avversario Del resto che sia stata una testata a provocare le lesioni poi riscontrate in capo al Gobbat è circostanza ammessa dallo stesso deferito e dai suoi due compagni che si trovavano con lui seppure tutti e tre abbiano poi cercato di mitigare quanto avvenuto giustificandolo quale conseguenza di un fortuito strattonamento determinato dall’intenzione dei due protagonisti di liberarsi vicendevolmente da una reciproca quanto energica e prolungata stretta di mano c) la telefonata che il deferito ammette di aver fatto due giorni dopo la partita al sig. Canzian (dirigente dell’ASD Nuovo Pordenone) col pretesto di chiedere informazioni sullo stato di salute del Gobbat ma in realtà dettata dal malcelato tentativo di risolvere in qualche maniera, senza pagare lo scotto o limitando al minimo le conseguenze, una situazione evidentemente considerata problematica (anche alla luce del prospettato intendimento del soggetto leso che aveva immediatamente espresso il proposito di voler agire giudizialmente contro chi l’aveva colpito). Non foss’altro perchè se a preoccupare fossero state effettivamente le condizioni di salute dell’avversario non si spiega per quale ragione il BURIOLA non si sia interessato sin da subito di sapere come stava il Gobbat nè avrebbe avuto senso (semmai l’accaduto fosse stato, come si vuol far credere, davvero fortuito) affrontare nel corso del suddetto colloquio l’argomento della presentazione di formali scuse che palesa come altra fosse, nel senso sopra indicato, la finalità perseguita dal BURIOLA. d) la non credibilità delle giustificazioni addotte dal BURIOLA, e dai suoi due compagni di squadra, a sostegno dell’accidentalità del fatto. Vuoi perchè non si ritiene logicamente conciliabile un contatto tra due persone che stringendosi le mani cerchino di liberarsi della presa reciproca posto che in tal caso le stesse semmai si distanzierebbero piuttosto che avvicinarsi tra loro; vuoi perchè non è ragionevole ritenere che il BURIOLA – più alto di 15 cm (come sostenuto) rispetto all’avversario – abbia abbassato il capo per proteggersi (da cosa?) e nel far ciò abbia involontariamente colpito l’antagonista. Sulla scorta di tali premesse circa la responsabilità, reputa il TFT corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni nelle misure dalle stesse concordate. Assodata, per quanto detto, la sussistenza della testata inferta all’avversario dal BURIOLA, non vi è dubbio che la condotta da quest’ultimo tenuta nelle circostanze sopra descritte e caratterizzata dalla consapevolezza del gesto volto unicamente a procurare un danno fisico all’avversario, rientri nell’alveo di quelle violente che l’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva punisce con la sanzione minima della squalifica per tre giornate e cinque in caso di particolare gravità, oppure a tempo determinato. Utile al riguardo è richiamare la costante Giurisprudenza in materia secondo cui “costituisce condotta violenta il comportamento incontrollato connotato da intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce“ e che si risolve quindi “in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri “ (cfr ex multis C.S.A. 4.11.2020 n. 11; C.S.A. 31.03.2023 n. 186) Relativamente all’aspetto sanzionatorio, congruo e commisurato alla particolare gravità delle conseguenze fisiche riportate dal Gobbat (frattura composta delle ossa nasali con prognosi di guarigione di 20 GG), considerando inoltre che l’episodio di cui si discute si è verificato fuori dal campo a partita terminata, risulta il periodo di squalifica del BURIOLA concordato tra le parti, osservandosi sul punto che nessuna valenza mitigatoria può essere attribuita all’eventuale istigazione verbale che il deferito possa aver subito dall’avversario ma che in ogni caso non giustifica l’atteggiamento violento da lui tenuto e dettato dall’assoluta carenza di quell’autocontrollo che si pretende da uno sportivo che si presume essergli proprio (tanto più se navigato come nello specifico). Altrettanto congrua, in riferimento alla condotta ascritta al proprio calciatore, ritiene il TFT essere la sanzione pecuniaria concordata dalle parti in merito alla posizione della società sportiva CAVOLANO, tenuta a rispondere, ex art. 6 CGS, dell’operato dei propri tesserati
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Stefano BURIOLA, aderisce alla richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 127 CGS e irroga allo stesso la sanzione di 7 (sette) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza (sanzione base 10 giornate); - quanto alla Società ASD CAVOLANO CALCIO, aderisce alla richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 127 CGS e irroga alla stessa la sanzione di euro 533,34 di ammenda (sanzione base euro 800 di ammenda), alle condizioni di cui l’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.
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