C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 5 del 01.08.2025 – Delibera – Deferimento TFT–SD 08/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Stefano FORTE, Ignazio PAFETTAe ASD ISM GRADISCA Il deferimento.

 

Deferimento TFT–SD 08/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Stefano FORTE, Ignazio PAFETTAe ASD ISM GRADISCA Il deferimento.

Con atto del 19 giugno 2025, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli -Venezia Giulia 1- il sig. Stefano FORTE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. I.S.M. Gradisca per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e diposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D.I.S.M. Gradisca, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Ignazio PAFETTA nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore della società A.S.D. I.S.M. Gradisca dal mese di dicembre 2024; 2. il sig. Ignazio PAFETTA, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. I.S.M. Gradisca per rispondere della della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore della società A.S.D. I.S.M. Gradisca dal mese di dicembre 2024, pur non essendo tesserato per tale società; 3.- la società A.S.D.I.S.M. Gradisca a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per per rispondere degli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano FORTE ed Ignazio PAFETTA, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 27 giugno 2025, veniva fissata l’udienza del 17.07.2025. All'ora fissata per la convocazione, per i deferiti nessuno compariva, attesa la precedente richiesta di rinvio pervenuta dal presidente Stefano FORTE, a mezzo PEC, in data 16.07.2025, giustificata da impegni lavorativi. La Procura Federale, rappresentata dall’avv. Loredana Fardello, Sostituto Procuratore (in collegamento da remoto) nulla opponeva al rinvio che veniva accolto dal Tribunale con nuova udienza fissata al 24.07.2025 (con salvezza dei diritti di prima udienza e sospensione dei termini), alla quale presenziavano, oltre alla Procura Federale, rappresentata dall’avv. Avv. Loredana Fardello quale Sostituto Procuratore (in collegamento da remoto), il sig Stefano FORTE per sé e per la società A.S.D.I.S.M. Gradisca assistito dal direttore operativo della società, sig. Eros LUXICH, e il sig Ignazio PAFETTA. Il Dibattimento. La rappresentante dalla Procura Federale, richiamandosi all’atto di deferimento, ritenuti provati i fatti, concludeva per l’accoglimento e chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni - Sei mesi di inibizione per il sig. Stefano FORTE; - Sei mesi di inibizione per il sig. Ignazio PAFETTA; - Euro 600,00 di ammenda a carico della Società I deferiti respingevano le conclusioni formulate dalla Procura Federale, esibendo all’uopo il modulo di iscrizione anagrafica della Società, estratto in vista del tesseramento 2025-2026, attestante il tesseramento del sig PAFETTA a far data dal 18.12.2024. Quindi, si dicevano estranei all’accaduto, imputando la mancata evidenza del tesseramento ad un disguido informatico, non riconducibile però alla Società ma alla Federazione. Il Collegio, acquisito il documento previo consenso della Procura Federale, si riservava le opportune verifiche. La motivazione. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. Renato Azzalini, all’epoca dirigente accompagnatore tesserato per la società Atlas Football Academy A.S.D., con la quale evidenziava attività di proselitismo che sarebbero state realizzate dal sig. Ignazio PAFETTA, dirigente tesserato per la stessa società fino al 28.10.2024, nei confronti di alcuni giocatori al fine di convincere gli stessi a tesserarsi per la A.S.D. Itala San Marco di Gradisca d’Isonzo. Tuttavia, l’attività inquirente svolta attraverso l’acquisizione di documenti e testimonianze, non consentiva di accertare la riferita condotta di proselitismo. Ne conseguiva l’archiviazione parziale del procedimento disciplinare, allo stato degli atti, limitatamente alla fattispecie in parola nei riguardi di calciatori tesserati per la società A.S.D. Atlas Football Accademy. Tuttavia, nel corso dell’attività d’indagine, emergevano ulteriori condotte illecite, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione ai quali ci si richiama, riconducibili ai medesimi soggetti indagati e, precisamente, ai sig.ri Stefano FORTE, Ignazio PAFETTA e alla Società A.S.D. I.S.M. Gradisca Dalle risultanze dell’attività di indagine è stato accertato che dopo le dimissioni dalla ASD Atlas Football Accademy formalizzate in data 28.10.2024 e a partire dal mese di dicembre 2024, il sig. Ignazio PAFETTA ha svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore della società A.S.D. I.S.M. Gradisca, pur non essendo tesserato per tale Società. I fatti risultano dunque provati. L’attività inquirente è stata svolta acquisendo documenti e testimonianze, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. foglio censimento della società ASD Atlas Football Accademy per la stagione sportiva 2024 – 2025; 2. foglio censimento della società A.S.D. I.S.M. Gradisca per la stagione sportiva 2024 - 2025; 3. posizione di tesseramento del sig. Ignazio PAFETTA, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Atlas Football Accademy fino al 28.10.2024; 4. verbale di audizione del sig. Renato Azzalini, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Atlas Football Accademy, del 18.3.2025; 5. verbale di audizione del 31.3.2025 del sig. Ignazio PAFETTA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Atlas Football Accademy fino al 28.10.2024. Non appare scriminante la condotta del sig. FORTE, il quale avendo delegato ogni attività di tesseramento al collaboratore, sig LUXICH, affermava di non aver ritenuto di disporre alcun controllo circa l’esito della procedura. Nello stesso senso il sig PAFETTA, il quale affermava di aver confidato nella regolarità del tesseramento, a far data dal 18.12.2024. Il sig LUXICH, nell’illustrare le modalità consuete di tesseramento, si diceva convinto della correttezza delle procedure seguite, ritenendo l’errore attribuibile invece al sistema informatico federale. A sostegno di questa tesi, per l’appunto, il sig LUXICH esibiva la scheda tesseramento di Ignazio PAFETTA, riferita all’ annata sportiva 2025/2026, in cui il dirigente accompagnatore appariva tesserato a far data dal 18.12.2024. Tuttavia, tale documento, poiché posteriore ai fatti contestati, non si ritiene utile a scalfire la ricostruzione offerta dalla Procura Federale. Ben diverso sarebbe stato il valore probatorio di un documento antecedente ai fatti contestati che invece non è stato prodotto. Appare quindi dubbio il valore ricognitivo del documento esibito in giudizio che, a tutt’oggi, non trova riscontri nell’archivio federale. Peraltro, la vicenda che ci occupa, emersa nel corso delle indagini condotte per altri profili, non esime dal sottolineare quanto l’accaduto sia stato favorito da un atteggiamento perlomeno negligente della Società che non si è premura di controllare l’effettivo buon fine della procedura di tesseramento del dirigente accompagnatore, limitandosi a considerarlo perfezionato al termine dell’inserimento dei dati. Pertanto, il deferimento va accolto, seppur nei limiti che seguono. Premesso che la correttezza della procedura di tesseramento è volta a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, in quanto dal tesseramento dipende l’instaurarsi del rapporto giuridico che lega il tesserato alla società sportiva, dell’omesso tesseramento di soggetto che svolge attività di dirigente e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ne rispondono, oltre a quest’ultimo, anche il legale rappresentante della società munito dei poteri di rappresentanza e la stessa società, quest’ultima a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 1 e 2, CGS, entrambi inoltre responsabili, allo stesso titolo, anche del mancato impedimento allo svolgimento di siffatta attività. Le richieste sanzionatorie della Procura Federale non sono però congrue. Nel caso di specie, l’omesso tesseramento del sig. Ignazio PAFETTA non appare frutto di un disegno elusivo volto ad aggirare le norme e i requisiti per il tesseramento dei dirigenti, bensì è dipeso esclusivamente da un inadempimento amministrativo isolato e non intenzionale, elemento questo plausibile in ragione della ricostruzione dei fatti e delle dichiarazioni rese dai deferiti anche davanti al Collegio. Sebbene ciò non valga ad escludere la sussistenza delle violazioni loro ascritte, può però consentire di contenere le sanzioni che si ritiene di ridurre, in applicazione dell’art 13 n 2 CGS. In tale prospettiva, si reputano dunque congrue sanzioni: mesi 3 (tre) di inibizione quanto al Sig. Stefano FORTE, quanto al Sig. Ignazio PAFETTA, irroga allo stesso la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); quanto alla Società ASD ISM GRADISCA, irroga alla stessa l’ammenda di euro 300,00 (trecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD, ritenuta la fondatezza del deferimento: - quanto al Sig. Stefano FORTE, irroga allo stesso la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); - quanto al Sig. Ignazio PAFETTA, irroga allo stesso la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); - quanto alla Società ASD ISM GRADISCA, irroga alla stessa l’ammenda di euro 300,00 (trecento/00). Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

 

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