C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 14.10.2025 – Delibera – RECLAMO del calciatore Gioele RUSSIAN (Campionato Eccellenza, gara Juventina Sant’Andrea – Muggia 1967 del 21.09.2025) avverso le decisioni adottate dal GST della LND FVG, pubblicate sul CU n. 24 del 25.09.2025
RECLAMO del calciatore Gioele RUSSIAN (Campionato Eccellenza, gara Juventina Sant’Andrea – Muggia 1967 del 21.09.2025) avverso le decisioni adottate dal GST della LND FVG, pubblicate sul CU n. 24 del 25.09.2025
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 24 del 25.09.2025 della LND FVG, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Gioele RUSSIAN, calciatore tesserato per la società JUVENTINA S. ANDREA (Campionato Eccellenza, gara Juventina S. Andrea – Muggia 1967), “per comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro (art. 36/a C.G.S.)”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 27.09.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 29.09.2025), il calciatore Gioele RUSSIAN, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Paolini del Foro di Udine, ha ritualmente proposto reclamo in data 03.10.2025, rilevando in sintesi che: (i) il calciatore Gioele RUSSIAN si è limitato a protestare in modo scomposto e con voce decisa il suo disappunto, ad una distanza considerevole del Direttore di Gara; (ii) le frasi indicate dal Direttore di Gara non sono state in realtà integralmente pronunciate dal calciatore Gioele RUSSIAN; (iii) il calciatore era distante dal Direttore di Gara, il quale invece era a stretto contatto con altri calciatori della Juventina, come emergerebbe dalla documentazione fotografica allegata sub doc.ti 4a, 4b e 4c; (iv) subita l’espulsione il calciatore RUSSIAN si è allontanato dal terreno di gioco per rientrare negli spogliatoi senza protestare e/o manifestare comportamento scomposto; (v) la condotta del calciatore RUSSIAN Gioele non è mai sfociata in atteggiamenti scomposti o violenti in quanto l’Arbitro nulla riferisce sul punto, così evidenziando il comportamento corretto e moderato dell’atleta. Un tanto rilevato, il reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata e, per l’effetto, rivalutare il provvedimento disciplinare applicando una minor squalifica ritenuta più congrua, quantificabile nel presofferto e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 09.10.2025, dando atto che il reclamante ha rinunciato ai termini di cui all’art. 77, co. 2 CGS per il deposito di ulteriori memorie o documenti. All’ora fissata per l’udienza, tenuta in videoconferenza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso per il reclamante, in collegamento da remoto, l’avv. Nicola Paolini, il quale si è richiamato ai contenuti del reclamo ed ha evidenziato come c’erano altri calciatori con le dita alzate verso l’arbitro al momento del fatto, mentre il RUSSIAN era indietro rispetto agli altri. La condotta, dunque, dev’essere valutata come una protesta, anche alla luce del fatto che l’espulsione è stata comminata in zona a distanza di circa 80 metri dall’ingresso degli spogliatoi (e dunque occorreva oggettivamente un certo tempo per recarvisi). Il difensore chiede in ogni caso che la sanzione sia rivalutata, apparendo eccessiva e sproporzionata quella disposta, sottolineando infine come ci sia ad oggi un presofferto di due giornate e il calciatore non è recidivo. La Corte Sportiva d’Appello ritiene infondato il reclamo. In sede di referto, si riporta – in primo luogo – che, al 23’ del secondo tempo regolamentare, il calciatore Gioele RUSSIAN, recriminando il posizionamento di un calcio di punizione, si avvicinava in modo veemente con il dito puntato e alzando la voce indirizzava delle espressioni ingiuriose ed offensive (“ti devi svegliare, sei vergognoso, fai pena”) nei confronti del Direttore di Gara. Le frasi – segue il referto – venivano poi reiterate fino al momento dell’espulsione. Il giocatore, inoltre, ha ritardato la ripresa di gioco, posizionandosi a pochi centimetri dal volto dell’Arbitro, continuando con le medesime proteste e gesticolando con modalità intimidatorie. La difesa del reclamante si è limitata a rilevare che trattavasi di un isolato insulto, come tale privo di premeditazione e lesione al decoro, non reiterato e non pronunciato direttamente vicino all’Arbitro, trovandosi il RUSSIAN in una posizione lontana da quest’ultimo. Preliminarmente, osserva questa Corte che la produzione fotografica dimessa dal reclamante appare del tutto priva di valenza probatoria, essendo la stessa decontestualizzata: non si rinviene, infatti, alcuna riferibilità alla gara teatro del reclamo (quale partita? chi sono i giocatori rappresentati? dove sono?). Da un punto di vista delle prove, quindi, le fotografie non sono in grado di scalfire l’efficacia probatoria privilegiata del referto di gara. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte del reclamante o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del referto dell’ufficiale di gara. Non par dubbio che, nel caso di specie, il Direttore di gara abbia avuto una percezione immediata e diretta della condotta tenuta dal calciatore Gioele RUSSIAN, che – per come descritta – integra indubitabilmente gli estremi della fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS (“condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”), sanzionata nel minimo con la squalifica per 4 (quattro) giornate. Il reclamante, peraltro, non ha fornito elementi utili alla determinazione, in senso attenuato, della sanzione edittale. Al contrario, dal referto ufficiale di gara non emerge alcuna oggettiva incertezza sul destinatario delle frasi indirizzate all’Arbitro, così come parimenti non vi è alcuna incertezza circa l’individuazione e l’identificazione del calciatore che le ha pronunciate. Quand’anche fosse plausibile ritenere – come sostiene la difesa del reclamante – che non ricorra una condotta ingiuriosa, non va dimenticato che la norma sopra richiamata colloca sullo stesso piano la condotta irriguardosa, condotta che la Corte ritiene essere stata posta in essere nel caso di specie. Tanto meno non risulta che né nell’immediatezza dei fatti e/o a fine gara, né a seguito del reclamo, siano state sporte delle scuse, né si è avuta idonea percezione di una qualche forma di pentimento da parte del calciatore, il quale non ha inteso presentarsi in sede d’udienza (e la Corte Sportiva d’Appello lo avrebbe apprezzato) per riportare direttamente la propria versione dei fatti, eventualmente scusandosi per quanto occorso. Il fatto, infine, che il calciatore in questione rivestisse anche il ruolo di capitano induce la Corte a dover quanto meno confermare la sanzione già irrogata. Rileva altresì a beneficio dell’interessato l’effettiva assenza di rilevanti precedenti disciplinari, quale elemento da tenere in considerazione a dispetto della condotta irriguardosa, per vero descritta in referto come reiterata e insistita. Per converso, non si ritengono sussistenti le attenuanti ex art. 13 CGS richieste dal reclamante.
P.Q.M.
a Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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