C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 14.10.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD SANTAMARIA (Gara del Campionato Under 16 Provinciale Comunale Lestizza – Santamaria del 28/09/2025 avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 17 della Delegazione di Udine del 02/10/2025

RECLAMO della Società ASD SANTAMARIA (Gara del Campionato Under 16 Provinciale Comunale Lestizza – Santamaria del 28/09/2025 avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 17 della Delegazione di Udine del 02/10/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 17 del 02.09.2025 della Delegazione Distrettuale di Udine, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Leonardo DZEKULIC, calciatore tesserato per l’ASD SANTAMARIA (Campionato Allievi Under16, gara Comunale Lestizza – Santamaria del 28.09.2025), “per aver colpito un avversario con due gomitate al petto a gioco fermo”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 04.10.2025 (ore 10:50), senza avere fatto richiesta di accesso ai documenti di gara, dunque sempre in data 04.10.2025 (ore 11:01) la ASD SANTAMARIA formalizzava il proprio reclamo, rilevando in sintesi che: (i) il calciatore Leonardo DZEKULIC non avrebbe colpito volontariamente l’avversario; (ii) il calciatore avrebbe semplicemente tentato di liberarsi da una marcatura nei suoi confronti troppo serrata durante lo sviluppo di un calcio d’angolo; (iii) l’azione sarebbe stata del tutto fisiologica, e in ogni caso non avrebbe determinato alcuna conseguenza fisica all’avversario; (iv) a conforto vi sarebbe la testimonianza di “diversi dirigenti della società, testimoni diretti dell’episodio, i quali confermano la dinamica descritta e l’assenza di qualsiasi gesto violento o intenzionale da parte del calciatore”. Un tanto rilevato, la reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata e, per l’effetto, l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale o la sua riduzione a misura di equità e di giustizia. Avendo con successiva PEC del 06.10.2025 la reclamante fatto espressa rinuncia ai termini indicati dall’art. 77, co. 2 CGS per far pervenire memorie e/o documenti, e non essendoci controinteressati che abbiano interesse all’esercizio dei diritti e delle facoltà di cui alla disposizione predetta, il presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 09.10.2025, senza la partecipazione del reclamante, che non ne ha fatto chiara ed espressa richiesta. In sede d’udienza, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di gara, che – sentito a chiarimenti – ha dichiarato che (a) l’episodio si è verificato in occasione di una punizione diretta sulla tre quarti; (b) la scena è stata osservata da una distanza di 2-3 metri, allorquando l’arbitro stava per fischiare la punizione; (c) nel silenzio più totale si è percepito un forte rumore e l’arbitro ha osservato direttamente la gomitata al calciatore avversario, che era fermo senza che fosse in corso una qualche azione di marcatura da cui divincolarsi; (d) avvicinandosi ha visto una seconda gomitata, all’esito della quale l’avversario colpito è caduto a terra, con difficoltà di respirazione per qualche secondo; (e) è successivamente entrato il medico a prestare soccorso, e successivamente il giocatore infortunato si è ripreso. Un tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello ritiene infondato il reclamo. Le dichiarazioni dell’arbitro come sopra acquisite sono perfettamente coerenti con quanto riportato in referto, peraltro nemmeno richiesto in copia da parte reclamante, benché ne avesse tutto il diritto. Nessun elemento di un qualche segno contrario è stato portato a controprova, essendosi la reclamante limitata a fornire una mera reinterpretazione del fatto, limitandosi ad indicare (senza precisarne i nomi, e senza offrire – a prescindere dalla ammissibilità e dalla rilevanza – alcun elemento diverso dalla generica disponibilità ad essere sentito da parte dell’autore del fatto) come “diversi dirigenti della società, testimoni diretti dell’episodio, i quali confermano la dinamica descritta e l’assenza di qualsiasi gesto violento o intenzionale da parte del calciatore”. Sul punto si rileva che ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte della associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del referto dell’ufficiale di gara. Non par dubbio che, nel caso di specie, il Direttore di gara abbia avuto una percezione immediata e diretta della condotta tenuta dal calciatore Leonardo DZEKULIC, che – per come descritta – integra indubitabilmente gli estremi della fattispecie di cui all’art. 38, co. 1 (“condotta violenta”), sanzionata nel minimo con la squalifica per 3 (tre) giornate. La reclamante, per altro, non ha fornito elementi utili alla determinazione, in senso ulteriormente (ed eccezionalmente) attenuato, della sanzione edittale; per contro, la quantificazione operata dal Giudice Sportivo (quattro gare effettive) trova invece piena giustificazione nella reiterazione (due gomitate, per di più di fronte all’arbitro che le ha percepite entrambe), nella particolare forza impressa (l’arbitro ha descritto chiaramente il forte rumore della prima gomitata oltre che le conseguenze della seconda) e nella necessità di dover sottoporre l’avversario attinto ad immediate cure sanitarie. La Corte Sportiva d’Appello, per contro, non ritiene di dover aggravare la sanzione, secondo la possibilità comunque riconosciutale dall’art. 78, co. 2, CGS, in relazione alla ulteriore circostanza, acclarata, dell’inesistenza di postumi fisici di una qualche rilevanza. Rileva altresì a beneficio dell’interessato l’assenza di rilevanti precedenti disciplinari, quale elemento da tenere in considerazione a dispetto della condotta complessiva, per vero descritta in referto come reiterata e insistita, oltre che del tutto improvvida e palesemente ingiustificata. Al rigetto del reclamo consegue il definitivo incameramento del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo. Dispone il definitivo incameramento del contributo.

 

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