C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21.10.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD CORNO CALCIO 1929 (Gara del Campionato Promozione, Trieste Victory Academy – Corno Calcio 1929 del 05/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 27 del Comitato Regionale FVG dd 07/10/2025

RECLAMO della Società ASD CORNO CALCIO 1929 (Gara del Campionato Promozione, Trieste Victory Academy – Corno Calcio 1929 del 05/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 27 del Comitato Regionale FVG dd 07/10/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 27 del 07.10.2025 (gara Trieste Victory Academy – Corno Calcio 1929, Campionato Promozione del 05.10.2025) il Giudice Sportivo Territoriale irrogava la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del sig. Federico MOCCHIUTTI, calciatore tesserato per la società ASD CORNO CALCIO 1929: “Espulso per aver protestato avverso una decisione dell'Assistente di gara proferendo altresì, nei confronti di quest'ultimo, una espressione irriguardosa” (art. 36/a C.G.S.). Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 08.10.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in medesima data), l’ASD CORNO CALCIO 1929 ha ritualmente proposto reclamo in data 09.10.2025, rilevando in sintesi che la frase offensiva rivolta all’assistente arbitro dal calciatore Federico MOCCHIUTTI era stata una reazione immediata ad un comportamento dell’assistente ritenuto ingiusto da parte del proprio calciatore. Un tanto rilevato, la reclamante richiedeva che la Corte Sportiva d’Appello, valutate diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del primo grado, riformasse la decisione impugnata, annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero riducendola nella misura reputata di equità e di giustizia. Chiedeva altresì, che venissero ascoltati sui fatti in esame il Consigliere Antonio LIBRI ed il calciatore Federico MOCCHIUTTI. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, fissava udienza in data giovedì 15.10.2025 alle ore 14.30 in collegamento da remoto. All'ora fissata per la convocazione si è riunita la Corte Sportiva d’Appello per discutere del reclamo proposto dalla Società ASD CORNO CALCIO. In sede d’udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso contattare telefonicamente il Rappresentante AIA il sig. Giuseppe Celentano, osservatore arbitrale presente all’incontro, il quale dichiarava di non aver potuto percepire alcunché, in quanto distante dalla zona dell’accaduto, sia in ordine all’asserite frasi rivolte dal primo assistente al calciatore, sia di quelle successive ed offensive di cui alla squalifica. Aggiungeva che, nel colloquio avuto con direttore di gara ed assistenti al termine dell’incontro, gli stessi avrebbero negato ogni provocazione. Successivamente veniva sentito telefonicamente il primo assistente arbitrale, sig. Nicola Bitto - che aveva subìto la frase offensiva - il quale ammetteva di aver precedentemente risposto ad una domanda postagli dal calciatore Federico MOCCHIUTTI, ma ciò senza alcun intento polemico, né tantomeno con atteggiamento derisorio. In seguito alla sua risposta, il calciatore lo apostrofava con l’epiteto irriguardoso indicato a referto, da cui la segnalazione al direttore di gara e la conseguente espulsione. L’episodio veniva riferito anche all’osservatore arbitrale a fine gara. All’ora fissata per l’udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello si presentavano con collegamento da remoto, per la reclamante, il Consigliere dell’ASD CORNO CALCIO 1929, sig. Antonio LIBRI, giusta delega, nonché personalmente il calciatore espulso sig. Federico MOCCHIUTTI. Il sig. Libri preliminarmente richiamava i principi di collaborazione, dialogo e rispetto reciproco richiesti dagli arbitri alle società nel corso delle riunioni di inizio stagione. Rimarcava però di aver trovato un atteggiamento “poco professionale” da parte della terna arbitrale durante l’incontro, emersi già al termine della prima frazione. Confermava di aver udito, nel finale di gara, la risposta data del primo assistente al proprio giocatore, da cui riteneva fosse scaturiva l’offesa e la conseguente espulsione. Il tutto come indicato nel reclamo. Successivamente interveniva il calciatore Federico MOCCHIUTTI, che evidenziava come l’episodio fosse avvenuto verso l’80° minuto, in una fase molto concitata della gara ed in seguito all’annullamento del gol del pareggio alla propria squadra. Dichiarava di aver posto una domanda all’assistente, con conseguente risposta da parte dello stesso, che gli era apparsa irrispettosa e “provocatoria”; da cui la sua successiva espressione offensiva nei confronti dell’assistente - che veniva esplicitamente ammessa – e che aveva portato alla squalifica. Ammetteva infine il proprio errore, per aver rivolto tale espressione all’assistente arbitro. Considerato tutto ciò la società insisteva per l’accoglimento del proprio reclamo. La Corte Sportiva d’Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo. In primo luogo va evidenziato come l’espressione irriguardosa rivolta all’assistente arbitrale, da cui è derivata l’espulsione, è stata da tutti correttamente riconosciuta e per tale espressione il calciatore Federico MOCCHIUTTI si è anche scusato, ammettendo di avere sbagliato. Considerati i poteri disciplinari concessi dagli artt. 12 e ss. del CGS la scrivente Corte d’Appello Federale ha inteso verificare le circostanze da cui tale espressione – oggettivamente irriguardosa – fosse scaturita. Ne è emersa una situazione concitata da fine gara e – ciò che più conta – dal fatto che tale offesa fosse stata proferita dopo un “botta e risposta” tra il calciatore ed il primo assistente, intervenuto in un momento topico dell’incontro. Tenuto conto del tenore letterale dell’offesa, del fatto che non vi sia stata nessuna segnalazione ulteriore in ordine a comportamenti tenuti dal calciatore dopo l’espulsione, che possano richiamare ulteriori elementi di comportamento offensivo e/o violento ed il fatto che il calciatore Federico MOCCHIUTTI abbia ammesso le proprie colpe e posto le proprie scuse per quanto accaduto, si ritiene di poter valutare tali elementi quali circostanze attenuanti di cui all’art. 13 lettere a/e del CGS, riducendo la squalifica da tre a due giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la squalifica a carico del sig. Federico MOCCHIUTTI in 2 (due) giornate effettive di squalifica. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it