C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21.10.2025 – Delibera – RECLAMO del Calciatore, sig. Matteo DIONISI (Gara del Campionato Promozione, Tricesimo – Calcio Teor del 08/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 29 del Comitato Regionale FVG dd 10/10/2025

 

RECLAMO del Calciatore, sig. Matteo DIONISI (Gara del Campionato Promozione, Tricesimo – Calcio Teor del 08/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 29 del Comitato Regionale FVG dd 10/10/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 29 del 10.10.2025 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del sig. Matteo DIONISI, calciatore tesserato per l’A.S.D. Calcio Teor (Campionato di Promozione, gara A.S.D. Tricesimo – A.S.D. Calcio Teor del 08.10.2025), perché “a gioco fermo, dopo un diverbio con un calciatore avversario, colpiva il viso di quest’ultimo con una sberla non eccessivamente violenta, senza cagionargli conseguenze”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 11.10.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (ritualmente ottenuti in data 13.10.2025), il calciatore Matteo DIONISI ha ritualmente proposto reclamo in data 14.10.2025, rilevando in sintesi che: (i) egli, durante le fasi di marcatura antecedenti l’esecuzione di un calcio d’angolo, avrebbe solamente cercato di svincolarsi dall’avversario, appoggiando una mano all’altezza del mento di quest’ultimo al fine di spostarlo; (ii) detto comportamento – del tutto connaturato a quella specifica fase di gioco – non sarebbe stato violento né volontario ed esso non avrebbe comportato alcun danno in capo all’avversario e/o una sua qualche protesta; (iii) pur reputandosi la condotta “meritevole di sanzione”, il reclamante rileva che quella effettivamente applicata è da reputarsi eccessivamente afflittiva. Al reclamo sono stati allegati dei file (.jpg) riportanti alcune immagini di gioco ed un breve video (.mp4), che si assumono riferiti all’azione che ha dato origine al provvedimento disciplinare. In ragione di un tanto, il calciatore Matteo DIONISI ha chiesto l’applicazione di una sanzione “più congrua ed equa in corrispondenza di quanto realmente accaduto”. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, preso atto della richiesta del reclamante di essere sentito e della rinuncia, da parte dello stesso, al termine di cui all’art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 15.10.2025. Alla predetta udienza, tenutasi in videoconferenza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso, per il reclamante, l’avv. Nicola PAOLINI, collegato da remoto, il quale si è richiamato integralmente ai contenuti del reclamo, insistendo per l’accoglimento delle richieste ivi formulate. La Corte Sportiva d’Appello ritiene fondato il reclamo. Si rileva, preliminarmente, che i file .jpg ed il video .mp4 allegati al ricorso non possono essere utilizzati quali mezzi di prova. Ed invero, la disposizione di cui all’art. 58, co. 1, CGS ammette l’utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva nei soli casi previsti dall’ordinamento federale. Tra i casi anzidetti rientrano quelli di cui all’art. 61 CGS. Tale disposizione consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare quali mezzi di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche dei filmati che offrano una piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso rispetto all’autore della infrazione (c.d. scambio di persona) o qualora si versi nel caso di condotta violenta o concernente l’uso di espressione blasfema, non sanzionata dal Direttore di gara perché non vista. Si tratta di una disposizione eccezionale, non suscettibile di applicazione estensiva ad altri casi non previsti, che rappresenta l’unica ipotesi di controvertibilità del referto arbitrale. Per tale motivo, l’ordinamento federale richiede che i filmati prodotti offrano la maggiore garanzia in ordine alle loro caratteristiche tecniche (per non essere stati manomessi) ed alla loro capacità di documentazione (per essere chiaramente riferibili a quella precisa gara disputata, per consentire il riconoscimento dei calciatori coinvolti, per permettere una adeguata visione delle azioni di gioco, etc.). Nei casi espressamente ammessi dall’ordinamento, è da ritenersi quindi utilizzabile, quale fonte di prova ai sensi dell’art. 57, co. 1 e dell’art. 61 CGS, un filmato privo di manomissioni, riproducente l’intera gara, l’azione incriminata, nonché le fasi immediatamente precedenti e successive all’azione incriminata (Decisione CSA n. 048/CSA/2021-2022). Nel caso di specie, il reclamante si è limitato a produrre dei fermo-immagine ed un filmato (pur privo di apparenti manomissioni, ma) che isola una sola azione di gioco e, soprattutto, non documenta in maniera “piena” la gara, tanto che non è dato comprendere, a chi visiona quel filmato senza avere una conoscenza personale dei luoghi e dei calciatori, se si tratti effettivamente della gara in cui si assume che i fatti siano accaduti. Il filmato, ad ogni modo, viene prodotto al di fuori dei casi normativamente previsti, al solo – inammissibile – fine di rivedere la decisione assunta nei confronti dell’effettivo responsabile dell’accaduto. Ciò posto, è da rilevarsi, nel merito, che il Direttore di Gara ha riportato – in sede di referto – che durante l’esecuzione di un calcio d’angolo il calciatore Matteo DIONISI ed un calciatore della squadra avversaria si sono reciprocamente strattonati “in modo irregolare” e che, in tale fase di gioco, il primo ha colpito il secondo “con una sberla al viso d’intensità non eccessivamente violenta, moderata”. Nell’occasione, quindi, non vi è stato alcun preliminare “diverbio” tra calciatori (come rilevato dal Giudice Sportivo), ma una ordinaria azione di marcatura del difendente nei confronti dell’attaccante, condotta, come talvolta avviene in occasione dei calci d’angolo, in modo irregolare, con reciproci strattonamenti a gioco fermo, che il Direttore di Gara intendeva sedare con un semplice richiamo verbale. In un siffatto contesto – di reciproche scorrettezze – il calciatore Matteo DIONISI ha effettivamente colpito il calciatore avversario con la mano, con una intensità definita dal Direttore di gara come “non eccessivamente violenta, moderata”. Ciò lascia intendere che la condotta si sia sostanziata non in uno schiaffo violento, ma in una “manata” antisportiva, comunque data nel contesto di una marcatura (reciprocamente) irregolare. Al riguardo, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter senz’altro escludere la sussistenza di una condotta violenta, nell’accezione fatta propria dall’art. 35 CGS (disposizione riferita agli ufficiali di gara, ma certamente utilizzabile quale rimando definitorio), difettando la prova in ordine alla sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale. In relazione a quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 12), per altro, si ha una condotta violenta qualora un calciatore usi o tenti di usare “vigoria sproporzionata o brutalità” contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone. Nel caso di specie, al di là del fatto che la condotta è stata posta in essere in un contesto dinamico tipico della specifica fase di gioco (calcio d’angolo), non risulta in nessun modo che sia stato fatto uso di quella “vigoria sproporzionata o brutalità” richiamata, come detto, dal Regolamento del Giuoco del Calcio. A comprova si rileva, come correttamente evidenziato dalla difesa del reclamante, che alla condotta non è seguita reazione alcuna da parte dell’avversario e/o dei suoi compagni di squadra, che non vi sono state proteste di sorta e che il calciatore colpito non ha richiesto l’intervento del massaggiatore e ha proseguito senza conseguenze l’incontro. La carenza dell’intento specifico di arrecare un danno fisico al calciatore della formazione avversaria consente di qualificare la condotta descritta in sede di referto come gravemente antisportiva, essendo certamente contraria all’etica del gioco la condotta di colui che, volendo liberarsi da una marcatura di un avversario, lo colpisce con una “manata” o con uno schiaffo, quand’anche di moderata intensità. Ed invero, è da rilevarsi che la gravità di tale condotta non risieda tanto negli effetti del gesto, quanto nella sua intrinseca natura, sol ove si consideri che tutto l’ordinamento sportivo (e, in particolare, il rapporto tra i “protagonisti” di tale ordinamento, pur se avversari) è permeato da un fondamentale principio di rispetto, declinato – secondo quanto previsto dall’art. 4 CGS – nelle forme e nei contenuti della “lealtà, della correttezza e della probità”. Per quanto previsto dall’art. 39, co. 1, CGS, ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. Avuto riguardo ai fatti come descritti in sede di referto, è da intendersi ad ogni modo che la condotta in disamina sia stata posta in essere dal calciatore Matteo DIONISI (anche) in reazione ad una irregolare condotta dell’avversario, in un contesto, comunque, in cui la posizione ravvicinata dei calciatori in fase di marcatura comporta ordinariamente dei contatti fisici, spesso connotati dall’uso delle mani, anche a gioco fermo, nel tentativo di divincolarsi. Per un tanto, la Corte Sportiva d’Appello reputa senz’altro sanzionabile la condotta posta in essere dal calciatore Matteo DIONISI, ma – avuto riguardo alle attenuanti del caso – ritiene di poter irrogare una squalifica pari ad una giornata, rimodulando in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, da reputarsi eccessivamente gravosa.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo a carico del sig. Matteo DIONISI in 1 (una) giornata effettiva di squalifica. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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