C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 07.11.2025 – Delibera – RECLAMO della Società S.A.S. CASARSA (Campionato Promozione) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara CALCIO TEOR – CASARSA, disputata il 25.10.2025 (in C.U. n° 36 del 30.10.2025)

RECLAMO della Società S.A.S. CASARSA (Campionato Promozione) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara CALCIO TEOR – CASARSA, disputata il 25.10.2025 (in C.U. n° 36 del 30.10.2025)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n° 36 dd 30.10.2025 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi nel corso della gara A.S.D. CALCIO TEOR – S.A.S. CASARSA del Campionato Promozione, comminava la squalifica fino al 11.11.2025 dell’allenatore Mario CAMPANER, tesserato per la S.A.S. CASARSA, “espulso per aver protestato contro una decisione del direttore di gara entrando, altresì, sul terreno di gioco senza autorizzazione”. Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 03.11.2025, ore 12:09, veniva formalizzato dalla S.A.S. CASARSA un “ricorso”, contestando la sanzione a carico del proprio tesserato ritenendola ingiusta e sproporzionata. Preliminarmente questa Corte Sportiva d’Appello rileva: a) come il “ricorso” (rectius reclamo) non sia stato preceduto da alcun preannuncio nel termine di giorni due dalla pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare (art. 77, comma 2 CGS), avendo appunto la reclamante unicamente formalizzato le proprie doglianze con atto inoltrato quattro giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del G.S.T.; b) come Il preannuncio di reclamo, secondo quanto previsto dal C.G.S., è obbligatorio (“Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”) e i termini previsti dal Codice “salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori” (art. 44, comma 6 del C.G.S.); c) come il preannuncio di reclamo debba essere accompagnato dal pagamento del contributo di cui all’art. 48 C.G.S., per l’importo (esatto) stabilito annualmente dal Consiglio federale (art. 48, co. 1 C.G.S.) a pena di irricevibilità, ancorchè nel caso di specie il “ricorso” sia stato accompagnato dalla contabile di un bonifico relativa ad una somma autoliquidata (pari a € 100,00) non corrispondente agli importi vigenti; d) come il “ricorso” che qui ci occupa faccia in ogni caso riferimento ad una sanzione “a tempo” del GST della durata complessiva di 13 giorni (dal 30.10.2025, data del comunicato, all’11.11.2025, termine finale di efficacia della squalifica). A proposito di quanto sopra, dovendo comunque rimarcare come il preannuncio di reclamo non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) “cristallizzando” gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S., si evidenzia come, ai sensi dell’art. 137, co. 3, lett. b) del CGS, non sono impugnabili i provvedimenti di squalifica per “tecnici e massaggiatori fino a un mese”. La ratio della disposizione è evidentemente quella di garantire, per le sanzioni di contenuta afflittività, certezza dell’irrogazione, evitando nel contempo l’instaurarsi di contenziosi che finirebbero con l’appesantire il già consistente peso della macchina della Giustizia Sportiva, ferma restando poi – per le sanzioni di ridotta durata, quale quella che ci occupa – la stessa materiale impossibilità di fissazione delle udienza in tempo utile e antecedente alla scadenza del termine di efficacia del provvedimento afflittivo, stante la previsione di ben precise scadenze temporali, nonché di termini a difesa e per la produzione di atti e documenti. Fermo restando, peraltro, che l’accesso alla Giustizia Sportiva è subordinato – a pena di irricevibilità (art. 48, co. 2 C.G.S.) – al pagamento dell’importo stabilito annualmente dal Consiglio federale (per l’annata sportiva in corso si veda il C.U. n. 41/A della FIGC del 28.07.2025), che per i reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale – qualora proposti dalle Società – prevede attualmente a loro carico il pagamento della somma di € 130,00. Il versamento del contributo è previsto “a parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva” (art. 48, co. 1 C.G.S.) e viene sempre incamerato “indipendentemente dall’esito del giudizio” (art. 48, co. 5 C.G.S.) con l’unica eccezione rappresentata dalla sua restituzione in caso di accoglimento, anche parziale, dei gravami proposti (art. 48, co. 6 C.G.S.). Il pagamento parziale del contributo è dunque autonoma ragione di irricevibilità della impugnazione che ci occupa, senza peraltro che possa esserne consentita la restituzione, avendo l’anzidetto versamento, per sua natura “a fondo perduto”, le caratteristiche essenziali del tipico tributo erariale, quali la doverosità della prestazione e il collegamento della stessa ad una spesa propriamente pubblica, cioè quella per il servizio giudiziario. Ben consapevole della esistenza degli anzidetti adempimenti, sia temporali (preannuncio di reclamo entro i due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, accompagnato dal versamento del contributo, ovvero autorizzazione all’addebito sul conto, nell’importo stabilito; successiva formalizzazione del reclamo vero e proprio entro cinque giorni, decorrenti dalla ricezione di eventuali documenti rilevanti ove richiesti contestualmente al preannuncio; altrimenti entro i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, nel caso non sia stato richiesto alcun documento all’atto del preannuncio), sia oggettivi (non impugnabilità in senso assoluto di sanzioni di lievi entità), il Comitato Regionale del FVG si è fatto promotore di una serie di incontri aperti alla partecipazione di tutte le Società regionali, mettendo gratuitamente loro a disposizione un apposito Vademecum, nel quale è stato illustrato, anche mediante schemi e formulari, ogni aspetto afferente la Giustizia Sportiva. Si richiama dunque alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione “Giustizia Sportiva” del sito https://friuliveneziagiulia.lnd.it. Essendo state disattese le previsioni, di cui ai richiamati artt. 48, 77 e 137, co. 3 C.G.S., il reclamo in oggetto è insanabilmente irricevibile, non essendo necessaria al riguardo la fissazione di udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendo vulnerato in alcun modo il contraddittorio, non essendoci infatti possibilità di fornire alcun ulteriore elemento trattandosi di inemendabili, plurime e autosufficienti, mancanze di tipo procedurale. Resta per l’effetto confermata la decisione disciplinare a carico del sig. Mario CAMPANER, tesserato per la S.A.S. CASARSA del Campionato Promozione, consistente nella squalifica a tempo, sino all’11.11.2025, dovendosi altresì disporre per il definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara irricevibile il reclamo; − dispone il definitivo incameramento del contributo versato. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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