C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 13.11.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD SAN GOTTARDO (gara ASD San Gottardo – Serenissima Pradamano, Prima Categoria, Girone B del 18/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 33 del 22.10.2025

RECLAMO della Società ASD SAN GOTTARDO (gara ASD San Gottardo – Serenissima Pradamano, Prima Categoria, Girone B del 18/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 33 del 22.10.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 33 del 22.10.2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Luca SEBASTIANUTTI, calciatore tesserato per l’ASD SAN GOTTARDO (gara ASD San Gottardo – Serenissima Pradamano, Prima Categoria, Girone B del 18.10.2025), “per aver spinto un calciatore avversario con entrambe le mani sul volto, provocandone la caduta a terra”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 23.10.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 24.10.2025), l’ASD SAN GOTTARDO ha ritualmente proposto reclamo in data 29.10.2025, rilevando in sintesi che: (i) non vi è stata alcuna “[CONDOTTA VIOLENTA] Morde o sputa a qualcuno”, come indicato dall’arbitro di gara nel suo referto; che nel proseguo della compilazione dello stesso referto, però, indica solamente che il SEBASTIANUTTI “spingeva con entrambe le mani un avversario”, contraddicendosi con quando prima indicato relativamente alla commissione di gesti violenti, di sputi e/o morsi; (ii) il comportamento del calciatore SEBASTIANUTTI non è mai sfociato in atteggiamenti scomposti e violenti e non può rientrare tra le condotte definite gravi, mancando l’elemento intimidatorio e volontario. Rilevato un tanto, la reclamante ha chiesto di voler rivalutare in fatto e in diritto le risultanze del Giudice Sportivo, decidendo nel merito e applicando una squalifica più congrua ed equa in corrispondenza di quanto realmente accaduto. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 6.11.2025. In sede d’udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale – sentito a chiarimenti – ha dichiarato di avere errato nella utilizzazione della sottovoce relativa alla macro-voce “CONDOTTA VIOLENTA”, in quanto il comportamento sanzionato non consisteva affatto nel “mordere o sputare”, erroneamente indicato in referto. All’ora fissata per l’udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso, per la reclamante, l’avv. Nicola Paolini. L’avv. Paolini, reso edotto delle dichiarazioni rilasciate dal Direttore di gara, si è richiamato ai contenuti del reclamo, ribadendo come anche nel referto non si dia conto di alcun postumo fisico ai danni dell’avversario, fermo restando l’errore di indicazione, ammesso dall’arbitro. Ha dunque chiesto una congrua riduzione della sanzione, previo accoglimento del reclamo, tenendo conto del presofferto, pari a due giornate. La Corte Sportiva d’Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo. La condotta posta in essere dal calciatore SEBASTIANUTTI appare certamente meritevole di sanzione. Tuttavia, in relazione a quanto riportato nel referto, non si ritiene che tale condotta possa essere reputata “violenta” nell’accezione fatta propria dall’art. 35 CGS (riferita agli ufficiali di gara, ma la cui definizione è utilizzabile anche nel caso di specie), difettando la prova in ordine alla sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale. Inoltre, ai sensi del Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 12), si ha una condotta violenta qualora un calciatore usi o tenti di usare “vigoria sproporzionata o brutalità” contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone. Nel caso che ci occupa, non è dato intendere – difettando la relativa prova – se sia stato fatto uso di quella “vigoria sproporzionata o brutalità” di cui al citato Regolamento. Di converso, è più probabile che non che un tanto non sia avvenuto, posto che, come correttamente evidenziato dalla difesa del reclamante, alla condotta posta in essere dal calciatore SEBASTIANUTTI non è seguita reazione alcuna da parte dell’avversario e/o dei suoi compagni di squadra. La carenza dell’intento specifico di arrecare un danno fisico al calciatore della formazione avversaria (i.e.: l’assenza di volontà lesiva), consente di qualificare la condotta descritta in sede di referto come gravemente antisportiva (CSA n. 42/2020-2021; CSA n. 18/2016-2017), essendo certamente contraria all’etica del gioco la condotta di colui che spinge a terra un avversario. Per quanto previsto dall’art. 39, co. 1, CGS, ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. Avuto riguardo alla condotta posta in essere dal SEBASTIANUTTI, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter irrogare una squalifica pari a quella minima edittale, rimodulando in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, da reputarsi eccessivamente gravosa. All’esito del reclamo consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie riqualificando la condotta ai sensi dell’art. 39 CGS e rideterminando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo in quella di 2 (due) giornate effettive di squalifica. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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