C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 13.11.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD FIUMICELLO 2004 (Gara del Campionato Promozione, Fiumicello 2004 – Deportivo Junior del 25/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 del Comitato Regionale FVG di data 30/10/2025
RECLAMO della Società ASD FIUMICELLO 2004 (Gara del Campionato Promozione, Fiumicello 2004 – Deportivo Junior del 25/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 del Comitato Regionale FVG di data 30/10/2025
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 del 30/10/2025 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica per 5 (cinque) gare effettive a carico del sig. Nikolas CORBATTO, calciatore tesserato per l’A.S.D. Fiumicello 2004 (Campionato di Promozione, gara A.S.D. Fiumicello 2004 – A.S.D. Deportivo Junior del 25/10/2025), perché “espulso per aver colpito con uno schiaffo sul volto di moderata intensità un calciatore avversario sebbene senza cagionargli conseguenze fisiche. Successivamente, alla notifica del provvedimento di espulsione da parte del direttore di gara, protestava avverso la decisione dell’arbitro avvicinandosi a quest’ultimo tanto da venir tenuto a distanza con il braccio, prima di venire allontanato grazie all’intervento di un compagno di squadra”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 31/10/2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 03/11/2025), l’A.S.D. Fiumicello 2004 ha ritualmente proposto reclamo in data 05/11/2025, rilevando in sintesi che: (i) il calciatore Nikolas CORBATTO, nella contesa del pallone in una fase concitata di gioco, avrebbe ricevuto una gomitata all’altezza dello sterno da un calciatore della squadra avversaria, prima del fischio di un fallo in favore di quest’ultima; (ii) in quel contesto, dopo aver subito una spinta a due mani dall’avversario, il calciatore Nikolas CORBATTO, sbilanciato proprio da quella spinta, avrebbe colpito di striscio – abbassando il braccio – la guancia o il collo o la spalla del calciatore del Deportivo Junior, con una “manata”, ma senza alcuna volontà lesiva e/o intento violento; (iii) ricevuto, per tal fatto, il provvedimento espulsivo, il calciatore Nikolas CORBATTO avrebbe chiesto semplicemente delle spiegazioni al Direttore di gara, “con veemenza”, ma in modo non minaccioso; (iv) il calciatore Nikolas CORBATTO si sarebbe allontanato spontaneamente dal terreno di gioco, non essendo stato affatto allontanato dai suoi compagni di squadra che, invece, erano accorsi – anch’essi – per chiedere delle spiegazioni; (v) la condotta tenuta, nel caso di specie, dal calciatore Nikolas CORBATTO non sarebbe qualificabile come “violenta”, difettandone totalmente gli elementi costitutivi; in ogni caso, nella determinazione delle sanzioni si renderebbe necessario considerare, al fine dell’applicazione delle circostanze attenuanti, anche la condotta antisportiva tenuta nell’occasione, dal calciatore avversario. Al reclamo è stato allegato un breve video (.mp4), che si assume riferito all’azione che ha dato origine al provvedimento disciplinare. In ragione di un tanto, l’A.S.D. Fiumicello 2004 ha chiesto di volersi riformare la decisione impugnata, rideterminandosi la sanzione nella squalifica per una gara effettiva. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, preso atto della richiesta della reclamante di essere sentita in sede di discussione orale e della rinuncia, da parte della stessa, al termine di cui all’art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 06/11/2025. Alla predetta udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso, per la reclamante, l’avv. Matteo Piccinin, nonché il calciatore Nikolas CORBATTO, entrambi collegati da remoto. Il calciatore Nikolas CORBATTO ha ribadito la ricostruzione dei fatti come da reclamo, rimarcando di aver ricevuto prima un colpo allo sterno da parte dell’avversario e, nel contesto delle successive reciproche spinte, di non averlo colpito volontariamente, volendo solo divincolarsi; lo stesso calciatore ha rilevato che, una volta ricevuta l’espulsione, si è limitato a chiedere spiegazioni e – una volta ottenutele – si è allontanato dal campo, senza necessità di intervento dei propri compagni. L’avv. Matteo Piccinin, evidenziando, in aggiunta, che l’avversario non ha subito conseguenze fisiche di alcun peso, ha chiesto la riqualificazione del fatto in condotta antisportiva, nonché l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, co. 1, lett. a), CGS (in relazione al comportamento dell’avversario) e delle attenuanti generiche in ragione del buon curriculum disciplinare del calciatore Nikolas CORBATTO. Il tutto insistendo per l’accoglimento del reclamo. La Corte Sportiva d’Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo. Nonostante la richiesta della reclamante di prendere visione del file video depositato, si rileva, preliminarmente, che detto file non può essere utilizzato quale mezzo di prova. Per quanto già rilevato dalla Corte Sportiva d’Appello, secondo un orientamento cui si intende dare continuità, la disposizione di cui all’art. 58, co. 1, CGS ammette l’utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva nei soli casi previsti dall’ordinamento federale. Tra i casi anzidetti rientrano quelli di cui all’art. 61 CGS. Tale disposizione consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare quali mezzi di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, anche dei filmati che offrano una piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso rispetto all’autore dell’infrazione (c.d. scambio di persona) o qualora si versi nel caso di condotta violenta o concernente l’uso di espressione blasfema, non sanzionata dal Direttore di gara perché non vista. Si tratta di una disposizione eccezionale, non suscettibile di applicazione estensiva ad altri casi non previsti, che rappresenta l’unica ipotesi di controvertibilità del referto arbitrale. Per tale motivo l’ordinamento federale richiede che i filmati prodotti offrano la maggiore garanzia in ordine alle loro caratteristiche tecniche (per non essere stati manomessi) ed alla loro capacità di documentazione (per essere chiaramente riferibili a quella precisa gara disputata, per consentire il riconoscimento dei calciatori coinvolti, per permettere una adeguata visione delle azioni di gioco, etc.). Nei casi espressamente previsti dall’ordinamento, è da ritenersi quindi utilizzabile, quale fonte di prova ai sensi dell’art. 57, co. 1 e dell’art. 61 CGS, un filmato privo di manomissioni, riproducente l’intera gara, l’azione incriminata, nonché le fasi immediatamente precedenti e successive dell’azione incriminata (Decisione CSA, n. 048/CSA/2021-2022). Nel caso di specie, la reclamante si è limitata a produrre un filmato (pur privo di apparenti manomissioni, ma) che isola una sola azione di gioco e, soprattutto, non documenta in maniera “piena” la gara, tanto che non è dato comprendere, a chi visiona quel filmato senza avere una conoscenza personale dei luoghi e dei calciatori, se si tratti effettivamente della gara in cui si assume che i fatti siano accaduti. Il filmato, ad ogni modo, viene prodotto al di fuori dei casi normativamente previsti, al solo – inammissibile – fine di rivedere la decisione assunta nei confronti del responsabile dell’accaduto. Ciò posto, è da rilevarsi, nel merito, che il Direttore di gara ha riportato – in sede di referto – che il calciatore Nikolas CORBATTO, dopo aver commesso un fallo, si è spintonato con un calciatore del Deportivo Junior e, in quel frangente, ha colpito con uno schiaffo di moderata intensità il predetto calciatore, senza che quest’ultimo avesse poi necessità dell’intervento dei sanitari. All’assunzione del provvedimento espulsivo, il calciatore Nikolas CORBATTO ha protestato a distanza ravvicinata contro il Direttore di gara (tanto che quest’ultimo doveva tenerlo distante con il braccio), salvo poi allontanarsi dal terreno di gioco a seguito dell’intervento di un compagno. Per quanto è dato evincere dal referto, il calciatore dell’A.S.D. Deportivo Junior con cui il sig. Nikolas CORBATTO si è spintonato è stato ammonito, nella stessa occasione, per comportamento antisportivo. In un siffatto contesto – di reciproche scorrettezze – risulta quindi, in ragione della efficacia probatoria privilegiata da riconoscersi al referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, che il calciatore Nikolas CORBATTO abbia effettivamente colpito con uno schiaffo di moderata intensità il calciatore avversario (presumibilmente una “manata” data per allontanare quest’ultimo). Al riguardo, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter senz’altro escludere la sussistenza di una condotta violenta, nell’accezione fatta propria dall’art. 35 CGS (disposizione riferita agli ufficiali di gara, ma certamente utilizzabile quale rimando definitorio), difettando la prova in ordine alla sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale. In relazione a quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 12), per altro, si ha una condotta violenta qualora un calciatore usi o tenti di usare “vigoria sproporzionata o brutalità” contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone. Secondo la stessa Regola, sussiste condotta violenta anche nel caso in cui, sempre in mancanza di contesa per pallone, un calciatore colpisca un avversario sul volto con una mano o con un braccio, salvo che la forza impiegata sia irrilevante. Nel caso di specie non risulta in nessun modo che sia stato fatto uso di “vigoria sproporzionata o brutalità”, né che la forza impiegata abbia assunto una rilevante intensità. A comprova si osserva che alla condotta non è seguita reazione alcuna da parte dell’avversario e/o dei suoi compagni di squadra, che non vi sono state proteste di sorta (se non quelle dello stesso calciatore Nikolas CORBATTO, vittima – a suo dire – di una ingiustizia) e che il calciatore colpito non ha avuto necessità di intervento da parte dei sanitari, avendo immediatamente proseguito l’incontro senza conseguenze. La carenza dell’intento specifico di arrecare danno fisico al calciatore della formazione avversaria consente di qualificare la condotta descritta in sede di referto come gravemente antisportiva, essendo certamente contraria all’etica del gioco la condotta di colui che, volendo allontanare un avversario, lo colpisce con uno schiaffo (o una “manata”), quand’anche di moderata intensità. Ed invero, è da rilevarsi che la gravità di tale condotta non risieda tanto negli effetti del gesto, quanto nella sua intrinseca natura, sol ove si consideri che tutto l’ordinamento sportivo è permeato da un fondamentale principio di rispetto, declinato – secondo quanto previsto dall’art. 4 CGS – nelle forme e nei contenuti della “lealtà, della correttezza e della probità”. Per quanto previsto dall’art. 39, co. 1, CGS, ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. Avuto riguardo ai fatti come descritti in sede di referto, è da intendersi ad ogni modo che la condotta in disamina sia stata posta in essere dal calciatore Nikolas CORBATTO anche in reazione ad una irregolare condotta dell’avversario che, nell’occasione, è stato ammonito per comportamento antisportivo. Tale circostanza può agli effetti legittimare, come rilevato dalla reclamante, l’applicazione della attenuante di cui all’art. 13, co. 1, lett. a), CGS (l’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui). E’ da valutarsi, tuttavia, anche la circostanza – chiaramente riportata in sede di referto – della protesta del calciatore Nikolas CORBATTO nei confronti del Direttore di gara, posta in essere, per quanto rilevato dalla stessa reclamante, con particolare “veemenza”. Non vi è alcun elemento di prova che consenta di ricondurre tale condotta alla previsione di cui all’art. 36 CGS (riferito ai casi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del Direttore di gara), di talché non paiono irrogabili le gravose sanzioni ivi previste. Anche il contatto fisico tra calciatore e Direttore di gara pare ascrivibile più a quest’ultimo che al primo, posto che è il Direttore di gara a tendere il braccio davanti a sé per mantenere a distanza il calciatore. Rimane il fatto che la protesta del calciatore, comunque scomposta, si pone in palese violazione della generale disposizione di cui all’art. 4, co. 1, CGS ed è autonomamente sanzionabile. A ciò si aggiunga che, per quanto previsto dall’art. 73, co. 3, NOIF, non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara per esprimere proteste, posto che è iI solo capitano (responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra) ad avere il diritto di rivolgersi all'arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, le proprie riserve o per avere chiarimenti. Valga, nell’ottica del contenimento della sanzione, la buona condotta disciplinare tenuta, nel tempo, dal calciatore Nikolas CORBATTO, che la Corte Sportiva d’Appello non può che valutare positivamente, unitamente all’atteggiamento collaborativo tenuto in sede d’udienza. Per un tanto, la Corte Sportiva d’Appello reputa senz’altro sanzionabile la condotta posta in essere dal calciatore Nikolas CORBATTO, ma – avuto riguardo anche alle attenuanti del caso – ritiene di poter irrogare una squalifica pari a 2 (due) gare effettive, rimodulando in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, da reputarsi eccessivamente gravosa. All’esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie riqualificando la condotta ai sensi dell’art. 39 CGS e rideterminando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo, anche alla luce delle attenuanti di cui in motivazione, in quella di 2 (due) giornate effettive di squalifica. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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