C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 14.11.2025 – Delibera – RECLAMO del sig. Aleksander Sasa ZIVEC (Campionato Prima Categoria Gir. B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara ASD SS SANGIORGINA – ASD BERTIOLO, Campionato Prima Categoria Gir. B del 02.11.2025 (in C.U. n° 39 del 06.11.2025)

RECLAMO del sig. Aleksander Sasa ZIVEC (Campionato Prima Categoria Gir. B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara ASD SS SANGIORGINA – ASD BERTIOLO, Campionato Prima Categoria Gir. B del 02.11.2025 (in C.U. n° 39 del 06.11.2025)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n° 39 dd 06.11.2025 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi nel corso della gara ASD SS SANGIORGINA – ASD BERTIOLO del Campionato Prima Categoria Gir. B, comminava la squalifica per tre gare effettive del calciatore, tesserato per la ASD SS SANGIORGINA sig. Aleksander Sasa ZIVEC in quanto “espulso per aver proferito un'espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara.”. Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 08.11.2025, veniva formalizzato preannuncio di reclamo da parte del calciatore, che a mezzo l’avv. Nicola Paolini richiedeva anche copia dei documenti di gara ai sensi dell’art. 76 co. 5 CGS, allegando la ricevuta del pagamento del contributo prescritto. Forniti gli atti a cura della Segreteria in data 10.11.2025, il reclamo veniva formalizzato, sempre con il patrocinio dell’avv. Nicola Paolini, in data 11.11.2025 rinunciando ai termini indicati dall’art. 77 co. 2 CGS e richiedendo l’audizione. Veniva fissata con provvedimento presidenziale l’udienza in camera di consiglio per il giorno 14.11.2025; il patrocinatore del reclamante, a mezzo PEC del 12.11.2025, rappresentava l’impossibilità di comparire per sopravvenuti impegni professionali, chiedendo che il reclamo venisse deciso in camera di consiglio sulla base degli atti e della documentazione già depositata. Ciò premesso, il reclamo è fondato e la sanzione disposta dal GS va annullata. La ricostruzione del fatto, secondo il reclamante, sarebbe la seguente: - ZIVEC è stato espulso al 16' del secondo tempo per aver proferito una frase di protesta; - la protesta sarebbe però stata rivolta all’avversario che lo aveva appena atterrato, non all’arbitro; - l’arbitro avrebbe male interpretato la frase, trovandosi alle spalle del giocatore; - dopo l’espulsione, ZIVEC avrebbe lasciato il campo senza proteste ulteriori; - né l’arbitro né il referto specificano quale frase sarebbe stata detta, né quali sarebbero stati gli insulti; - le immagini fotografiche allegate al reclamo mostrano ZIVEC protestare in direzione dell’avversario, non dell’arbitro; - l’arbitro aveva appena fischiato punizione e ammonito l’avversario: non c’erano dunque motivi per protestare verso di lui. Conseguentemente, la sanzione irrogata dal GS sarebbe mal posta, per le seguenti ragioni: a) Genericità del referto arbitrale Il referto afferma che il calciatore “usa un linguaggio o fa gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi… si rivolge verso di me insultandomi”, senza indicare: - la frase pronunciata; - il contenuto dell’offesa; - la modalità della condotta. In assenza di una descrizione puntuale non può operare la “prova privilegiata” del referto arbitrale. b) Assenza di condotta realmente grave Il giocatore si sarebbe limitato a una protesta isolata e rivolta all’avversario. Nessun atteggiamento violento, minaccioso o reiterato. Nessuna protesta dopo l’espulsione. ZIVEC inoltre avrebbe tenuto un comportamento sportivo esemplare e non è recidivo. c) Precedente giurisprudenziale Viene richiamata la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale n. 0160/2024, che ha stabilito che: - l’arbitro deve descrivere in modo dettagliato l’illecito; - non è valida una contestazione generica (“per ingiurie…”); - solo una descrizione specifica permette al tesserato di difendersi adeguatamente. d) Erronea qualificazione giuridica del fatto Il Giudice Sportivo ha inflitto tre giornate, ma senza specificare l’articolo applicato, senza tenere conto della scarsa gravità del fatto, senza motivazione sufficiente. Non ricorrerebbero dunque gli estremi dell’art. 36, né appare integrata la condotta dell’art. 39 CGS; in subordine viene comunque fatta richiesta della applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS, in quanto il giocatore è incensurato, il fatto è isolato, la motivazione arbitrale è insufficiente. Ad avviso della Corte le argomentazioni del reclamante meritano di essere condivise, per le considerazioni che seguono. Ferma restando l’assoluta inutilizzabilità ai fini del decidere delle fotografie versate in atti, non contestualizzate, prive di qualunque riferimento ai fatti e per di più poco intellegibili in quanto non dettagliate e anzi sfuocate, ci si deve evidentemente basare ai fini del decidere sugli atti ufficiali. Al riguardo, gli (unici) atti ufficiali, che sono stati presi a riferimento per la irrogazione della sanzione consistono nel referto di gara, nel quale si legge, sotto la voce “Offese – Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi”, la frase “si rivolge verso di me insultandomi”. Di contro a tale espressione, assolutamente vaga e generica, non risulta successivamente acquisita alcuna ulteriore integrazione al referto dell’arbitro da parte del GST, sicché l’unica documentazione utilizzabile – unica peraltro messa a disposizione al reclamante, che ne aveva fatto richiesta – è quella di cui ora si è dato conto. In un contesto di questo tipo, il contenuto del referto di gara è palesemente insufficiente a sostanziare un provvedimento disciplinare. Come correttamente ricordato dallo stesso reclamante, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati, secondo quanto stabilito dall’art. 61, co. 1 CGS; il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall’ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all’accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un’astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla costante giurisprudenza sportiva in argomento “(…) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare” (C.S.A., sez. un., 17 febbraio 2020 n. 51). Orbene, non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa. Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l’utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l’identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124). D’altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Posto che, secondo quanto sancito dall’art. 44, co. 1 CGS, il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, tra i quali quelli del giusto processo, la genericità di un addebito (“si rivolge verso di me insultandomi”) non consente né al reclamante di sapere per quali ragioni è stato sanzionato (cosa che evidentemente si riverbera sulla possibilità stessa di predisporre le proprie difese), né a questa Corte di disporre degli elementi su cui poter fondare la propria decisione. Vero è che agli Arbitri viene insegnato, sin dalle prime fasi del loro percorso di formazione, ad essere chiari e precisi nella compilazione degli atti ufficiali di loro competenza, indicando con assoluta esattezza – per quanto di ragione, laddove si tratti di riportare condotte ingiuriose o blasfeme, ovvero qualsivoglia altro accadimento che poi potrà essere la base per i provvedimenti della Giustizia Sportiva – le frasi percepite, le espressioni di cui sono stati testimoni, i fatti svoltisi alla loro presenza. Così come si legge nel materiale didattico messo a disposizione dall’AIA ai propri associati e nelle stesse istruzioni d’uso dell’applicativo Sinfonia4You, attualmente in uso, “nel campo delle note è importate riportare dettagliatamente i fatti avvenuti, in particolare per le espulsioni”. Di fronte ad una lacuna del referto, il GST – all’atto della propria deliberazione – ha sempre la possibilità di sentire a chiarimenti il direttore di gara (cfr. art. 50, co. 4 CGS: “Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate”), ottenendo dallo stesso un supplemento di rapporto, purché ciò avvenga nella stretta imminenza della gara e non a distanza di tempo dall’evento sportivo (cfr. C.S.A., ord. 17.2.2020); il supplemento così acquisito si affiancherà al referto integrandolo, assumendo anch’esso la valenza di cui all’art. 61, co. 1 CGS, trattandosi di materiale raccolto a cura (e sotto la vigilanza) del Giudice Sportivo. Il tutto, documentato in forma e con modalità adeguate, oltre a costituire il fondamento della decisione del GST sarà doverosamente messo a disposizione del reclamante in caso di contestazione della sanzione, potendo altresì essere oggetto di valutazione da parte della Corte Sportiva d’appello. Nel caso di specie, essendo oggetto di sindacato la deliberazione del GST e gli atti sui quali questa è stata assunta (rif. art. 77 co. 3 CGS: “La Corte sportiva di appello a livello territoriale ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati”), questa CSA non ritiene di dover sopperire ulteriormente ad attività istruttoria che avrebbe potuto e dovuto essere invece compiuta in termini assorbenti, secondo modalità documentate e intellegibili e attraverso forme che consentano la piena attuazione dei principi del giusto processo sportivo, tempestivamente e in vista della prima deliberazione. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è viziata da motivazione generica ed insufficiente meritando dunque l’annullamento, fermo restando che la unica giornata sin qui scontata resta disciplinata dalla previsione dell’art. 137, co. 2 CGS. Consegue all’esito di pieno accoglimento del reclamo la restituzione del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenendolo fondato per le ragioni di cui in motivazione: − accoglie il reclamo; − annulla la sanzione disposta dal GST; − dispone la restituzione del contributo versato. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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