C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 28.11.2025 – Delibera – RECLAMO di ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. a carico del sig. Mauro SICCARDI all’esito delle gare Fani Olimpia – S. Giusto Football Academy (U15 Provinciali) del 11.11.2025 e Muggia 1967 – S. Giusto Football Academy (U14 Provinciali) del 12.11.2025 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n. 36 del 13.11.2025)

RECLAMO di ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. a carico del sig. Mauro SICCARDI all’esito delle gare Fani Olimpia – S. Giusto Football Academy (U15 Provinciali) del 11.11.2025 e Muggia 1967 – S. Giusto Football Academy (U14 Provinciali) del 12.11.2025 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n. 36 del 13.11.2025)

Con separati provvedimenti, entrambi pubblicati sul C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n° 36 dd 13.11.2025 il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Trieste, irrogava a carico del sig. Mauro SICCARDI, tesserato per la ASD San Giusto Football Academy: - l’inibizione fino al 23.11.2025 in quanto “dirigente sanzionato per avere discusso in maniera veemente e plateale con un dirigente avversario” (relativamente alla gara del campionato U15 Provinciale del 11.11.2025); - l’ulteriore inibizione fino al 23.12.2025 (all’esito della gara di campionato U14 Provinciale del 12.11.2025) “rilevato che è stata comminata la sanzione dell’espulsione dal recinto di gioco nei confronti del sig. SICCARDI MAURO in gara svoltasi il giorno precedente a quella in cui è stato comunque impiegato e che nella anzidetta gara questi svolgeva funzioni di Dirigente, essendogli dunque noto che con l’espulsione gli sarebbe stata inflitta la sanzione dell’inibizione da qualsivoglia attività”. Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 17.11.2025 ad oggetto “Deposito tardivo preannuncio e ricorso – Sig. Mauro Siccardi – CU n. 36/2025” veniva formalizzato – con unico atto – preannuncio e reclamo da parte della Società, autorizzando l’addebito del contributo sul conto campionato. Non veniva fatta richiesta di copia atti, né avanzata istanza di audizione. Con provvedimento presidenziale dd. 18.11.2025, evidenziandosi la tardività dell’impugnazione, ammessa peraltro dalla stessa reclamante, veniva fissata udienza in camera di consiglio senza la partecipazione della parte, invitando quest’ultima, nel termine di cui all’art. 77, co. 2 CGS, a voler: - documentare le ragioni per le quali vi sarebbe stata “oggettiva impossibilità materiale e tecnica di trasmissione del reclamo entro il termine”, fermo restando che, essendo stato pubblicato il CU n. 36 della Delegazione Provinciale di Trieste il giorno 13.11.2025, il termine finale per trasmettere il preannuncio di reclamo andava a spirare il sabato 15.11.2025 (“due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”, ai sensi dell’art. 76, co. 2 CGS) e non già la domenica 16.11.2025, come invece erroneamente indicato dalla reclamante nel proprio atto; - a soffermarsi, anche a prescindere dalla invocata remissione in termini, sulla ammissibilità stessa della impugnazione, essendo in discussione due autonomi e distinti, ancorché contestuali, provvedimenti del GST, l’uno recante la inibizione del tesserato sino al 23.11.2025 (inibizione di gg. 10) e l’altro recante l’ulteriore inibizione di gg 30 (sino al 23.12.2025), il tutto alla luce della previsione di cui all’art. 137, co. 3, lett. b) CGS (“Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: … b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”). La reclamante faceva pervenire propria memoria in data 22.11.2025. All’esito dell’udienza del 27.11.2025, la CSA – dopo avere acquisito d’ufficio gli atti relativi alle due gare sopra indicate e valutati entrambi i provvedimenti assunti dal GST – ritiene il reclamo inammissibile e tardivo, oltre che incidenter tantum – e sia pure con le precisazioni che seguono – nel merito comunque infondato. La vicenda fattuale non è in discussione: il sig. Mauro SICCARDI, tesserato per la società ASD San Giusto Football Academy: - ha dapprima preso parte alla gara Fani Olimpia – S. Giusto Football Academy (U15 Provinciali) del 11.11.2025 nella veste di “massaggiatore”, venendo espulso al 32° del secondo tempo per avere prima inveito nei confronti dell’assistente di parte e per poi essersi confrontato faccia a faccia e anche fisicamente con il massaggiatore avversario; - ha successivamente, e per la precisione il giorno successivo (12.11.2025), partecipato alla gara Muggia 1967 – S. Giusto Football Academy (U14 Provinciali) questa volta nella veste di “allenatore” venendo ammonito al 14° del secondo tempo per avere tenuto un comportamento definito dall’arbitro “inaccettabile (comprese ripetute infrazioni passibili di richiamo)”. Esaminati congiuntamente i referti delle due gare, il Giudice Sportivo ha assunto due distinti provvedimenti, dapprima (per la gara U15 del 11.11.2025) disponendo l’inibizione del sig. Mauro SICCARDI sino al 23.11.2025 e successivamente (relativamente all’attività comunque da lui svolta nella gara U14 del 12.11.2025) disponendo la protrazione degli effetti della prima inibizione, sino al 23.12.2025 (“essendogli dunque noto che con l'espulsione [patita nella gara del 11.11.2025, NdR] gli sarebbe stata inflitta la sanzione dell'inibizione da qualsivoglia attività”). In relazione a questa complessiva vicenda, il preannuncio-reclamo (“ricorso”) ha ad oggetto la richiesta di annullamento — o in subordine di riduzione — in particolare della sanzione aggiuntiva di 30 giorni, irrogata ritenendo che il Sig. Siccardi avesse preso parte alla gara del 12.11.2025 pur essendogli nota la sanzione derivante dall’espulsione avvenuta il giorno precedente. La parte deduce che al momento della gara del 12.11 non fosse ancora intervenuta pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, non configurandosi pertanto né conoscenza né violazione consapevole di una inibizione non ancora esistente. A fondamento della domanda vengono richiamati i principi di legalità, irretroattività della sanzione, tassatività degli effetti disciplinari e necessaria conoscibilità della misura afflittiva, nonché l'assenza di elemento soggettivo e la sproporzione della sanzione applicata; in via conclusiva è chiesto l’annullamento del provvedimento, ovvero la sua riduzione sino a 7–10 giorni o la conversione in ammenda, con riconoscimento delle spese. Con la successiva memoria integrativa, la ASD San Giusto Football Academy ha sviluppato ulteriori argomentazioni a sostegno del reclamo, ribadendo innanzitutto la sussistenza delle condizioni per la restituzione in termini, atteso che il preannuncio non sarebbe potuto essere trasmesso entro il 15 novembre 2025 — data coincidente con la giornata di chiusura degli uffici federali — e che la società aveva provveduto all’invio nel primo giorno utile successivo (17 novembre), senza inerzia né negligenza. La memoria richiama l’art. 76 CGS e sottolinea altresì che il deposito del reclamo è comunque avvenuto nei cinque giorni dalla pubblicazione del C.U. n. 36/2025, rendendolo tempestivo anche indipendentemente dall’impedimento tecnico-organizzativo. Viene poi evidenziato che il provvedimento impugnato consta in realtà di due distinte inibizioni (10 e 30 giorni), formalmente autonome, ma sostanzialmente unitarie quanto ad effetti, protratti in continuità sino al 23 dicembre 2025; tale protrazione, superiore al limite dei 30 giorni previsto per la libera impugnabilità, viene richiamata a fondamento dell’ammissibilità del reclamo e del sindacato pieno della Corte. La società lamenta inoltre una duplicazione sanzionatoria ingiustificata, in quanto i due provvedimenti risulterebbero identici per motivazione, privi di autonome aggravanti e fondati su fatti temporalmente connessi e sostanzialmente sovrapponibili. Ciò comporterebbe una misura complessivamente sproporzionata e lesiva dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 4 e 44 CGS. La difesa richiama anche l’alternanza di ruoli attribuiti al tesserato nelle distinte di gara (massaggiatore il giorno 11.11 e allenatore il 12.11), ritenuta fonte di incertezza applicativa e indice della necessità di valutazione complessiva del caso. La memoria conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza di restituzione in termini, la dichiarazione di ammissibilità del reclamo e la riduzione o annullamento delle inibizioni irrogate; in subordine, la loro riforma per sproporzione, ovvero l’adozione di ogni altra misura ritenuta di giustizia. Vanno trattate innanzi tutto le questioni preliminari, riguardanti la tempestività del “ricorso” (per essere stato lo stesso formalizzato in data 17.11.2025, rispetto a sanzioni pubblicate nel CU del 13.11.2025) e la ammissibilità stessa delle impugnazioni, riferite entrambe ad inibizioni, la prima della durata di 10 gg (dalla data del comunicato, 13.11.2025, al 23.11.2025) e la successiva della durata di ulteriori 30 gg (“ulteriori giorni trenta a partire dal termine della precedente sanzione inflitta, sicché l'inibizione temporanea andrà complessivamente a scadere il giorno 23 dicembre 2025”). Questa CSA ritiene il “ricorso” tardivo, non sussistendo la possibilità di concedere nel caso in esame la invocata remissione in termini. Il preannuncio di reclamo, secondo quanto previsto dal C.G.S., è obbligatorio (“Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”) e i termini previsti dal Codice “salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori” (art. 44, comma 6 del C.G.S.); Il preannuncio di reclamo, come più volte ricordato anche in precedenti decisioni di questa Corte (rif. da ultima CSA10/2025-2026 in CU n. 40 del 07.11.2025), non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) “cristallizzando” gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S. La perentorietà dei termini, poi, costituisce un cardine del sistema processuale federale, la cui inosservanza produce sempre effetti decadenziali (rilevabili anche d’ufficio) a detrimento della parte inadempiente. La "rimessione in termini", istituto giuridico di previsione generale, che permette a una parte processuale, decaduta dal compimento di un atto per non averlo eseguito entro i termini stabiliti, di essere rimessa in giudizio solo se il ritardo è stato causato da un impedimento non imputabile, a cagione dei generali principi di immediatezza e concentrazione propri del giudizio sportivo va valutata – quanto alle condizioni di sua applicazione – con estremo rigore (cfr. ex multis CSA, sez. III, n. 235/CSA/2022-2023 del 25 maggio 2023). Nel caso di specie, come chiarito dalla reclamante nella propria memoria integrativa, l’elemento addotto e posto a giustificazione del mancato rispetto del termine sarebbe dipeso dal fatto che “il termine ultimo per il deposito del preannuncio di reclamo cadeva in data 15 novembre 2025, un sabato. In tale giorno – così come nella domenica immediatamente successiva – gli uffici di segreteria competenti alla ricezione, protocollazione e registrazione dei reclami risultavano chiusi e non operativi, secondo l’ordinaria articolazione oraria delle Delegazioni”. Senonché la ricorrente tralascia di considerare che, secondo quanto previsto dall’art. 53, co. 1 CGS, tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, avvalendosi dell’indirizzo PEC di cui ogni società dispone, in quanto dichiarato all’atto di affiliazione o di rinnovo, e che costituisce condizione per l’affiliazione stessa (art. 52, co. 2 CGS). Una PEC, per fatto notorio, può essere inviata in ogni momento e l’indirizzo di riferimento per l’invio del preannuncio prima e del reclamo poi (segreteria.csa-tft.lndfvg@pec.it) è operativo 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, senza alcuna correlazione con “l’ordinaria articolazione oraria delle Delegazioni”. Del resto, la reclamante ha utilizzato proprio la PEC (pervenuta il 17.11.2025 alle ore 20:46, dunque ben dopo la chiusura degli Uffici del Comitato), essendo quindi oggettivamente consapevole della necessità di procedere con tale strumento di comunicazione, per di più operando in orario serale se non proprio notturno. Non ricorre dunque alcun fatto giustificativo a beneficio della reclamante, né l’art. 76 CGS contiene al riguardo disposizioni specifiche, benché invocato espressamente a preteso proprio conforto nella memoria difensiva. A questo proposito, si richiama una volta ancora alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze e nelle imprecisioni qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione “Giustizia Sportiva” del sito https://friuliveneziagiulia.lnd.it, sussidio – almeno all’attuale stato del progresso tecnologico – ben più attendibile dello strumentario di Intelligenza Artificiale, cui sempre più spesso si ricorre nella speranza di trovare soluzioni a problemi non altrimenti risolvibili, ma che altrettanto spesso cade in quelle che vengono icasticamente definite come “allucinazioni” (“AI hallucinations”). Fermo quanto sopra, il reclamo è sotto altro profilo inammissibile, in quanto riferito congiuntamente a due distinti provvedimenti sanzionatori (circostanza questa di cui è la stessa reclamante a dare atto, ancora una volta nella propria memoria difensiva), ancorché adottati in sequenza uno dopo l’altro e il secondo in conseguenza del primo, ciascuno dei quali espressamente non suscettibile di impugnazione (art. 137, co. 3, lett. b) CGS: “non sono impugnabili… inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”). Se è ben vero che l’esito finale sia quello di un “effetto continuativo unitario”, ciò però non consente a questa CSA la disapplicazione della inequivoca previsione testé richiamata, la cui ratio si rinviene nella necessità di garantire, per le sanzioni di contenuta afflittività, certezza dell’irrogazione, anche evitando l’instaurazione di contenziosi che, oltre a mettere in discussione l’omologazione dei risultati, finirebbero con l’appesantire il già consistente peso della macchina della giustizia sportiva. Impregiudicato quanto sopra, avente carattere rilevante ai fini della definizione del presente procedimento in rito, questa Corte ritiene comunque, e sotto forma di obiter, di rilevare come il secondo dei due provvedimenti assunti dal GST abbia carattere abnorme, in quanto effettivamente l’automatismo della sanzione nell’ordinamento FIGC – diversamente da quanto previsto a livello internazionale (cfr. FIFA Disciplinary Code, art. 66, che accomuna la posizione di calciatori e dirigenti) – riguarda esclusivamente i calciatori colpiti da un provvedimento di espulsione sul campo (art. 137, co. 2 CGS) e non comprende affatto i dirigenti (ovvero i massaggiatori), per i quali trova invece applicazione la regola generale sancita dall’art. 21, co. 1 CGS (“Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2”), senza alcuna possibilità di analogia in malam partem. Il GST si sarebbe dunque dovuto limitare a valutare la posizione del sig. Mauro SICCARDI in relazione alla sola condotta da lui posta in essere in occasione della gara Fani Olimpia – S. Giusto Football Academy (U15 Provinciali) del 11.11.2025 nella veste di “massaggiatore”, venendo in quel contesto espulso al 32° del secondo tempo per avere prima inveito nei confronti dell’assistente di parte e per poi essersi confrontato faccia a faccia e anche fisicamente con il massaggiatore avversario. Sempre per inciso, questa Corte – alla quale è per vero preclusa la possibilità di una reformatio in pejus stante l’esito processuale (inammissibilità e irricevibilità) del presente giudizio – rileva come l’inibizione disposta per una durata di 10 gg relativamente al comportamento descritto in referto appaia oggettivamente troppo lieve, sicché – in caso di tempestività e ammissibilità del reclamo – ben avrebbe potuto venire rimodulata ai sensi dell’art. 78, co. 2 CGS in un termine di durata di gg 40, più confacente al comportamento descritto in referto, configurante condotta non conforme, prima ancora che alle regole e ai principi richiamati all’art. 4 CGS, a quelle di doverosa condotta sociale. Consegue all’esito del reclamo il definitivo incameramento del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenendolo inammissibile e tardivo: − rigetta il reclamo; − conferma, nei termini e con le precisazioni di cui in motivazione, la sanzione disposta dal GST; − dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it