C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 04.12.2025 – Delibera – CS-14/2025-2026: RECLAMO della società ASD FIUMICELLO 2004 (Gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale, FIUMICELLO 2004 – PRO GORIZIA del 09.11.2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 della Delegazione di Trieste di data 13.11.2025

CS-14/2025-2026: RECLAMO della società ASD FIUMICELLO 2004 (Gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale, FIUMICELLO 2004 - PRO GORIZIA del 09.11.2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 della Delegazione di Trieste di data 13.11.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 del 13.11.2025 della Delegazione Distrettuale di Trieste, il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli artt. 8, 28 e 29 CGS e le disposizioni ritenute ulteriormente applicabili - considerata la particolare gravità dei comportamenti riportati a referto ed il fatto che si siano verificati in occasione di una gara cui partecipavano dei calciatori minorenni - ha irrogato la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000,00 (mille) a carico della ASD FIUMICELLO 2004, nonché la sanzione della disputa di 1 (una) gara interna a porte chiuse a carico della stessa società, da scontarsi con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione. Il Giudice Sportivo Territoriale ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. Un tanto in considerazione del fatto che, in sede di referto, il Direttore di gara ha rilevato: (i) che nel corso del secondo tempo un nutrito gruppo di sostenitori della ASD FIUMICELLO 2004 ha indirizzato ad uno dei calciatori della società ospitata gravi ingiurie, tanto da costringere il Direttore di gara ad interrompere il gioco per tranquillizzarlo; (ii) che verso il termine della gara, gli stessi sostenitori hanno simulato il triplice fischio finale, confondendo i calciatori di entrambe le compagini; (iii) che a gara terminata, sempre gli stessi sostenitori hanno ingiuriato e provocato i calciatori della squadra avversaria e, all’indirizzo del Direttore di gara (di sesso femminile) hanno rivolto minacce, nonché espressioni gravemente ingiuriose e di carattere discriminatorio, corredate da epiteti irripetibili. Il Giudice Sportivo Territoriale ha altresì rilevato come la dirigenza dell’ASD FIUMICELLO 2004 non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 28, co. 6, CGS (avvertimento al pubblico, prima della gara, delle sanzioni previste in caso di comportamenti discriminatori), essendosi limitata a chiudere prima possibile i cancelli di accesso al campo ed agli spogliatoi per evitare di far entrare gli spettatori in zona vietata (alcuni dei quali, molto agitati, stavano scuotendo con forza la rete di recinzione) prevenendo, con ciò, solo l’eventualità di fatti violenti. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 14.11.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 17.11.2025), l’ASD FIUMICELLO 2004 ha ritualmente proposto reclamo in data 21.11.2025, rilevando, in sintesi, che: (i) il gioco non è stato affatto interrotto per sostenere emotivamente il calciatore della formazione avversaria, tanto che - da referto - non risulta alcuna sospensione della gara; (ii) dal presente non è pervenuto alcun triplice fischio ingannevole nella parte finale della gara; (iii) la reazione degli spettatori, che pure vi è stata, trae origine da un gesto volgare e provocatorio da parte di un calciatore della formazione avversaria, che ha causato una reazione scomposta; (iv) non è stata rivolta alcuna frase discriminatoria al Direttore di gara, dovendosi piuttosto ritenere che sono state probabilmente fraintese le parole dirette, invece, al calciatore autore del gesto di cui sopra. Ciò posto, la reclamante ha evidenziato la sproporzione della sanzione irrogata rispetto ad altri precedenti, nonché l’inapplicabilità, in ambito dilettantistico, della disposizione di cui all’art. 28 CGS., non essendo per altro nemmeno richiedibili, in tale ambito, i comportamenti collaborativi indicati dall’art. 29 CGS con effetto esimente o attenuante. Al reclamo sono state allegate 5 “dichiarazioni testimoniali” (sic) e, in via istruttoria, è stata richiesta l’assunzione di prova testimoniale, con formulazione dei relativi capitoli ed indicazione dei testi (uno dei genitori, allenatori e dirigenti dell’ASD FIUMICELLO 2004). La reclamante ha, quindi, concluso chiedendo la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale e, per l’effetto, la condanna della società alla minor pena ritenuta di equità. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello, preso atto della richiesta della reclamante di essere sentita in sede di discussione orale e della rinuncia, da parte della stessa, al termine di cui all’art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 27.11.2025. In sede d’udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale - sentito a chiarimenti - ha sostanzialmente confermato quanto riportato a referto, evidenziando di non aver percepito alcun atteggiamento provocatorio da parte dei calciatori in campo in direzione del pubblico. All’ora fissata per l’udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello è comparso, per la reclamante, l’avv. Matteo Piccinin, al quale è stata data lettura delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara. Udita la relazione, il legale ha ripercorso - in sede di discussione - i contenuti del reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione irrogata. La Corte Sportiva d’Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo per quanto di seguito. In via preliminare, si rileva che le “dichiarazioni testimoniali” allegate al ricorso sono da reputarsi inammissibili, in quanto irritualmente acquisite (alcune di esse nemmeno sono state sottoscritte dai soggetti interessati). Vero è che alla parte reclamante non è affatto preclusa, in genere, la possibilità di raccogliere dichiarazioni da persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della decisione, anche prima e fuori dell’udienza dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello; è altrettanto vero, tuttavia, che ciò deve avvenire nel rispetto degli opportuni presidi di garanzia (ad esempio: nelle forme previste dagli artt. 391-bis e ss c.p.p.), pena la declaratoria di inammissibilità. In relazione alle istanze istruttorie, si rileva che la prova testimoniale richiesta deve reputarsi, del pari, inammissibile posto che le circostanze di fatto riportate nelle relative capitolazioni sono volte: (i) a negare i contenuti del referto arbitrale in assenza di alcuna censura in ordine alla attendibilità dello stesso; (ii) ad evidenziare una circostanza che, per quanto si dirà, è del tutto irrilevante ai fini del decidere (asserita provocazione di un non meglio precisato calciatore della formazione avversaria e scuse che si assumono porte dai dirigenti della formazione avversaria a fine gara); (iii) a comprovare dei fatti già pacifici (chiusura dei cancelli per evitare l’ingresso di sostenitori in forte stato di agitazione, che cercavano di essere calmati). La Corte Sportiva d’Appello (per aver letto le “dichiarazioni testimoniali” allegate al reclamo, se non altro per escludere la loro ammissibilità) rileva, per inciso, che l’episodio della provocazione – su cui si innesta la quasi totalità delle argomentazioni difensive – è riferito, nelle predette dichiarazioni, al calciatore n. 15 della formazione avversaria, quando, in sede di referto, si legge che il calciatore raggiunto dagli irripetibili insulti proferiti dai sostenitori dell’ASD FIUMICELLO 2004 era il n. 3. In ogni caso, la vicenda potrà essere adeguatamente chiarita dalla Procura Federale, cui il Giudice Sportivo Territoriale ha trasmesso gli atti per i seguiti di competenza. Ai fini della decisione, la Corte Sportiva d’Appello reputa sufficientemente esaustivo quanto riportato in sede di referto. Ed invero, ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte della associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del referto dell’ufficiale di gara. Ciò posto, si rileva - in primo luogo - che le condotte ascritte ai sostenitori dell’ASD FIUMICELLO 2004, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo Territoriale, sono da reputarsi particolarmente gravi, considerato che le stesse, di per sé inqualificabili e in nessun modo giustificabili, sono pure state poste in essere al cospetto di calciatori minorenni. Né vale richiamare, al riguardo, l’asserita “provocazione” da parte di un calciatore della formazione avversaria. A tacer del fatto che di tale “provocazione” non vi è prova alcuna (non essendo nemmeno stata percepita dal Direttore di gara), la stessa, quand’anche sussistente, in nessun modo può assumere rilievo – nemmeno in senso attenuante – al fine di giustificare l’indegna condotta tenuta, in occasione della gara, da un manipolo di persone adulte che, per ruolo ed età, sarebbero chiamate a comportarsi, dinanzi a minori, con raziocinio ed autocontrollo, e non già in modo inopportuno e del tutto scriteriato, se non addirittura violento. E’ impensabile ed inaccettabile che, in una gara del settore giovanile, i “sostenitori” di una squadra arrivino al punto di indirizzare gravi ingiurie ad un calciatore della formazione avversaria sino a destabilizzarlo emotivamente; è, del pari, impensabile ed inaccettabile che i ragazzi siano costretti a rientrare rapidamente negli spogliatoi al termine della gara, dovendosi finanche chiudere i cancelli dell’area di gioco per evitare l’ingresso di spettatori talmente agitati da arrivare ad aggrapparsi alla rete di recinzione scuotendola con forza. Tali condotte, per altro, non sono nemmeno state negate dalla reclamante, la quale si è limitata a ricondurre causalmente la “reazione scomposta” (sic) tenuta dai propri sostenitori alla condotta del “ragazzino” (sic) che, per quanto asserito, avrebbe avuto un atteggiamento provocatorio (confermando, al contempo, l’immediata chiusura dei cancelli al fine di “attenuare la situazione venutasi a creare”). Si tratta di condotte che destano sconcerto anche in chi giudica e che minano, alla base, lo spirito dello sport in generale e dell’attività del settore giovanile in particolare, la quale dovrebbe essere ispirata al massimo divertimento nell’ambito di una sana e corretta competizione agonistica, in un contesto ambientale sereno. Per quanto previsto dall’art. 6, co. 3, CGS, le società sono chiamate a rispondere - a titolo di responsabilità oggettiva - del comportamento dei propri sostenitori (sia sul proprio campo, sia su quello della società ospitante), salvo non abbiano adottato un idoneo ed efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 7, co. 5, dello Statuto FIGC, il quale, ex art. 7 CGS, può valere al fine di escludere o attenuare la predetta responsabilità. Nel caso di specie, non risulta che la reclamante abbia implementato il Modello di cui trattasi, di talché essa è da reputarsi senz’altro sanzionabile rispetto alla condotta tenuta dai propri sostenitori. Al riguardo, la Corte Sportiva d’Appello, condividendo le osservazioni della reclamante solamente in punto di proporzionalità della sanzione (anche in considerazione dei precedenti da essa citati), reputa sufficientemente afflittiva la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00. Ed invero, benché si tratti di responsabilità oggettiva, la quale - per definizione - esclude ogni tipo di valutazione in ordine all’elemento psicologico della condotta, in senso contenitivo rispetto all’ammontare della sanzione rileva il fatto che, nel caso, può essere esclusa una qualche colpa della società, la quale non ha alcuna preventiva possibilità di “selezionare” i propri sostenitori, potendosi solamente limitare, come ci si augura avvenga nel caso di specie, ad intervenire con una seria attività di sensibilizzazione e di educazione sportiva, onde evitare il ripetersi di simili, disdicevoli, accadimenti. Quanto alle espressioni discriminatorie, la reclamante non ha negato che le stesse siano state proferite, essendosi limitata a rilevare come il Direttore di gara abbia probabilmente frainteso delle frasi che non erano rivolte nei suoi confronti, ma nei confronti del calciatore che si era reso responsabile, in tesi, del gesto provocatorio anzidetto. Sul punto, la Corte Sportiva d’Appello rileva che dalla lettura del referto arbitrale emerge che le espressioni di cui trattasi erano senz’ombra di dubbio rivolte – per loro contenuto – ad una persona di sesso femminile che, in quel frangente, altri non poteva essere se non il Direttore di gara. Tali espressioni rimangono connotate da una palese natura discriminatoria, sostanziandosi, per altro, in una serie di frasi oltremodo becere e triviali. Sorprende – e finanche indigna – che un simile turpiloquio possa essere stato indirizzato, da persone adulte, al termine di una gara pure vinta, ad una incolpevole ragazza (quasi coetanea dei calciatori in campo) svolgente le funzioni di Arbitro. L’ulteriore considerazione svolta, sul punto, dalla reclamante, secondo cui, laddove vi fossero stati comportamenti discriminatori, il Direttore di Gara avrebbe dovuto sospendere la partita, cade immediatamente di fronte all’evidenza del fatto, riportato a referto, che tali comportamenti sono avvenuti al termine della gara, quando lo stesso Direttore di Gara stava uscendo dal campo. Per quanto previsto dall’art. 28, co. 4, CGS, le società sono responsabili per cori, grida ed ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, co. 1, lett. d), CGS (obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori). Non avendosi evidenza di recidiva da parte dell’ASD FIUMICELLO 2004 e non essendo stato pregiudicato lo svolgimento della gara (oramai terminata al momento della condotta), la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale appare del tutto congrua in relazione ai fatti in disamina. La reclamante, per altro, non ha inteso impugnare la decisione in parte qua, rilevando solamente che la sanzione irrogata è da reputarsi sufficientemente afflittiva, posto che essa incide sulla prima forma di “autofinanziamento” delle società dilettantistiche, ossia la presenza di pubblico al chiosco in occasione della gara. Al riguardo, la Corte Sportiva d’Appello invita la reclamante a considerare che detta sanzione non è certo volta a pregiudicare – in senso punitivo – le forme di “autofinanziamento” dell’associazione sportiva, ma a costituire richiamo rispetto ad un’attività di sensibilizzazione (e, verrebbe da dire, di educazione) da porre in essere anche nei confronti dei propri sostenitori, della cui condotta l’associazione risponde in modo oggettivo. Si consideri per altro che, nel caso di una eventuale recidiva, oltre alla sanzione minima dell’ammenda di Euro 1.000,00, potranno essere applicate, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara, la disputa di una o più partite a porte chiuse, la squalifica del campo, la penalizzazione di punti in classifica e, finanche, l’esclusione dal campionato di competenza. Si rileva, ulteriormente, che i comportamenti collaborativi previsti dall’art. 29 CGS in senso esimente o attenuante rispetto alle condotte tenute dai sostenitori non sono affatto “inverosimili” nel contesto di campionati giovanili e/o dilettantistici. Ed invero, basti pensare che la norma prevede, al fine della loro rilevanza, la sussistenza di almeno 3 delle circostanze indicate. Quanto ai Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire comportamenti discriminatori, si rileva che l’art. 16, co. 2, del D. Lgs. 39/2021 ne impone l’adozione anche in capo alle associazioni sportive dilettantistiche, tanto che l’inerzia, sul punto, non può valere come scusante. Quanto, poi, alle altre circostanze previste dall’art. 29 CGS, sarebbe stato sufficiente, nel caso di specie, che i dirigenti della ASD FIUMICELLO 2004 avessero indicato al Direttore di gara i soggetti responsabili delle condotte e che avessero agito – immediatamente – per far cessare le condotte dei responsabili. Per quanto rilevato in sede di reclamo, i dirigenti si sono limitati a chiudere i cancelli per evitare di far entrare i loro stessi sostenitori, alquanto agitati, cercando di calmarli. Ai fini attenuanti e/o esimenti un tanto non è sufficiente e ciò anche in considerazione del fatto che, nemmeno in sede di reclamo, la ASD FIUMICELLO 2004 ha preso nette distanze dalla condotta dei propri sostenitori, cercando piuttosto di giustificarla invocando una condotta provocatoria da parte di un calciatore della formazione avversaria. In ragione di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello reputa senz’altro sanzionabile la ASD FIUMICELLO 2004 in relazione alle condotte alla stessa ascritte, dovendosi conseguentemente confermare la sanzione della disputa di 1 (una) gara interna a porte chiuse irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, seppur comminando una ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) in luogo di quella di Euro 1.000,00 (mille/00), in applicazione del principio di afflittività e proporzionalità delle sanzioni. All’esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie per quanto di ragione rideterminando la sanzione in Euro 500,00 (cinquecento/00). Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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