C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 10.12.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD DIANA (Gara del Campionato Seconda Categoria, Moruzzo – Diana del 08.11.2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 29 della Delegazione di Udine di data 13.11.2025
RECLAMO della Società ASD DIANA (Gara del Campionato Seconda Categoria, Moruzzo - Diana del 08.11.2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 29 della Delegazione di Udine di data 13.11.2025
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 29 della Delegazione di Udine di data 13.11.2025, il G.S.T. della delegazione di Udine comminava a carico del sig. Pietro PURINAN, tesserato per l’ASD DIANA, la sanzione della squalifica per nove gare effettive con la seguente motivazione: “Espulso per aver proferito un'espressione ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento, nel dirigersi verso gli spogliatoi colpiva il direttore di gara con una leggera spallata senza causargli conseguenze.” Avverso tale decisione la ASD DIANA formalizzava in data 14.11.2025 a mezzo PEC preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti (che veniva riscontrata dalla Segreteria in pari data), proponendo in seguito formale reclamo in data 17.11.2025 rilevando in sintesi che: (i) non ci sono osservazioni rispetto all’espressione ingiuriosa che il sig. Pietro PURINAN avrebbe rivolto al Direttore di Gara; ii) tra il sig. Pietro PURINAN e il Direttore di Gara non ci sarebbe stato alcun contatto; iii) nel momento in cui l’arbitro prendeva il provvedimento disciplinare nei confronti del sig. PURINAN, il giocatore si sarebbe trovato a terra in corrispondenza della linea di metà campo verso il lato nord del campo da calcio, mentre il Direttore di Gara si sarebbe trovato sulla circonferenza del cerchio di metà campo nella parte ad est; iv) in seguito al provvedimento disciplinare il sig. PURINAN si sarebbe alzato, silenziosamente ed immediatamente, ed avrebbe preso la direzione degli spogliatoi, posti sul lato sud e scostati verso ovest, in direzione opposta rispetto al Direttore di Gara; v) la distanza minima tra il sig. PURINAN e il Direttore di Gara non sarebbe mai stata inferiore ai tre metri; vi) come confermato dal referto arbitrale, il sig. PURINAN non avrebbe reiterato proteste, né ripetuto ulteriori termini ingiuriosi nei confronti del Direttore di Gara; vii) non si può escludere che, mentre l’arbitro annotava il provvedimento sul proprio taccuino, qualche altro giocatore, a lui avvicinatosi per chiedere chiarimenti sulla decisione, possa averlo toccato, inducendo il Direttore di Gara a credere che si trattasse del sig. PURINAN. Sulla base dei rilievi proposti, l’ASD DIANA chiedeva che alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutate diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del primo grado, la riforma della decisione impugnata, annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero riducendola nella misura reputata di equità e di giustizia. La società reclamante chiedeva inoltre di essere ascoltata sui fatti in esame con il Presidente, sig. Urbano MAZZUCATO, ed il calciatore squalificato, sig. Pietro PURINAN. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti, fissava udienza in camera di consiglio per il giorno 27.11.2025, assegnando alla parte reclamante il termine di 4 giorni prima della data fissata per l’udienza per il deposito di ulteriori memorie o documenti. In sede d’udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di Gara il quale - sentito in audizione telefonica - ha sostanzialmente confermato quanto riportato sul proprio referto, dichiarando che il sig. Pietro PURINAN, nel momento in cui l’arbitro ha ritratto il cartellino e lo ha riposto in tasca, approfittando della sua disattenzione, non lo avrebbe evitato volontariamente, senza arrecare alcun danno fisico, ma con evidente finalità di scherno. All’ora fissata per l’udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale sono comparsi, per la reclamante, in presenza il sig. Urbano MAZZUCATO, Presidente dell’ASD DIANA e, in collegamento video da remoto, il sig. Pietro PURINAN, a cui è stata data lettura delle dichiarazioni del Direttore di Gara a precisazione dei fatti. Sentito sui fatti, il sig. Pietro PURINAN, richiamandosi al reclamo dell’ASD Diana, ha ammesso le frasi rivolte all’arbitro, quale protesta verso la sua decisione. Secondo la ricostruzione del tesserato, dopo la comminazione dell’espulsione non ci sarebbe stato alcun contatto fisico con il Direttore di Gara, essendo diretto in altra direzione, verso gli spogliatoi. Il sig. PURINAN non è in grado di riferire se altri abbiano urtato l’arbitro. Ha aggiunto, infine, di avere rivolto le proprie scuse al direttore di gara al termine dell’incontro. Successivamente è stato sentito il sig. Urbano MAZZUCATO, il quale, richiamandosi al reclamo dell’ASD Diana, ha evidenziato come il sig. PURINAN si trovasse a distanza dall’arbitro e che dopo l’espulsione si sarebbe diretto verso lo spogliatoio, senza toccare minimamente il direttore di gara. Ha rimarcato come vi sarebbero stati numerosi attestati di presenti al fatto e che, dopo avere letto il comunicato, avrebbero manifestato solidarietà. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene parzialmente fondato il reclamo per quanto di seguito. Ai fini della decisione, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale reputa sufficientemente esaustivo quanto riportato in sede di referto e integrato in sede di audizione del Direttore di Gara. Ai sensi dell’art. 61, co. 1 CGS, i rapporti degli ufficiali di gara “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e sono contestabili soltanto “per manifesta irragionevolezza” (CSA, Sez. Un., n. 146, 2018-2019). Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte della associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del referto dell’ufficiale di gara. Nel caso in esame, a sostegno della propria diversa ricostruzione dei fatti, il reclamo dell’ASD DIANA, oltre alla propria ricostruzione in termini diversi, riporta genericamente l’esistenza della volontà, da parte di esponenti dell’ASD MORUZZO CALCIO, di testimoniare, oltre che della possibilità di coinvolgere presenti e partecipanti alla gara, persone terze rispetto ai fatti. Non è però stata allegata alcuna dichiarazione scritta ufficiale da parte dei soggetti terzi individuati, né alcuna esplicita richiesta di ammissione di testimoni ai sensi dell’art. 60, co. 2, CGS sulla base di capitoli di prova determinati. Non sono inoltre pervenute memorie integrative o ulteriori documenti nei termini concessi. Pertanto, in assenza di elementi oggettivi da valutare per poter prendere in considerazione e valutare una diversa ricostruzione dei fatti, ai fini del giudizio e della qualificazione della fattispecie concreta, deve ritenersi necessario conformarsi a quanto narrato dal Direttore di Gara, sia sul referto, sia in sede di audizione. Effettuata tale premessa, in ogni caso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che condotta posta in essere dal sig. PURINAN, come ricostruita sulla base del referto arbitrale, vada inquadrata all’interno della fattispecie prevista dall’art. 36, co.1 lett. a), CGS, ossia della condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, che prevede la sanzione minima delle 4 (quattro) giornate di squalifica, e non nella diversa fattispecie prevista dalla lett. b), ossia della condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, che prevede invece la sanzione minima delle 8 (otto) giornate di squalifica. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza federale che si è sviluppata sul tema “il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata” (CSA, Sez. Un., n. 146, 2018-2019). Nel caso in esame, non sussiste la presenza di un contatto fisico con caratteristiche tali da poter rientrare all’interno della fattispecie della volontaria aggressività. Tale assunto è confermato dallo stesso Direttore di Gara nel corso dell’audizione, il quale ha definito la condotta del sig. PURINAN non violenta, ma con finalità di scherno. Partendo da tale presupposto, dalla ricostruzione del Direttore di Gara emerge una condotta unitaria da parte del sig. PURINAN, sviluppatasi prima in un’espressione ingiuriosa pronunciata nei confronti del Direttore di Gara, confermata dallo stesso calciatore, e in seguito da un’uscita dal campo polemica, senza violenza fisica e senza reiterazione di espressioni ingiuriose. Sulla base delle argomentazioni sviluppate, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene congrua la sanzione della squalifica pari a 5 (cinque) giornate effettive di squalifica, ridotte a 4 (quattro) giornate con applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. e) e co. 2 CGS, tenuto conto delle scuse del sig. PURINAN al Direttore di Gara al termine dell’incontro e del comportamento processuale del calciatore, il quale ha ammesso l’espressione ingiuriosa rivolta al Direttore di Gara, senza negare dunque la propria responsabilità. All’esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie qualificando la condotta ai sensi dell’art. 36, co. 1 lett. a) CGS e rideterminando la squalifica in quella di 4 (quattro) giornate effettive di squalifica. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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