C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 16.12.2025 – Delibera – RECLAMO della Società ASD PRO CERVIGNANO RUDA (Gara del Campionato Promozione, Pro Cervignano Ruda – Casarsa del 22/11/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 46 del Comitato Regionale FVG dd 27/11/2025
RECLAMO della Società ASD PRO CERVIGNANO RUDA (Gara del Campionato Promozione, Pro Cervignano Ruda - Casarsa del 22/11/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 46 del Comitato Regionale FVG dd 27/11/2025
Con provvedimento pubblicato sul CU n. 46 dd. 27.11.2025 del Comitato Regionale FVG, il GST irrogava a carico del sig. Lorenzo TEGON, tesserato per la ASD Pro Cervignano Ruda la squalifica per 3 (tre) gara effettive, in quanto “espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento, protestava avverso la decisione del direttore di gara, abbandonando il terreno di gioco con lentezza sì ritardando la ripresa del gioco”. Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 29.11.2025, la ASD Pro Cervignano Ruda preannunciava reclamo, autorizzando l’addebito del contributo sul proprio conto campionato e richiedendo copia dei documenti alla base del provvedimento, ottenendoli da parte della Segreteria in data 1.12.2025. Veniva formalizzato reclamo in data 5.12.2025, nel quale in sintesi si sosteneva che: (i) l’andamento della gara e la situazione di classifica escludevano qualsiasi interesse della squadra a perdere tempo, essendo il pareggio un risultato di ripiego; (ii) l’episodio del presunto fallo simulato sarebbe stato in realtà un fallo da rigore effettivo, correttamente segnalato anche dal guardalinee, con conseguente erroneità della seconda ammonizione; (iii) il calciatore TEGON, al momento dell’episodio, non rivestiva la qualifica di vicecapitano, poiché stava esclusivamente consegnando la fascia ad altro compagno, circostanza che renderebbe errata anche tale valutazione arbitrale; (iv) le proteste successive all’espulsione sarebbero state legittime e non accompagnate da frasi offensive o ingiuriose, né verso l’arbitro né verso altri ufficiali di gara; (v) la sanzione di tre giornate di squalifica risulterebbe sproporzionata, anche in considerazione delle squalifiche complessivamente irrogate ad altri soggetti coinvolti (altro calciatore e allenatore). Sulla base di tali argomentazioni, il reclamante chiedeva alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale: - la riforma della decisione impugnata, con annullamento della sanzione inflitta; - in subordine, la riduzione della squalifica a una misura ritenuta equa e giusta; nonché, “se ritenuto necessario”, di essere ascoltato personalmente sui fatti oggetto del procedimento. Dato atto che la generica disponibilità “se ritenuto necessario”, in calce al reclamo, ad essere sentiti non equivale a formale istanza in tal senso, acquisita la rinuncia ai termini di cui all’art. 77, co. 2 CGS, formalizzata a mezzo PEC, veniva fissata l’udienza del 09.12.2025 per la decisione, senza la partecipazione della parte reclamante. Un tanto premesso, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sulla scorta delle considerazioni che seguono. Fermo restando che il riferimento a “continue proteste” contenuto nel referto, in assenza di migliore specificazione, non consente di avere l’esatta dimensione di quali siano stati gli atteggiamenti tenuti dal calciatore, deve tenersi per fermo come l’espulsione comminata dall’arbitro nei confronti del sig. TEGON sia dipesa da una doppia ammonizione, la prima per un fallo commesso in modo imprudente, la seconda per una simulazione, da cui complessivamente conseguirebbe la sanzione disciplinare della squalifica per un turno. L’atteggiamento successivo, connotato da una blanda e specifica protesta (“sei riuscito a non fischiarmi anche questo rigore”) e poi dalla deliberata volontà di dilazionare l’uscita dal terreno di gioco, può essere unitariamente considerato, pur rimarcando la circostanza per cui il sig. TEGON in quel momento rivestisse effettivamente le funzioni di capitano; come da distinta della ASD Pro Cervignano Ruda, il sig. TEGON era infatti indicato come “v. cap.” e il calciatore Stefano CASASOLA, l’effettivo capitano, era stato sostituito al 23° del secondo tempo allorquando l’episodio dell’espulsione si è collocato al 5° minuto di recupero del secondo tempo, rispetto ad una gara terminata con un recupero aggiuntivo di 2 minuti rispetto ai 7 originariamente indicati. Il potenziale aggravamento di responsabilità, derivante dal ruolo (cfr. l’art. 73, co. 4 secondo periodo NOIF: “Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico”) può trovare un bilanciamento nelle particolari situazioni di concitazione, proprie degli ultimissimi minuti della gara, e nella – ancorché soggettiva e solo putativa – convinzione di avere subito un torto. Si ritiene dunque equo contenere la complessiva sanzione disciplinare a carico del sig. TEGON in quella di 2 (due) giornate effettive di squalifica. Consegue all’esito del reclamo lo svincolo del contributo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo in quella di 2 (due) giornate effettive di squalifica. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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