C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 23.12.2025 – Delibera – RECLAMO del calciatore MARMOREO Lorenzo (Gara del Campionato Promozione CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE – AZZURRA PREMARIACCO del 07/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 52 del Comitato Regionale FVG dd 11/12/2025

 

RECLAMO del calciatore MARMOREO Lorenzo (Gara del Campionato Promozione CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE – AZZURRA PREMARIACCO del 07/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 52 del Comitato Regionale FVG dd 11/12/2025

Con provvedimento comunicato sul C.U. n° 52 del 11.12.2025, il Giudice Sportivo Territoriale (di seguito: GST) ha comminato la squalifica del calciatore Lorenzo MARMOREO per 3 (tre) gare effettive, perché “espulso, a gara terminata, per aver proferito un'espressione ingiuriosa all'indirizzo dell'arbitro”. Avverso tale decisione, il sig. MARMOREO in data 13.12.2025 ha inviato, a mezzo PEC, tempestivo preannuncio di reclamo, allegando la ricevuta di versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva e chiedendo contestualmente la trasmissione di copia dei documenti su cui la pronuncia del GST risulta fondata. A seguito della trasmissione dei predetti documenti, avvenuta in data 15.12.2022, il sig. MARMOREO in data 20.12.2025 ha quindi inviato, a mezzo PEC, formale reclamo. Nel reclamo si rappresenta che, al termine della gara disputata il 7 dicembre 2025, in un contesto di generale agitazione dovuta all’andamento dell’incontro e a decisioni arbitrali contestate dalla squadra ospite, il calciatore, mentre si allontanava dal terreno di gioco e rientrava negli spogliatoi, avrebbe manifestato verbalmente il proprio disappunto per il risultato della gara. Tale comportamento, secondo la difesa, non sarebbe stato diretto verso l’arbitro, anche in considerazione della distanza di oltre quindici metri che separava il calciatore dalla terna arbitrale, né avrebbe avuto carattere offensivo personale. Il reclamante evidenzia come lo stesso referto arbitrale descriva l’episodio in modo generico, senza specificare che le espressioni pronunciate fossero rivolte direttamente all’arbitro o accompagnate da atteggiamenti minacciosi, aggressivi o reiterati. Viene altresì sottolineato che l’episodio non ha avuto ulteriori strascichi, non ha richiesto interventi di terzi e non è stato seguito da ulteriori condotte antisportive. Sotto il profilo giuridico, il reclamo sostiene che la condotta, pur potendo eventualmente integrare una forma di protesta, non sarebbe riconducibile a un’ingiuria rivolta all’arbitro tale da giustificare l’applicazione di una sanzione particolarmente afflittiva. La difesa contesta, pertanto, la qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo e lamenta una sproporzione tra la condotta descritta nel referto e la sanzione irrogata. Viene inoltre richiamato il principio secondo cui il referto arbitrale fa piena prova dei fatti accaduti, ma solo nei limiti di quanto effettivamente e puntualmente descritto, sostenendo che il Giudice Sportivo avrebbe attribuito alle annotazioni arbitrali un significato più gravoso rispetto al loro contenuto letterale. In tale prospettiva, il reclamante chiede una valutazione più aderente al dato oggettivo emergente dagli atti. Infine, il reclamo invoca l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, evidenziando l’occasionalità del comportamento, l’assenza di precedenti disciplinari e il carattere episodico della protesta, chiedendo conseguentemente la riduzione della squalifica, eventualmente fino al presofferto, o comunque in misura ritenuta più equa e proporzionata ai fatti accertati. Un tanto premesso, in apertura di odierna udienza il difensore del reclamante, avv. Nicola Paolini, oggi comparso, ha dichiarato di rinunciare al gravame. Al riguardo, questa Corte evidenzia come la rinuncia al reclamo è ammessa, sia pure implicitamente, dalla disposizione di cui all’art. 49, co. 6, C.G.S., dovendosi ad ogni modo ritenere che essa vada notificata all’organo di giustizia – con le stesse modalità previste per la presentazione del reclamo – prima che il giudizio venga assunto in decisione, ovvero debba essere dichiarata prima della formale apertura della discussione. Nel caso di specie, l’atto di rinuncia (dichiarato a verbale) è pervenuto in tempo utile alla Corte Sportiva d’Appello, di tal ché – essendo la rinuncia un atto di per sé efficace, ove tempestivamente inviato ovvero dichiarato – il reclamo deve essere dichiarato improcedibile, fermo restando l’incameramento del contributo di giustizia ai sensi dell’art. 48, co. 5, C.G.S. Incidenter tantum si osserva come il comportamento in discussione sia senz’altro sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 36, co. 1 lett. a) del C.G.S., che prevede la qualifica della sanzione minima di 4 (quattro giornate) “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, né rilevano elementi per disattendere nel caso di specie la chiara ricostruzione del fatto, contenuta nel referto di gara, che ai sensi dell’art. 61, co. 1 C.G.S., fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. L’odierna rinuncia al reclamo preclude a questa Corte di esercitare i poteri che le pertengono (art. 78, co. 2 C.G.S.), anche con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti, dovendosi comunque rilevare come il G.S.T., nella sua deliberazione, abbia evidentemente già tenuto conto delle circostanze invocate dal reclamante a sostegno della richiesta di mitigazione della sanzione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della rinuncia al reclamo, lo dichiara improcedibile. Conferma la sanzione disposta dal Giudice Sportivo. Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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