C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 08.01.2026 – Delibera – RECLAMO della Società ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (Gara del Campionato Seconda Categoria Girone D, Unione Friuli Isontina – Campanelle del 07/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 della Delegazione di Gorizia dd 11/12/2025

RECLAMO della Società ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (Gara del Campionato Seconda Categoria Girone D, Unione Friuli Isontina - Campanelle del 07/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 della Delegazione di Gorizia dd 11/12/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 26 della Delegazione di Gorizia di data 11.12.2025, il G.S.T. della Delegazione di Gorizia disponeva la non omologazione della gara del 07.12.2025 tra UNIONE FRIULI ISONTINA e CAMPANELLE e conseguentemente la sua ripetizione, demandando alla Delegazione della L.N.D. di competenza di fissare una nuova data per disputare il nuovo incontro. Contestualmente, con la medesima decisione venivano omologati tutti i provvedimenti disciplinari presi dal Direttore di Gara. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione sulla base della presenza di un errore da parte del Direttore di Gara, riconosciuto direttamente da quest’ultimo, il quale nella sezione "Varie ed eventuali" del referto affermava che al 46º minuto del 2º tempo espelleva erroneamente per seconda ammonizione il calciatore Dennis GREGO, numero 15 della ASD CAMPANELLE, confondendolo con il calciatore Kevin CANOLA, numero 15 della ASD UNIONE FRIULI ISONTINA, che era stato effettivamente ammonito una prima volta al 24º minuto del 2º tempo. L’errore in cui era incorso il Direttore di Gara veniva qualificato dal G.S.T. quale “errore tecnico” ai sensi dell’art. 10, co. 5, CGS “che ha chiaramente danneggiato irrimediabilmente la Società Campanelle costretta a giocare quattro (4) minuti di gara con un calciatore in meno”. L’errore tecnico veniva quindi valutato dallo stesso G.S.T. come influente sulla regolarità di svolgimento della gara poiché “il tempo di quattro (4) minuti non è da considerarsi un periodo ininfluente ai fini del risultato finale di gara e pertanto viene considerato un lasso temporale significativo che ha pregiudicato in modo insanabile il risultato della partita.” Avverso tale decisione la ASD UNIONE FRIULI ISONTINA formalizzava, in data 12.12.2025, a mezzo PEC preannuncio di reclamo, comunicato via PEC anche alla ASD CAMPANELLE, con richiesta di copia degli atti (che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 15.12.2025), proponendo in seguito formale reclamo in data 19.12.2025 con il patrocinio dell’avv. Cristian TULISSI, comunicato via PEC anche alla ASD CAMPANELLE, rilevando in sintesi che: 1. la decisione del Giudice Sportivo sarebbe viziata da violazione del diritto di difesa, oltre che del principio del contraddittorio e dei principi di parità delle parti e del giusto processo, in quanto a. all’interno del provvedimento si farebbe riferimento ad un preannuncio di ricorso della ASD CAMPANELLE ai sensi dell’art. 67, co. 1, CGS, mai comunicato via PEC alla ASD UNIONE FRIULI ISONTINA in violazione degli artt. 49 e 53 CGS, oltre a non essere presente alcun riferimento al successivo ricorso ai sensi dell’art. 66, co. 1 lett. b), CGS; b. il Giudice Sportivo non avrebbe inviato alla società, odierna reclamante, formale comunicazione contenente il provvedimento di fissazione della data della pronuncia, precludendo la possibilità di depositare memorie e documenti ai sensi dell’art. 67, co. 7, CGS. 2. l’errore in cui è incorso il Direttore di Gara, pur ammesso, non costituirebbe una ipotesi di “errore tecnico” in senso proprio ai sensi dell’art. 10, co. 5, CGS, non venendo in rilievo l’applicazione di una regola di gioco, né un’ipotesi tipizzata di irregolarità prevista dal Regolamento del Giuoco del Calcio, collocandosi invece nell’ambito del mero errore di valutazione arbitrale, per cui non sarebbe mai prevista la ripetizione della gara. 3. anche nell’ipotesi in cui si qualificasse l’episodio come “errore tecnico”, in ogni caso non sarebbe da considerare influente sul regolare svolgimento della gara, dovendone pertanto dichiarare la regolarità con il risultato conseguito sul campo ai sensi dell’art. 10, co. 5 lett. a, CGS. In particolare, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in considerazione i seguenti elementi concreti di fatto: il risultato di 2-0 a favore dell’ASD UNIONE FRIULI ISONTINA al momento dell’episodio; i pochi minuti (quattro) di gioco rimanenti, oltretutto caratterizzati da continue interruzioni e dunque non effettivi; la superiorità numerica di cui la ASD CAMPANELLE avrebbe beneficiato dal 43º minuti del primo tempo per l’espulsione del calciatore dell’ASD UNIONE FRIULI ISONTINA Alessandro DE SAVORGNANI, in cui la società odierna reclamante non solo non avrebbe subito reti, ma avrebbe anzi realizzati due reti, meritandosi sul campo il successo. Sulla base dei rilievi proposti, ASD UNIONE FRIULI ISONTINA chiedeva alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutate diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del primo grado, la riforma della decisione impugnata, disponendo l’omologazione del risultato conseguito sul campo nella gara del 07.12.2025, valevole per l’undicesima giornata di campionato della Seconda Categoria Girone D, tra ASD UNIONE FRIULI ISONTINA e ASD CAMPANELLE, terminata con il risultato di 2-0 in favore dell’ASD UNIONE FRIULI ISONTINA. La società reclamante chiedeva inoltre di essere ascoltata sui fatti in esame con il Presidente, sig. Maurizio MACUZZI. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti, fissava udienza in camera di consiglio per il giorno 30.12.2025, assegnando alle parti il termine di 4 giorni prima della data fissata per l’udienza per il deposito di ulteriori memorie o documenti. Non pervenivano ulteriori memorie o documenti né da parte di ASD UNIONE FRIULI ISONTINA, né da parte di ASD CAMPANELLE. All’ora fissata per l’udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale sono comparsi, per la reclamante il sig. Maurizio MACUZZI, Presidente dell’ASD UNIONE FRIULI ISONTINA, assistita dall’avv. Cristian TULISSI. Nessuno è comparso per l’ASD CAMPANELLE. Sentito sui fatti, il sig. MACUZZI prende per primo la parola, evidenziando innanzi tutto come l’episodio controverso si sia verificato negli ultimi quattro minuti, peraltro non effettivi, di gioco. In uno spazio di tempo così limitato sarebbe stato molto difficile influire sul risultato finale. Rimarca poi la gravità dell’omissione della PEC da parte dell’ASD CAMPANELLE, benché il preannuncio non sia stato seguito dal ricorso vero e proprio. L’avv. TULISSI si richiama preliminarmente al reclamo, evidenziando come il difetto di PEC da parte del CAMPANELLE rappresenti un vizio procedurale rilevante. In merito all’errore tecnico, al di là della sua qualificazione come tale, non può essere ritenuto oggettivamente rilevante ai fini del risultato, come già evidenziato dal Presidente MACUZZI. L’ASD UNIONE FRIULI ISONTINA insiste dunque sull’accoglimento del reclamo, con la conferma del risultato acquisito sul campo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene fondato il reclamo per quanto di seguito. 1. Con il primo motivo di reclamo è stata eccepita la violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e dei principi di parità delle parti e del giusto processo. La ricostruzione della società reclamante prende le mosse dal presupposto che il provvedimento del Giudice Sportivo trarrebbe origine da un procedimento avviato su ricorso del soggetto interessato ai sensi dell’art. 66, par. 1 lett. b) CGS. Tale interpretazione si fonda sul fatto che il provvedimento impugnato, tra gli elementi su cui viene fondata la decisione, cita espressamente “il preannuncio di reclamo, pervenuto allo scrivente nei tempi prestabiliti dal C.G.S. (cfr. artt. 49 e 53) trasmesso dalla Società Campanelle a firma del Presidente Andrea Giovannini in data 8/12/2025”. Come, in effetti, correttamente rilevato, il preannuncio di reclamo dell’ASD CAMPANELLE non è stato comunicato all’ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (e ciò rappresenterebbe, astrattamente, una violazione dell’art. 49, comma 4, CGS), né è stato seguito dal ricorso vero e proprio. Nonostante tale rilievo, è necessario però evidenziare che l’episodio controverso, ossia l’espulsione per erronea doppia ammonizione del calciatore Dennis GREGO dell’ASD CAMPANELLE, è direttamente rilevabile sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, essendo chiaramente indicato all’interno del referto arbitrale alla voce “Varie ed Eventuali”, in cui il Direttore di Gara ha inserito la seguente nota: “Al minuto 46’ del secondo tempo ho erroneamente espulso per seconda ammonizione il calciatore n. 15 del CAMPANELLE, quando in realtà avevo precedentemente ammonito il calciatore n. 15 dell’UNIONE FRIULI ISONTINA al 23’ del secondo tempo e non il calciatore n. 15 del CAMPANELLE.” Pertanto, nonostante il riferimento (per quanto detto, improprio) al preannuncio di reclamo, il provvedimento del Giudice Sportivo si fonda su un procedimento instaurato sulla base dei poteri d’ufficio dell’organo giudicante di primo grado, ai sensi dell’art. 66, par. 1 lett. a) CGS. Partendo da tale presupposto, non rileva, nel caso di specie, l’art. 67 CGS, il cui titolo è “Procedimento relativo al ricorso degli interessati”, senza alcun riferimento quindi ai procedimenti instaurati d’ufficio. In particolare, in relazione alla possibile violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e dei principi di parità delle parti e del giusto processo, si evidenzia che l’art. 67, comma 7, CGS, secondo cui è diritto delle parti far “pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia”, per espressa previsione codicistica è norma applicabile esclusivamente ai “procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte”. Si precisa inoltre che anche l’eccepita irritualità del citato colloquio telefonico con il Direttore di Gara - a cui non è seguita, come invece sarebbe da buona prassi, la relativa verbalizzazione, con allegazione del verbale del colloquio - non modifica le conclusioni a cui la Corte Sportiva d’Appello Territoriale è giunta in quanto, in ogni caso, dal referto arbitrabile sono comunque ricavabili tutte le informazioni, senza possibilità di fraintendimenti, su cui è poi stata formulata la decisione. Sulla base di quanto esposto, il provvedimento del Giudice Sportivo oggetto di reclamo non presenta quindi vizi procedurali tali da determinare una sua invalidità. Pertanto, il motivo è da ritenersi infondato. 2. Con il secondo motivo di reclamo è stata eccepita l’errata qualificazione dell’errore arbitrale come ipotesi di “errore tecnico” ai sensi dell’art. 10, co. 5, CGS. Secondo la ricostruzione prospettata dalla reclamante, l’episodio di cui si discute costituirebbe “una valutazione meramente prognostica e soggettiva, che non può essere elevata al rango di errore tecnico rilevante ai sensi dell’art. 10 CGS collocandosi piuttosto nell’ambito del mero errore di valutazione arbitrale.” In particolare, tale assunto troverebbe sostegno nella mancata tipizzazione dell’errore arbitrale all’interno del Regolamento del Giuoco del Calcio e dal fatto che, nel caso in esame, non verrebbe in rilievo l’applicazione di una regola di gioco. Per qualificare correttamente la peculiare fattispecie in esame, è necessario analizzare la giurisprudenza federale relativa a due diverse casistiche, non identiche a quella in esame e molto più frequenti, che presentano alcuni elementi in comune con l’evento contestato e che sono solitamente trattate e qualificate in maniera opposta. La prima tipologia di casistica è quella relativa alla mancata espulsione del calciatore che abbia ricevuto la seconda ammonizione, ipotesi tradizionale di “errore tecnico”. In questo caso, è stata ritenuta chiara ed evidente la presenza di un errore nell’applicazione del regolamento, non essendoci margine per alcuna valutazione discrezionale (cfr. CSA, Sez. III, n. 85, 2020-2021; CSA, Sez. II, Com. Uff. n. 11/DIV del 30.11.2018). In particolare, la mancata espulsione di un calciatore in seguito alla seconda ammonizione costituisce un’errata applicazione della Regola 12 par. 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, il quale tra le “Infrazioni passibili di espulsione”, prevede che un calciatore titolare, di riserva o sostituito debba essere espulso se ”riceve una seconda ammonizione nella medesima gara”. La seconda tipologia di casistica è quella relativa all’errore di persona, che si verifica quando il Direttore di Gara, individuando la fattispecie regolamentare e applicando correttamente il regolamento, sanziona con un cartellino il calciatore sbagliato. Per costante e concorde giurisprudenza, l’errore di persona non rientra all’interno delle ipotesi di “errore tecnico”, in quanto sarebbe caratterizzato da un mero errore di valutazione e non da un errore nell’applicazione del regolamento. Sul punto, si cita innanzitutto il precedente della Corte Sportiva d’Appello relativo alla gara Cannara - Pianese disputata il 01.11.2020, secondo cui “non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara. Esso si realizza in realtà quando l’arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato correttamente secondo quanto segnalato dall’A.A., comminando un’espulsione per una condotta violenta di un calciatore ai danni di altro, circostanza inconfutabile.” (CSA, Sez. III, n. 30, 2020-2021). Lo stesso principio di diritto è stato applicato all’episodio intercorso durante l’incontro Pistoiese 1921 - Forlì del 23.10.2022, relativo ad un errore di persona nell’irrogazione della prima ammonizione, a cui è seguita un’espulsione per doppia ammonizione, in cui è stato stabilito che “non si è neppure in presenza, a ben vedere, di un’irregolarità di gara idonea a determinarne la ripetizione, atteso che non viene in rilievo un errore nell’applicazione del Regolamento riconducibile a sua non conoscenza o dimenticanza, bensì una mera interpretazione dei fatti di gioco, pur eventualmente erronea a causa di una svista materiale in cui l’arbitro sarebbe incorso.” (CSA, Sez. III, n. 79, 2022-2023). Non ci si trova di fronte ad un “errore tecnico” neppure nel diverso caso, maggiormente impattante dal punto di vista sportivo, in cui il calciatore erroneamente espulso sia un componente della squadra avversaria rispetto a chi ha concretamente commesso l’azione scorretta, determinando quindi un’inversione della squadra costretta a giocare in inferiorità numerica per il resto della gara, come di recente affermato dalla giurisprudenza federale in seguito all’episodio occorso in Cittadella Vis Modena – Piacenza Calcio 1919 del 05.01.2025. Durante il citato incontro, terminato con il punteggio di 4-1 in favore del Piacenza Calcio 1919, sul risultato di 1 a 0 per il Cittadella Vis Modena il Direttore di Gara, ponendo in essere un errore sulla persona, espelleva al termine del primo tempo un calciatore della società modenese al posto di un calciatore della società piacentina. Secondo la corte federale, tale svista non costituisce un “errore tecnico” poiché “l’art. 10, quinto comma – lett. c), C.G.S., non suscettibile di interpretazione estensiva, postula la sussistenza del requisito della “irregolarità” della gara, ravvisabile in caso di errore tecnico commesso dall’arbitro per violazione del Regolamento del gioco del calcio causato da sua non conoscenza o dimenticanza, errore che non può dirsi integrato in relazione a profili di mera interpretazione di azioni di gioco.” (CSA, Sez. III, n. 134, 2024-2025). Pertanto “il mero error in persona nella percezione o interpretazione di una condotta di gioco è emendabile, ai soli fini disciplinari in favore del tesserato ingiustamente sanzionato, per il ripristino del corretto trattamento sanzionatorio.” (CSA, Sez. III, n. 255, 2021-2022; cfr. CSA, Sez. III, n. 230, 2021- 2022). Effettuate tali premesse, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che la fattispecie in esame non rientri nella casistica del mero errore di persona. Infatti, sulla base del referto di gara è emerso che il Direttore di Gara al 24º minuto del 2º tempo correttamente estraeva il cartellino giallo al calciatore Kevin CANOLA, numero 15 della ASD UNIONE FRIULI ISONTINA, mentre, al 46º minuto del 2º tempo, correttamente estraeva il cartellino giallo al calciatore Dennis GREGO, numero 15 della ASD CAMPANELLE. Nessuno dei due provvedimenti è stato quindi caratterizzato da un errore di persona, né sono intercorsi errori di percezione o di valutazione. In seguito alla corretta esecuzione di ciascuno di tali provvedimenti disciplinari, effettuata individuando correttamente il destinatario di ciascun provvedimento, il Direttore di Gara estraeva il cartellino rosso nei confronti del calciatore Dennis GREGO, numero 15 della ASD CAMPANELLE, generando un errore nell’applicazione del regolamento, consistente nell’aver espulso un calciatore per doppia ammonizione in seguito ad una sola ammonizione, fattispecie non prevista dal regolamento. Tale errore veniva percepito dallo stesso Direttore di Gara il quale lo riportava integralmente all’interno del referto arbitrale. Il documento, infatti, oltre all’annotazione dell’episodio alla voce “Varie ed Eventuali”, non riporta neppure l’espulsione del calciatore Dennis GREGO, numero 15 della ASD CAMPANELLE. Si segnala inoltre che, per costante giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, al fine di distinguere l’errore tecnico dall’errore di valutazione, oltre alla qualifica oggettiva dell’episodio, si deve altresì ricostruire l’elemento soggettivo del Direttore di gara. Sul punto, nel precedente relativo all’incontro Barbara Monserra - Fabriano Cerreto del 16.09.2023, con riferimento ad un episodio di mancata concessione di un calcio di punizione indiretto per infrazione della regola dei sei secondi da parte del portiere dopo averlo ammonito per tale infrazione (Regola 12 par. 2, ora diventata regola degli otto secondi), la suprema corte sportiva ha effettuato la seguente distinzione: • errore tecnico (oggettivo) nell’ipotesi in cui l’arbitro, individuata correttamente la fattispecie prevista dalla Regola 12 par. 4, non abbia “puntualmente, prontamente e correttamente applicato tale regola, incorrendo, per l’appunto, in un errore tecnico, peraltro oggettivamente percepibile dal quisque de populo” • errore (soggettivo) di valutazione nell’ipotesi “in cui l’arbitro non avesse assolutamente colto il decorso del tempo minimo di controllo del pallone da parte del portiere dell’odierna controinteressata, stabilito dalla Regola per ritenere integrata la relativa fattispecie” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 56/2024). Nel caso in esame, il Direttore di Gara si è reso conto dell’errore effettuato, tanto da inserirlo del proprio referto di gara, che ha comportato l’errata applicazione di una norma tecnica (oggettiva) regolamentare. Anche in base a tale ricostruzione sull’elemento soggettivo, l’episodio in discussione si differenzia quindi, nella sostanza, dal citato precedente di Pistoiese 1921 - Forlì del 23.10.2022 in cui, si ricorda, vi era stata effettivamente un’espulsione - dal punto di vista regolamentare, corretta - per doppia ammonizione, anche se rispetto alla prima delle due ammonizioni era stato accertato - solo in un secondo momento e tramite l’utilizzo delle immagini televisive - un errore di persona frutto di un errore di valutazione (cfr. CSA, Sez. III, n. 79, 2022-2023). Nel caso in esame, dunque, non ci troviamo di fronte né ad un episodio di espulsione diretta irrogata al calciatore sbagliato ed emersa in un secondo momento grazie alle immagini televisive (errore di percezione), né di espulsione per doppia ammonizione in seguito ad una prima ammonizione irrogata al calciatore errato ed emersa in un secondo momento grazie alle immagini televisive (errore di percezione), bensì alla diversa fattispecie di un’espulsione irrogata in seguito ad una singola ammonizione (errore tecnico), percepita direttamente dal Direttore di Gara nel proprio referto, che ha riconosciuto il proprio errore nell’applicazione del regolamento. Come già ricordato in precedenza, la Regola 12 par. 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, tra le “Infrazioni passibili di espulsione”, prevede che un calciatore titolare, di riserva o sostituito debba essere espulso se ”riceve una seconda ammonizione nella medesima gara”, mentre non prevede l’espulsione in seguito ad una singola ammonizione. Pertanto, a parere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, contrariamente a quanto eccepito dalla reclamante, la fattispecie in esame determinerebbe un’errata applicazione della Regola 12 par. 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, analogamente al caso di mancata espulsione per doppia ammonizione, rappresentando quindi un’ipotesi di “errore tecnico”. Pertanto, anche il secondo motivo di reclamo è da ritenersi infondato. 3. In via subordinata rispetto al secondo motivo, con il terzo motivo di reclamo è stata eccepita l’erronea valutazione del Giudice Sportivo rispetto alla valutazione in concreto dell’incidenza dell’errore arbitrale sul regolare svolgimento dell’incontro. Il motivo di reclamo è fondato. Infatti, una volta accertata la sussistenza dell’errore tecnico, ai sensi dell’art. 10, co. 5, CGS è necessario stabilire “se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”, al fine di stabilire se ordinare la ripetizione della partita (lett. c)) oppure se dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo (lett. a)). Secondo autorevole dottrina “la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza volte da un lato, a riservare l’applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall’altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi di apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara.” (Comm. al Codice di Giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, art. 17, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli). Naturalmente, questo non significa che la discrezionalità possa sconfinare nell’arbitrio, in quanto l’Organo di Giustizia, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, dovrà sempre valutare caso per caso le situazioni sottoposte al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva, ai fini della regolarità o irregolarità della gara e del risultato della medesima. Nella ricostruzione offerta da parte reclamante, non sarebbero stati valorizzati i seguenti elementi di fatto: la ASD CAMPANELLE “avrebbe giocato solamente quattro minuti – nemmeno di tempo effettivo, in un contesto di gioco peraltro fortemente frammentato – in una situazione di asserito svantaggio ed al termine di una gara in cui, si sottolinea, già aveva potuto godere della superiorità numerica per oltre un tempo di gioco. Lasso di tempo nel quale, peraltro, CAMPANELLE subiva due reti da UFI, che legittimava così la conquista dell’intera posta in palio, escludendo ogni presunzione di vantaggio correlato al numero di giocatori in campo.” Inoltre, parte reclamante ritiene che la pronuncia del Giudice Sportivo non tenga conto dei principi del merito sportivo e della salvaguardia del risultato conseguito sul campo, i quali devono necessariamente essere bilanciati con il corretto svolgimento dell’incontro. Preliminarmente, con riferimento al singolo elemento tempo residuo, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ignora l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a partire dal precedente di Cuneo - Virtus Entella del 28.11.2018, in base a cui l’intervallo di quattro minuti è considerabile un “lasso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara.” (CSA, Sez. III, n. 85, 2020- 2021; CSA, Sez. II, Com. Uff. n. 11/DIV del 30.11.2018). Proseguendo nell’analisi della giurisprudenza federale, si cita anche il precedente di Sangiovannese - Siena del 20.01.2021, in cui, al contrario, sono stati considerati irrilevanti ventisette secondi di gioco successivi all’errore tecnico, con conferma del risultato conseguito sul campo (CSA, Sez. III, n. 85, 2020-2021, confermata anche da Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 44/2021; in conformità, si veda anche C.U. n. 67 del 21.05.2024, Comitato Provinciale Autonomo Bolzano, in cui rispetto all’incontro S.V: Plaus - ASR Fussball Ueberetsch A.S.V., sul risultato di 2-2, sono stati considerati irrilevanti quindici secondi residui di gioco). Non si ritiene invece necessario prendere in considerazione i precedenti giurisprudenziali - tutti conformi - in cui la squadra che ha subìto gli esiti dell’errore tecnico si è poi aggiudicata l’incontro (casistica opposta rispetto all’episodio di cui si discute) poiché, naturalmente, in questo caso è sempre stata valorizzata la prevalenza del merito sportivo, con omologazione del risultato acquisito sul campo (si veda, su tutti, C.U. n. 39 del 6.11.2025, Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, decisione relativa all’incontro FC Morevilla - Lagnasco Calcio del 12.10.2025, in cui sono stati ritenuti irrilevanti gli ultimi due minuti di gioco). Andando oltre il singolo elemento del lasso temporale, analizzando gli ulteriori elementi di fatto si evidenzia come i citati precedenti di Cuneo - Virtus Entella (errore tecnico occorso sull’1-1) e Sangiovannese - Siena (errore tecnico occorso sull’1-2), presentino la circostanza comune del risultato di pareggio o di minimo scarto, e dunque di punteggio in bilico, al momento dell’errore tecnico (1-1 nel primo caso e 1-2 nel secondo caso). Pertanto, in Cuneo - Virtus Entella l’intervallo di quattro minuti è stato ritenuto un lasso di tempo non irrilevante sul risultato - ancora in bilico - di 1-1, mentre in Sangiovannese - Siena l’intervallo di ventisette secondi sul risultato di 1-2 è stato ritenuto un lasso di tempo irrilevante. Nell’episodio in esame, al contrario, il risultato sul campo precedente all’errore tecnico era di 2-0 a favore dell’’ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (squadra che ha tratto vantaggio dall’errore tecnico), costituendo dunque un vantaggio acquisito sul campo più cospicuo rispetto ai citati precedenti. Dagli atti è inoltre emerso che ASD CAMPANELLE aveva beneficiato della superiorità numerica dal 43º minuto del primo tempo per l’espulsione del calciatore dell’ASD UNIONE FRIULI ISONTINA Alessandro DE SAVORGNANI e che, in tale lasso temporale, l’ASD CAMPANELLE non aveva tratto alcun vantaggio mentre, al contrario, l’ASD UNIONE FRIULI ISONTINA acquisiva il doppio vantaggio. Stabilito quanto precede in relazione alla presenza di un doppio vantaggio, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in ogni caso, non ignora la possibile incidenza di una singola marcatura sulla differenza reti. Sul punto, è necessario prendere in considerazione il fatto che, ai sensi dell’art. 51, commi 6 e 7, delle NOIF FIGC, l’eventuale differenza reti finale entrerebbe in gioco solamente al fine di assegnare il titolo sportivo del campionato o al fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out, come terzo criterio in ordine gerarchico, subordinato agli esiti della classifica avulsa degli scontri diretti e della differenza reti nella classifica avulsa degli scontri diretti. Al termine del girone di andata, al netto dell’incontro sub iudice per cui si discute, appare evidente che ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (a quota 27 punti, in attesa della presente decisione) e ASD CAMPANELLE (a quota 10 punti, in attesa della presente decisione) non lottino e non lotteranno per gli stessi obiettivi di classifica (a fronte di una differenza di 17 punti con 39 punti ancora disponibili), rendendo dunque altamente improbabile un arrivo a pari punti legato all’assegnazione del titolo sportivo o ad un posto per i playoff o per i play-out. Pertanto, essendo remota la possibilità di terminare il campionato a pari punti tra le due società coinvolte, l’eventuale differenza reti entrerebbe in gioco come terzo criterio in ordine gerarchico, solamente nel caso in cui vi sia parità negli altri due criteri con l’altra società con gli stessi punti. Tenuto conto delle peculiarità del caso, ragione che giustifica la discrezionalità concessa dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, è quindi doveroso ricordare che secondo la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, al fine di applicare correttamente le norme dell’ordinamento sportivo, è necessario in ogni caso dare “oggettiva applicazione al coerente principio di diritto sportivo della prevalenza del risultato conseguito sul campo, quale corollario del più ampio criterio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica e ricompreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo.” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, n. 34 del 4 giugno 2018). (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 44/2021). Infatti, sulla base di tale principio “il merito sportivo rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima […].” (CSA, Sez. III, n. 85, 2020-2021). Pertanto, sulla base della ricostruzione proposta e valutati complessivamente tutti gli elementi di fatto a disposizione, in applicazione del principio della prevalenza del risultato conseguito sul campo, quale corollario del principio della valorizzazione del merito sportivo, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il lasso di tempo di quattro minuti intercorso tra l’errore tecnico e il fischio finale, sul risultato di 2-0 a favore dell’ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (acquisito in inferiorità numerica e dopo aver disputato buona parte dell’incontro con un uomo in meno e tenuto conto del criterio gerarchico delle regole previste in caso di arrivo a pari punti dall’art. 51, commi 6 e 7, delle NOIF FIGC) non abbia avuto influenza concreta sulla regolarità di svolgimento della gara tale da giustificare l’esigenza di disporre l’ordine di ripetizione della gara. Sulla base delle argomentazioni sviluppate, in accoglimento del reclamo proposto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara la regolarità della gara con il risultato acquisito sul campo ai sensi dell’art. 10, co. 5 lett. a), CGS.

All’esito del reclamo accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta – per quanto di ragione – la fondatezza del reclamo, lo accoglie disponendo l’omologazione della gara e confermando il risultato acquisito sul campo (2-0 a favore di ASD UNIONE FRIULI ISONTINA). Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it