C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 08.01.2026 – Delibera – RECLAMO della Società ASD SANT’ANDREA SAN VITO (Gara del Campionato di Prima Categoria Girone C, Costalunga – Sant’Andrea San Vito del 07/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 52 del Comitato Regionale FVG dd 11/12/2025

 

RECLAMO della Società ASD SANT’ANDREA SAN VITO (Gara del Campionato di Prima Categoria Girone C, Costalunga – Sant’Andrea San Vito del 07/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 52 del Comitato Regionale FVG dd 11/12/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 52 del 11.12.2025 del Comitato Regionale, il G.S.T., in relazione alla gara COSTALUNGA – ASD SANT’ANDREA SAN VITO, valida per il Campionato di Prima Categoria, Gir. C) del 7.12.2025, disponeva la squalifica per 7 giornate, nei confronti del calciatore Del Moro Alessandro, tesserato per l’ASD SANT’ANDREA SAN VITO, a seguito dell’espressione a sfondo razziale “…omissis…”, proferita nei confronti del calciatore Tamba Simeon Nathanie ( n 9 dell’ASD Costalunga). Dopo regolare preannuncio, la società ASD SANT’ANDREA SAN VITO depositava il reclamo dd.16.12.2025 All'ora fissata per la convocazione, si è riunita la Corte Sportiva d’Appello; collegati in video conferenza, il vicepresidente Roberto MARION, nonché il calciatore Alessandro DEL MORO e il probo viro della società, avv. Carlo BERTI, ai quali venivano comunicati gli avvisi di rito. A seguito della ricostruzione offerta dal relatore, prendeva la parola il sig. MARION, che ribadita la lunga esperienza del calciatore e l’estemporaneità del comportamento, richiamandosi ai contenuti del reclamo, chiedeva la riduzione della squalifica comminata. Prendeva poi la parola il sig. DEL MORO, che ribadiva trattarsi di episodio estemporaneo, istintivo e non voluto, rimarcando che in venticinque anni di esperienza mai era accaduta una cosa di questo tipo. Evidenziava di avere chiesto subito scusa a tutti, calciatori e pubblico. Riferiva che il calciatore avversario avrebbe accettato le scuse dando la mano. Il reclamo è infondato per i seguenti motivi. Premessa l’ammissione della condotta discriminatoria da parte dell’incolpato, la società si appellava a circostanze attenuanti, a discarico, quali: l’estemporaneità della stessa (a suo dire frutto delle tensioni in campo); l’assenza di precedenti specifici; l’immediato pentimento dell’autore, tradottosi nelle scuse porte immediatamente e refertate dall’arbitro; scuse poi reiterate anche a mezzo e-mail indirizzata dal Comitato regionale, nei giorni immediatamente seguenti ai fatti. Va detto però, che di tutte queste circostanze il GST ha già tenuto conto nella decisone impugnata. Infatti, considerato che la pena base per questo tipo di illecito è pari a 10 (dieci) giornate (art. 28 CGS), la sanzione comminata è stata di 7 (sette) giornate, determinate tenuto conto delle valutazioni collegate al contegno tenuto dal giocatore nell’immediatezza dei fatti e subito dopo. Nonostante ciò, il reclamante, insiste sulla mancata proporzionalità della sanzione. Innanzi tutto, occorre precisare che il referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata. Peraltro, i fatti contestati sono stati confermati dalla reclamante e dall’autore presenti all’udienza. Il tema è delicato anche per la severità con la quale la giurisprudenza sportiva tratta questi illeciti. Infatti, la ratio della sanzione minima di dieci giornate per i comportamenti discriminatori (art. 28 CGS) poggia su tre pilastri fondamentali che sono: a) La tutela dei valori supremi dell'ordinamento La giurisprudenza sportiva (si veda ad es. CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021 e CSA n. 00103/2025) chiarisce che l'art. 28 CGS non punisce una semplice "offesa", ma un illecito di particolare disvalore. Finalità programmatica della norma è l'attuazione concreta dell'art. 2, comma 5, dello Statuto FIGC, che impone alla Federazione di promuovere l'esclusione di ogni forma di discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere, ecc.); inoltre, riflette la volontà di proteggere la dignità della persona, considerata un "diritto inviolabile" anche all'interno del campo da gioco. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può ̀ non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia. b) La funzione deterrente e prevenzione generale Il legislatore sportivo ha fissato un "minimo edittale" molto alto (10 giornate per i calciatori) per inviare un segnale di tolleranza zero. I margini per applicare circostanze attenuanti sono estremamente limitati. L'obiettivo è scoraggiare qualsiasi espressione che possa evocare superiorità o odio, a prescindere dal contesto agonistico o da eventuali provocazioni subite (che non possono derubricare l'insulto discriminatorio a semplice condotta antisportiva). La sanzione deve essere percepita come gravemente punitiva per preservare l'integrità del sistema sportivo agli occhi della collettività e degli organismi internazionali (FIFA/UEFA). c) La gravità oggettiva del fatto A differenza dell'art. 39 CGS (condotta ingiuriosa), l'art. 28 richiede la presenza di un intento denigratorio fondato sulla discriminazione. La ratio qui è che tali espressioni attribuiscono alla vittima una "condizione di inferiorità", spezzando il principio di parità che è alla base della competizione sportiva. Si ribadisce che anche un singolo epiteto (insulti relativi al colore della pelle) è sufficiente a integrare la fattispecie. Detto ciò, la Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite) ha confermato il riconoscimento delle attenuanti ex art. 13 CGS, poiché il sistema deve permettere una gradazione della pena se esistono elementi di ravvedimento o contesti attenuanti. Il Collegio chiarisce che le attenuanti di cui all'art. 13, comma 2 CGS (le cosiddette "generiche"), richiedono "specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione". In questo caso, le attenuanti sono state già accolte dal G.S.T perché supportate da elementi di fatto verificati (referto) e adeguati (pentimento immediato e scuse pubbliche al calciatore destinatario dell'offesa), comportando la riduzione della sanzione di 3 (tre) giornate, rispetto alla pena base. Per le argomentazioni su esposte, il Collegio ritiene che, in mancanza di elementi nuovi e ulteriori, la sanzione comminata dal G.S.T. sia equa e proporzionata alla gravità dei fatti e pertanto, conferma la decisone di primo grado, nella misura di 7 (sette) giornate di squalifica ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 13 del CGS. Nel respingere il reclamo, si dispone l’incameramento del contributo versato dalla società reclamante.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo. Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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