C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 60 del 09.01.2026 – Delibera – Deferimento TFT–SD 04/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico dei Sigg.ri Maurizio DEGANO, Simone GOLLES, Daniele BERTUZZI e della Società ASD PASIANESE CALCIO

Deferimento TFT–SD 04/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico dei Sigg.ri Maurizio DEGANO, Simone GOLLES, Daniele BERTUZZI e della Società ASD PASIANESE CALCIO

Con comunicazione a mezzo PEC di data 27.11.2025 con Prot. 14175/111 pfi 25-26/PM/rm ritualmente inviata agli interessati a mezzo del loro difensore avv. Daniele Vidal, giusta procura speciale depositata; il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia i signori: il sig. Maurizio Degano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pasianese Calcio; il sig. Simone Golles, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pasianese Calcio; il sig. Daniele Bertuzzi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pasianese Calcio; la società A.S.D. Pasianese Calcio per rispondere:

1) il sig. Maurizio Degano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pasianese calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere esercitato la carica di presidente della A.S.D. Pasianese Calcio all’esito dell’assemblea del 29 maggio 2025, tenutasi malgrado l’ordinanza del Collegio dei Probiviri della società del 27 maggio 2025 che ne sospendeva la convocazione, nonché per aver continuato ad esercitare la carica anche dopo la pronuncia del lodo del 17 giugno 2025 con il quale il Collegio dei Probiviri ha dichiarato nulli il provvedimento di radiazione assunto a carico del sig. Giandomenico Della Mora e tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’elezione a presidente dello stesso sig. Maurizio Degano; 2) il sig. Simone Golles, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pasianese calcio: a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto il verbale della riunione del Consiglio Direttivo della A.S.D. Pasianese Calcio del 16 maggio 2025 in luogo del presidente sig. Giandomenico Della Mora che presiedeva l’adunanza, assumendo di fatto funzioni a lui non spettanti e determinando un’irregolarità sostanziale nella formazione degli atti societari; b) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nonostante la sussistenza del provvedimento cautelare del Collegio dei Probiviri del 27 maggio 2025 che sospendeva la radiazione del presidente sig. Giandomenico Della Mora e la convocazione dell’assemblea straordinaria del 29 maggio 2025, presieduto l’assemblea straordinaria del 29 maggio 2025 nella quale è stata ratificata la decadenza del presidente sig. Della Mora ed è stato proclamato il sig. Maurizio Degano quale nuovo Presidente della società; 3) il sig. Daniele Bertuzzi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pasianese Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 16 giugno 2025, inserito nel sistema informatico dell’anagrafe federale la variazione dell’organigramma della società A.S.D. Pasianese Calcio con indicazione del sig. Maurizio Degano quale presidente, utilizzando le credenziali societarie senza l’assenso del presidente sig. Giandomenico Della Mora, nonché per avere ripresentato analoga pratica l’1 luglio 2025; tali condotte hanno determinato la sospensione cautelativa degli aggiornamenti anagrafici riferibili alla società A.S.D. Pasianese Calcio; 4) la società A.S.D. Pasianese Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Maurizio Degano, Simone Golles e Daniele Bertuzzi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando la riunione al giorno 18.12.2024 ore 19.00 in Udine Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud), P.le Repubblica Argentina n. 3. All’ora fissata per la convocazione risultava presente per i deferiti e per la società l’Avv. Daniele Vidal, come da procura in atti, nonché il dott. Fabrizio Petrucco, ai fini della pratica forense, nonché il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Ricatto, che nulla opponeva in merito alla presenza del dott. Fabrizio Petrucco all’udienza. Il dibattimento. Dato atto della impossibilità di definizione ai sensi dell’art. 127 CGS si è proceduto all’apertura del dibattimento nei confronti dei soggetti incolpati. L’avv. Vidal si riportava a quanto dedotto nell’allegato al verbale che così si riassume. Sostanzialmente la linea difensiva richiama l’inquadramento giuridico dell’art. 4 comma 1 del CGS e della cd. “offensività sportiva” del medesimo. La giurisprudenza federale e la dottrina n materia hanno affermato che tale disposizione, pur avendo natura di norma di chiusura, non trasforma necessariamente ogni irregolarità civilistica o associativa in illecito disciplinare; richiedendo comunque una concreta idoneità delle condotte a ledere l’ordinamento sportivo, i suoi valori ed il regolare svolgimento delle competizioni. Nel caso di specie, in ordine al sig. DEGANO è stato evidenziato come lo stesso abbia di fatto semplicemente esercitato la carica di presidente, in seguito a nomina effettuata da parte di una assemblea straordinaria societaria, regolarmente convocata, agendo pertanto in perfetta buona fede. Con il proprio comportamento inoltre non avrebbe creato nessun pregiudizio all’ordinamento sportivo, né verso terzi (quale alterazione di gare); né irregolarità nei tesseramenti o situazioni di conflitto con le NOIF. Per quanto riguarda la contestazione al tesserato Simone GOLLES, che avrebbe violato l’art. 4 comma 1 CGS per aver sottoscritto il verbale del consiglio direttivo del 16.5.2025 in luogo del presidente - producendo una irregolarità sostanziale nella formazione degli atti - l’avv. Vidal richiama la natura meramente “formale” di tale sottoscrizione, che non avrebbe alterato in alcun modo l’effetto contenuto nelle decisioni del Consiglio Direttivo della società; da ciò non incidendo in alcun modo sulla genuinità del contenuto. Né si può considerare essere intervenuto un “inganno” ai danni della Federazione o di terzi. Da qui sostiene l’insussistenza della violazione dell’art. 4, mancando una qualsivoglia falsità materiale o ideologica, né alcun vantaggio sportivo o economico, o che potesse incidere sulle competizioni. Da ciò verrebbe meno il requisito di mancata lealtà e correttezza che l’art. 4 richiede per la propria applicazione. Lo stesso dicasi per la contestazione di aver presieduto l’assemblea straordinaria del 29.5.2025, nonostante una ordinanza sospensiva disposta dal collegio dei probiviri interno alla società. Anche in questo caso mancherebbero quegli elementi di offensività sul piano sportivo richiesti dall’art. 4 CGS. In ordine quindi al tesserato Daniele BERTUZZI, cui veniva contestato di aver inserito le modifiche dell’organigramma societario nel sistema informatico della Federazione, utilizzando le credenziali societarie senza l’assenso del presidente Della Mora; si sarebbe trattato di attività di mero esecutore delle delibere assunte dagli organi societari. Variazioni peraltro successivamente sospese a titolo cautelare da parte degli organi federali. Pertanto anche tale comportamento non avrebbe in alcun modo inciso in termini “sportivi”, non qualificandosi come violazione dei principi di lealtà a correttezza. La difesa ritiene, in pratica, che tutte le condotte contestate ai tre tesserati (a prescindere dalle problematiche civilistiche interne alla società) mancavano di ogni lesione, anche potenziale, dei principi di lealtà e probità e non avevano in alcun modo inciso sul sistema sportivo, né danneggiato terzi. Conseguentemente anche la responsabilità ex art. 6 comma 2 del CGS imputabile alla società verrebbe meno, mancando di quegli elementi di qualsivoglia colpa organizzativa che la più recente giurisprudenza sportiva richiede in ordine alla responsabilità oggettiva, dato che i comportamenti dei tesserati non avrebbero presentato alcun elemento di illiceità, né di vantaggio “sportivo”. Al più si sarebbe trattato di conflitto associativo interno in ordine alle interpretazioni dei poteri statutari conferiti ad assemblea, consiglio direttivo e collegio dei probiviri, che però nulla avrebbe a che vedere con i principi dell’ordinamento sportivo Rimarcava infine che i tesserati e la società avrebbero invece sempre operato con il massimo rispetto e trasparenza, sia nei confronti della Federazione che della Procura Federale. Sottolineava come l’interessato (avv. Giandomenico DELLA MORA) non avesse esperito alcuna azione in sede civile a propria tutela nei termini di legge. Esibiva infine due documenti, non presenti in atti, che venivano acquisiti non essendoci opposizioni da parte del rappresentante della Procura Federale; si tratta di: - riscontro senza data alla PEC del 28.5.2025 della ASD PASIANESE CALCIO; - “diffida” del 24.6.2025 della ASD PASIANESE CALCIO. Entrambi a dimostrazione delle problematiche tutte interne alla interpretazione dello Statuto e della gestione societaria Veniva data quindi la parola alla Procura Federale che, sulla base degli atti di indagine, ribadiva la responsabilità degli incolpati e formulava le seguenti richieste: - per il sig. Maurizio DEGANO, inibizione mesi 9 (nove) - per il sig. Simone GOLLES, inibizione mesi 9 (nove) - per il sig. Daniele BERTUZZI, inibizione mesi 4 (quattro) - per la società ASD Pasianese Calcio, ammenda di euro 600 Seguono brevi repliche per entrambi. Le parti così concludevano. La difesa dei tesserati e della società richiedendo l’insussistenza della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in capo a tutti e tre i tesserati e conseguentemente l’insussistenza della responsabilità ex art. 6 comma 2 per la società. In subordine il riconoscimento delle circostanze ampiamente attenuanti dovute alla complessità del quadro normativo e probivirale endo-associativo, oltre alle condotte collaborative degli incolpati, contenendo le sanzioni nel minimo edittale. Per la Procura Federale, ritenendo provati i fatti contestati, condannare tesserati e società con le sanzioni richieste. La motivazione. Posto che alla base delle richieste sanzionatorie della Procura Federale vi è la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, diventa essenziale entrare nel merito dei comportamenti posti in essere dai tesserati DEGANO, GOLLES e BERTUZZI e se, in ordine agli stessi, si possa considerare: 1) l’inosservanza dello Statuto del Codice o del NOIF nonché delle altre norme federali: 2) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva. Entrando nell’analisi dell’attività compiuta dai singoli tesserati si rileva come al sig. DEGANO sia stato contestato il fatto di aver svolto l’attività di presidente (quale eletto dall’ assemblea straordinaria dell’ASD PASIANESE del 29.5.2025) nonostante fosse giunta nel frattempo da parte del collegio dei probiviri della società una istanza di sospensione alla revoca del precedente presidente ed alla convocazione dell’assemblea straordinaria. Leggendo la lettera dell’art. 4 del CGS si ritiene che, se l’attività svolta dal sig. Maurizio DEGANO potrebbe anche astrattamente configurare una censura di carattere civilistico (qualora statutariamente si considerasse valido il disposto dei probiviri), non presenta però alcuna violazione dei principi di Statuto, Codice e NOIF della Federazione; né alcun elemento lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità riferibili all’attività sportiva della società, non avendo con il proprio comportamento, di per sé considerato, inciso su alcun elemento collegato all’attività sportiva quali: vantaggi sportivi, comportamenti lesivi di terze società, comportamenti lesivi della federazione, ecc. Pertanto non si ravvisa alcuna colpa in tal senso, ritenendo l’infondatezza del deferimento. Lo stesso dicasi in ordine al tesserato Simone GOLLES, cui viene contestato di aver firmato il verbale del Consiglio Direttivo in cui era stato radiato il presidente Giandomenico DELLA MORA e - conseguentemente - di aver convocato e presieduto l’assemblea straordinaria del 29.5.2025, nonostante la sussistenza di un provvedimento cautelare del collegio dei probiviri del 27 maggio 2025 che sospendeva sia la radiazione del presidente, che la convocazione dell’assemblea. Va premesso come, al momento dei fatti contestati, il sig. GOLLES fosse il vicepresidente della società ASD PASIANESE. Anche in questo caso le questioni civilistiche riguardanti, la validità della revoca del presidente DELLA MORA da parte del Consiglio Direttivo ed i poteri che eventualmente competono – in caso di radiazione – al vicepresidente della società, appaiono tutti come da regolarsi in base agli articoli dello statuto e del regolamento interno della società, e quindi operanti esclusivamente su di un piano di stretto diritto civile, e non dunque nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Non si ritiene infatti che il comportamento del tesserato (consistente nella firma del verbale del consiglio e nella convocazione dell’assemblea straordinaria della società) abbia violato Statuto, Codice o NOIF della Federazione; né che i comportamenti contestati abbiano in alcun modo inciso su questioni di lealtà, correttezza e probità per ciò che riguarda i rapporti riferibili all’attività sportiva. Diversa, invece, la situazione riguardante il tesserato Daniele BERTUZZI, all’epoca dei fatti segretario della società ASD PASIANESE. Il sig. BERTUZZI ha infatti provveduto a utilizzare le credenziali della società in data 16 giugno 2025, inserendo nel sistema informatico dell’anagrafe federale la variazione dell’organigramma della società A.S.D. Pasianese Calcio in base a quanto deliberato nell’assemblea straordinaria del 29 maggio 2025, avendo altresì ripresentato analoga pratica in data 1 luglio 2025. Nel caso di specie il sig. BERTUZZI ha, dunque, impropriamente utilizzato delle credenziali societarie la cui titolarità – a norma del NOIF – spetta al presidente, quale unico legale rappresentante della società. Il fatto che tale operazione (come ammesso dallo stesso tesserato) si sia ripetuta più volte, nonostante lo stesso fosse stato anche messo a conoscenza delle problematiche sollevate dal collegio dei probiviri, fa ritenere che vi sia in capo al tesserato la violazione dei principi indicati nell’art. 4 del CSG, sia in ordine al disposto di cui alle Norme Organizzative Interne Federali; sia in ordine ai principi di lealtà, correttezza e probità che incidono nell’attività sportiva. Pertanto si ritiene congrua la richiesta di inibizione formulata a carico dello sig. Daniele BERTUZZI da parte della Procura Federale, che viene pertanto irrogata nella misura di mesi 4. Conseguentemente anche l’ipotesi di responsabilità ex art. 6 comma 2 del CGS in capo alla ASD PASIANESE deve ritenersi parzialmente fondata, essendo stata individuata la colpa specifica in capo ad un proprio tesserato. Alla luce però del fatto che la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS sia applicabile solamente in relazione alla posizione di uno dei tesserati, si ritiene di rimodulare l’ammenda a carico della ASD PASIANESE ex art. 6 comma 2 del CGS, nella misura di euro 300,00, ritenendola congrua e proporzionata alla fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Maurizio DEGANO, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo assolve dall’addebito a lui ascritto; - quanto al Sig. Simone GOLLES, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo assolve dall’addebito a lui ascritto; - quanto al Sig. Daniele BERTUZZI, ritenuta la responsabilità dello stesso, gli irroga la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione; - quanto alla Società ASD PASIANESE CALCIO, ritenuta la responsabilità della stessa per quanto di ragione, le irroga la sanzione della ammenda di euro 300,00. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

 

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