C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 13.01.2026 – Delibera – Deferimento TFT–SD 05/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Società DONATELLO S.S.D. s.r.l. Il deferimento:

Deferimento TFT–SD 05/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Società DONATELLO S.S.D. s.r.l. Il deferimento:

Con atto del 2 dicembre 2025, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli -Venezia Giulia 1. la società Donatello S.S.D. srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Alexander Belligoi, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “sig. Alexander BELLIGOI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Donatello S.S.D. s.r.l.: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in data 17.7.2025, una richiesta di tesseramento per la società Donatello S.S.D. s.r.l. pur avendo già presentato richiesta di tesseramento in data 11.7.2025 per la società A.S.D. Ancona Lumignacco”. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 2 dicembre 2025, veniva fissata l’udienza del 18.12.2025. All'ora fissata per la convocazione non è presente nessuno per la Donatello Calcio S.S.D. s.r.l., che però ha fatto pervenire in data 18 dicembre 2025 uno scritto difensivo dove oltre a ulteriormente motivare la propria posizione difensiva, comunicava altresì che nessuno della società sarebbe stato presente in occasione dell’udienza fissata per lo stesso giorno. Per la Procura Federale è presente il dott. Luca Ricatto. Il dibattimento. Il rappresentante dalla Procura Federale, dott. Ricatto, dopo la relazione del componente relatore del TFT, richiamandosi all’atto di deferimento, ritenuti provati i fatti, concludeva per il suo accoglimento e chiedeva applicarsi la seguente sanzione: - euro 500,00 di ammenda a carico del Donatello Calcio S.D.D. s.r.l. per responsabilità ex art. 6, co.2 CGS. La società deferita, rappresentata dal sig. Simone Ronco, nel richiamato scritto difensivo dd. 18 dicembre 2025, rappresentava la propria posizione in ordine all’asserita doppia richiesta di tesseramento del calciatore Belligoi, chiedendo il proscioglimento dell’addebito formulato dalla Procura Federale nei confronti della società stessa. In particolare, la società evidenziava che, nell’arco di pochi giorni di distanza, il calciatore, da svincolato, aveva prima sottoscritto una richiesta di tesseramento, tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale, per A.S.D. Ancona Lumignacco che, però non si era perfezionata per mancata trasmissione di documentazione essenziale e successivamente, sempre da svincolato, aveva sottoscritto la richiesta di tesseramento per la Donatello Calcio S.S.D. s.r.l. Un tanto confermato dallo storico presente agli atti di indagine, da cui risulta che il giocatore, all’epoca dei fatti e cioè quando aveva perfezionato la condotta ritenuta dalla Procura Federale disciplinarmente rilevante, si trovasse in uno status di svincolato e comunque non ancora tesserato per la Donatello calcio S.S.D. s.r.l. venendo meno il presupposto fattuale e oggettivo su cui era stata ritenuta sussistere, dalla Procura Federale, la contestata responsabilità a titolo oggettivo ex art. 6, comma 2 del CGS. La vicenda fattuale così come rappresentata dalla società deferita converge con le risultanze acquisite ed espresse nell’atto di deferimento della Procura Federale che specificatamente rappresenta che: “Dagli atti acquisiti al procedimento emerge che il sig. Alexander Belligoi ha inizialmente sottoscritto un richiesta di tesseramento per la società A.D.D. Ancona Lumignacco; il tesseramento, tuttavia, non si è perfezionato a causa della mancata trasmissione da parte della società del certificato plurimo relativo al calciatore. Nelle more della definizione di tale richiesta di tesseramento, poi, il sig. Alexander Belligoi ha sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento per la società Donatello S.S.D. s.r.l.”. La motivazione. Il presente procedimento trae origine dal fatto che all’esito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini il calciatore, sig. Alexander Belligoi, ritenuto responsabile per le condotte a lui ascritte, aveva definito la sua posizione, ex art. 126 del CGS, concordando la sanzione finale di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali. In conseguenza delle condotte poste in essere dal sig. Belligoi, la Procura Federale ha fatto discendere la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del CGS in capo alla società Donatello Calcio S.S.D. s.r.l.. Alla luce degli atti versati in giudizio, comprese le memorie difensive della Donatello calcio S.S.D. s.r.l., il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento de quo non sia fondato e la società deferita vada prosciolta dall’addebito alla stessa ascritto per quanto di seguito specificato. Prima di procedere all’analisi della condotta oggetto di deferimento per responsabilità oggettiva in capo alla società calcistica, è necessario soffermarsi sullo svolgimento dei fatti in uno con l’analisi delle disposizioni che regolano il tesseramento dei calciatori. Dalla documentazione trasmessa dalla Procura Federale a tale scopo a questo Tribunale Federale Territoriale è emerso il seguente svolgimento dei fatti: - in data 11.07.2025 la ASD Ancona Lumignacco ha presentato, in uno con il calciatore Alexander Belligoi per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, richiesta di tesseramento in via telematica; - la richiesta di tesseramento non è andata a buon fine per mancanza di documentazione ritenuta essenziale ai fini della completezza della domanda, quale risulta essere il certificato plurimo relativo al calciatore; - in data 17.07.2025 la Donatello calcio S.S.D. s.r.l. ha presentato, in uno con il calciatore Alexander Belligoi per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, richiesta di tesseramento in via telematica; - le domande sono state entrambe acquisite a sistema, seppur solo una, quella della Donatello Calcio S,S.D.s.r.l., validata perché completa, per essere il calciatore svincolato e in quanto tale non tesserato; - infatti, in data 18 luglio 2025 la domanda di tesseramento per la Società Donatello Calcio è stata validata. Un tanto comprovato anche dalla documentazione (lo storico del calciatore e la documentazione relativa al procedimento di tesseramento) posta all’attenzione di questo TFT dalla Procura Federale e non contestata dalla società deferita, da cui emerge che il calciatore Belligoi all’epoca dei fatti era libero o meglio “svincolato” giacché la (sola) domanda, completa di tutta la documentazione necessaria, presentata dalla Donatello Calcio S.S.D. s.r.l. è stata accettata telematicamente, validata e non bloccata per concomitante presenza di altra domanda dalla ASD Ancona Lumignacco, che comunque non può essere considerata presentata in quanto non completa documentalmente. Si richiamano, al proposito, le disposizioni che regolano il procedimento di tesseramento, l’art. 39, N.O.I.F. e l’art 40, comma 4, N.O.I.F., il cui combinato disposto porta ad affermare che il tesseramento del calciatore può essere considerato “definito” solo dalla data di deposito della richiesta di tesseramento completa di tutta la documentazione necessaria e quindi idonea a consentire la definizione del tesseramento stesso con la sua validazione. La giurisprudenza sportiva prevalente ha, infatti, chiarito che” il tesseramento valido decorra dalla data di deposito della domanda, dovendosi intendere, però, che la domanda idonea a tal fine sia solo quella completa degli allegati richiesti” (si veda TFN – Sezione tesseramenti n. 0029/TFNST/2021-2022 e 0037/TFNST/2021-2022). Sulla base di ciò, risultando il deposito telematico della domanda del calciatore Belligoi con la A.S.D. Ancona Lumignacco di fatto inesistente in quanto rimasto non processato telematicamente per incompletezza documentale, pur in assenza di deferimento sul punto, è doveroso precisare che alcuna responsabilità può essere posta ex art. 4 CGS in capo alla dirigenza della Donatello Calcio S.S.D. s.r.l. - né, di conseguenza per responsabilità diretta ex art. 6, comma 2, CGS in capo alla Donatello Calcio S.S.D. s.r.l. - che ha operato correttamente trovando il sistema telematico liberamente disponibile al processamento della propria istanza, visto che gli è stato permesso di completare la procedura di tesseramento in modo efficace. Un tanto dimostrato anche dalla validazione della domanda stessa, avvenuta con successo il giorno successivo al deposito. Sul punto si richiama quanto affermato dalla Corte Federale d’Appello, sezione IV nella Decisione/0046/CFA-2021-2022 laddove ha affermato che “È ragionevole, dunque, ritenere che le Società possano correttamente riporre affidamento sull’attendibilità del sistema”. In buona sostanza dal quadro fattuale, probatorio e normativo richiamato risulta che innegabilmente non può essere riconosciuta in capo alla società alcuna responsabilità ex art. 6, comma 2 CGS, siccome non posta nella condizione di conoscere la (sostanzialmente inesistente, in quanto improcedibile) domanda di tesseramento presentata a favore di altra società da parte del calciatore, dato che il sistema telematico di tesseramento non ha evidenziato un tanto, né tanto meno un’anomalia bloccante. La società Donatello, infatti, ha correttamente seguito le indicazioni della LND per il tesseramento del calciatore operando sul portale che ha permesso regolarmente di aprire l’operazione il giorno 17 luglio 2025 e concludere la stessa, con la validazione, il giorno successivo. Questo perché il calciatore all’epoca dei fatti non era ancora tesserato e non poteva esserlo per essere la domanda inserita a portale della Società Ancona Lumignacco inidonea a produrre il tesseramento. E che il fatto sia provato lo si desume direttamente dall’atto di deferimento del 2 dicembre 2025 laddove la stessa Procura Federale afferma che sia la domanda presentata in data 11 luglio 2025 non si è perfezionata per mancata trasmissione del certificato plurimo relativo al calciatore. Infine, la società Donatello Calcio non potrebbe essere chiamata a rispondere neppure se ci si trovasse difronte ad un caso di “tentativo di tesseramento” da parte di altra società, giacché dal quadro normativo di riferimento sopra richiamato è acclarato che anche in questo caso non si potrebbe nemmeno poter parlare di “tentativo”, non avendosi a che fare con atti in qualche modo “idonei diretti in modo non equivoco” al perfezionamento della condotta, essendo la iniziale richiesta di tesseramento priva di documentazione essenziale, né essendo ammissibile che, in una situazione di questo tipo, l’interessato resti a tempo indefinito legato ad una richiesta non andata a buon fine per mancanza sostanziale di presupposto. Tanto più alla luce della attuale configurazione del sistema telematico di tesseramento, che consente pacificamente l’apertura concomitante di più pratiche, senza che l’una blocchi l’altra e senza che l’apertura di una possa essere in qualche modo conosciuta e/o conoscibile da chi vada ad aprire l’altra; in quest’ottica – ancorché la Procura non ha ritenuto di agire nei confronti della stessa – ci si dovrebbe porre la questione della eventuale responsabilità, per le stesse ragioni per le quali si è odiernamente ritenuto di deferire il Donatello, della A.S.D. Ancona Lumignacco e di chi per la stessa - nel caso in cui ciò fosse avvenuto - avesse agito relativamente alla pratica di tesseramento del calciatore Belligoi successivamente all’avvenuto ed effettivo perfezionamento del tesseramento di detto calciatore per la Donatello Calcio S.S.D. s.r.l. Ad opinione del Tribunale Federale Territoriale, anche in quel caso non vi sarebbe comunque stata, in linea di principio, alcuna responsabilità della A.S.D. Ancona Lumignacco, sempre tenuto conto del fatto che sarebbe il sistema informatico stesso a consentire l’operazione, nell’incolpevole ignoranza della società rispetto all’avvenuto precedente tesseramento con il diverso sodalizio sportivo. Infatti, anche in quel caso andrebbe applicato il già citato principio del legittimo affidamento sull’attendibilità del sistema informatico (cfr. Corte Federale d’Appello, sezione IV nella Decisione/0046/CFA-2021- 2022). Diverso sarebbe stato il caso se la Procura avesse voluto contestare la responsabilità del Donatello per la (successiva, diversa e autonoma) condotta del Belligoi, successiva all’avvenuto perfezionamento del suo tesseramento per lo stesso Donatello, e consistente nella insistenza della richiesta di tesseramento da parte del A.S.D. Ancona Lumignacco; ove così fosse accaduto, si sarebbe potuto effettivamente discutere di una possibile responsabilità diretta ex art. 6, comma 2, CGS della società odierna deferita - in ogni caso da dimostrare sulla base di elementi concreti - per il fatto di quello che a quel punto era divenuto un suo tesserato, ma così non è accaduto, e in ossequio al principio della domanda, quale declinazione di quello del giusto processo, applicabile anche al processo sportivo (art. 44, co. 1 CGS), non si può irrogare sanzione disciplinare per un fatto diverso rispetto a quello contestato. Essendo dunque da un lato inesigibile in capo al Donatello una condotta diversa da quella posta in essere (neppure volendolo avrebbe potuto avere conoscenza della concomitante ancorché incompleta richiesta formulata a cura di altra società), ed essendo parimenti doverosa la tutela dell’affidamento degli operatori nei confronti del sistema telematico, come attualmente configurato, ritiene il Tribunale Federale Territoriale non sussistente la responsabilità ascritta alla società deferita, che pertanto andrà prosciolta dall’addebito alla stessa ascritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD, ritenuta la infondatezza del deferimento, proscioglie da ogni addebito la Donatello calcio S.S.D. s.r.l.. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

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