C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 62 del 15.01.2026 – Delibera – RECLAMO del Calciatore Sig. Mehdi KABINE (Gara del Campionato Prima Categoria Girone C, Maranese – Ronchi Calcio del 21/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 58 del Comitato Regionale FVG dd 30/12/2025
RECLAMO del Calciatore Sig. Mehdi KABINE (Gara del Campionato Prima Categoria Girone C, Maranese – Ronchi Calcio del 21/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 58 del Comitato Regionale FVG dd 30/12/2025
Con provvedimento comunicato sul C.U. n° 58 del 30.12.2025, il Giudice Sportivo Territoriale (di seguito: G.S.T.) ha comminato la squalifica del calciatore Mehdi KABINE per 3 (tre) gare effettive, perché “espulso perché, a gara terminata, protestava proferendo diverse espressioni irriguardose all'indirizzo del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento, reiterava il proprio comportamento seguendo il direttore di gara sino all'ingresso del proprio spogliatoio”. Avverso tale decisione, il sig. KABINE in data 01.01.2026 ha inviato, a mezzo PEC, tempestivo preannuncio di reclamo, allegando la ricevuta di versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva e chiedendo contestualmente la trasmissione di copia dei documenti su cui la pronuncia del G.S.T. risulta fondata. A seguito della trasmissione dei predetti documenti, avvenuta in data 02.01.2026, il sig. KABINE in data 07.01.2026 ha quindi inviato, a mezzo PEC, formale reclamo. Nel proprio atto il reclamante ha preliminarmente ricostruito l’accaduto, evidenziando come, al termine della gara e nel contesto di una situazione di generale agitazione dovuta a decisioni arbitrali contestate, egli si fosse limitato a rivolgere al direttore di gara alcune proteste e richieste di spiegazione, senza porre in essere comportamenti minacciosi, violenti o gravemente offensivi. Ha richiamato, a sostegno di tale ricostruzione, il contenuto del referto arbitrale, dal quale emergerebbe una condotta caratterizzata da protesta verbale e accompagnamento dell’arbitro verso gli spogliatoi, espressamente qualificata dallo stesso ufficiale di gara come priva di atteggiamenti minacciosi In diritto, il reclamante ha contestato la qualificazione della condotta operata dal Giudice Sportivo, sostenendo che i fatti descritti non integrerebbero una “condotta ingiuriosa” ai sensi dell’art. 36 C.G.S., ma sarebbero piuttosto riconducibili a una mera protesta o critica occasionale, priva di offensività e di idoneità a ledere il decoro o la dignità dell’ufficiale di gara. Ha inoltre dedotto una sproporzione tra la gravità della condotta risultante dal referto arbitrale e l’entità della sanzione irrogata, rilevando un asserito scostamento tra il contenuto del rapporto di gara e la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si fa riferimento a “diverse espressioni irriguardose”. Il reclamante ha infine invocato l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., valorizzando l’occasionalità dell’episodio, l’assenza di recidiva e il comportamento complessivo del calciatore, chiedendo pertanto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la riduzione della squalifica inflitta, ovvero l’applicazione di una diversa e più congrua sanzione, ritenuta proporzionata ai fatti effettivamente accertati. Un tanto premesso, in apertura di odierna udienza il difensore del reclamante, avv. Nicola Paolini, oggi comparso assieme al reclamante, entrambi in collegamento da remoto, ha dichiarato di rinunciare al gravame. Al riguardo, questa Corte evidenzia come la rinuncia al reclamo è ammessa, sia pure implicitamente, dalla disposizione di cui all’art. 49, co. 6, C.G.S., dovendosi ad ogni modo ritenere che essa vada notificata all’organo di giustizia – con le stesse modalità previste per la presentazione del reclamo – prima che il giudizio venga assunto in decisione, ovvero debba essere dichiarata prima della formale apertura della discussione. Nel caso di specie, l’atto di rinuncia (dichiarato a verbale) è pervenuto in tempo utile alla Corte Sportiva d’Appello, di tal ché – essendo la rinuncia un atto di per sé efficace, ove tempestivamente inviato ovvero dichiarato – il reclamo deve essere dichiarato improcedibile, fermo restando l’incameramento del contributo di giustizia ai sensi dell’art. 48, co. 5, C.G.S. Incidenter tantum si osserva come il comportamento in discussione, per come descritto negli atti di gara, sia senz’altro sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 36, co. 1 lett. a) del C.G.S., che prevede la qualifica della sanzione minima di 4 (quattro giornate) “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, né rilevano elementi per disattendere nel caso di specie la chiara ricostruzione del fatto, contenuta nel referto di gara, che ai sensi dell’art. 61, co. 1 C.G.S., fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. L’odierna rinuncia al reclamo preclude a questa Corte di esercitare i poteri che le pertengono (art. 78, co. 2 C.G.S.), anche con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti, dovendosi comunque rilevare come il G.S.T., nella sua deliberazione, abbia evidentemente già tenuto conto delle circostanze invocate dal reclamante a sostegno della richiesta di mitigazione della sanzione.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della rinuncia al reclamo, lo dichiara improcedibile. Conferma la sanzione disposta dal Giudice Sportivo. Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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