C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 22.01.2026 – Delibera – Deferimento TFT–SD 06/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Zeno MINEN e della Società ASD Azzurra Premariacco Il deferimento:
Deferimento TFT–SD 06/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Zeno MINEN e della Società ASD Azzurra Premariacco Il deferimento:
Con atto del 9 dicembre 2025, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Zeno MINEN e la Società ASD Azzurra Premariacco, per le seguenti condotte: 1. il sig. Zeno MINEN, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Azzurra Premariacco, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. “per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che il calciatore sig. Mattia Ori non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la compagine dallo stesso rappresentata”; 2. la società ASD Azzurra Premariacco, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva “per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Zeno Minen così come decritti nel precedente capo di incolpazione”. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 12 dicembre 2025, veniva fissata l’udienza del 8.01.2026. All'ora fissata per la convocazione è presente il sig. Cristian FERRO, direttore sportivo di ASD Azzurra Premariacco, giusta delega del presidente, precedentemente inviata via PEC e acquisita al procedimento. Per la Procura Federale è presente il dott. Luca Ricatto. Il dibattimento. Il rappresentante dalla Procura Federale, dott. Ricatto, dopo la relazione del componente relatore del TFT, richiamandosi all’atto di deferimento, ritenuti provati i fatti, concludeva per il suo accoglimento e chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: - mesi 6 di inibizione a carico del sig. Zeno MINEN; - euro 800,00 di ammenda a carico della società ASD Azzurra Premariacco. Sentito dal Tribunale, il sig. Cristian FERRO, si richiamava preliminarmente alla memoria depositata e rimarcava che la prima ad aver aperto la pratica di tesseramento era stata la ASD Azzurra Premariacco, in data 08.07.2025, e che in tale data il calciatore aveva già firmato per la società stessa. La pratica, tuttavia, non veniva depositata, in quanto attendevano l’assenso finale del presidente. Dopodiché, il calciatore, senza avvisare, sottoscriveva un ulteriore tesseramento per la ASD MORUZZO. Successivamente, la ASD Azzurra Premariacco, in data 18.07.2025, senza sapere della conclusione della pratica della ASD MORUZZO, depositava il tesseramento. A tal proposito, il sig. FERRO rimarcava che il calciatore risultava libero sul portale e, pertanto, doveva essere un problema di sistema. Successivamente, il presidente della ASD MORUZZO contattava lo stesso sig. FERRO rappresentando di aver saputo che il calciatore aveva firmato un tesseramento per la ASD Azzurra Premariacco e chiedeva, quindi, il giocatore in prestito, che veniva concesso. Solo successivamente si formalizzava, invece, il tesseramento diretto e senza prestito del calciatore per la ASD MORUZZO. Concludeva, dunque, chiedendo il proscioglimento sia per la posizione del presidente che della società. La motivazione. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto la sottoscrizione da parte del calciatore sig. Mattia Ori di due distinte richieste di tesseramento, delle quali una per la ASD Moruzzo e l’altra per la ASD Azzurra Premariacco. In particolare, dall’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale è emerso che per il calciatore sig. Mattia Ori in data 15.7.2025 è stata trasmessa all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la richiesta di tesseramento n. DL15448313 per la A.S.D. Moruzzo. Tuttavia, in data 18.7.2025 la A.S.D. Azzurra Premariacco ha presentato una nuova richiesta di tesseramento n. DL15365194 per il medesimo calciatore. Alla luce degli atti versati in giudizio, comprese le memorie difensive dei deferiti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento de quo non sia fondato. Varrà innanzitutto riepilogare lo svolgimento dei fatti, come risultante documentazione trasmessa dalla Procura Federale: - in data 08.07.2025 la ASD Azzurra Premariacco ha aperto la pratica di tesseramento sull’apposito portale telematico, dopo che il calciatore sig. Mattia Ori aveva firmato in tale data il tesseramento stesso; - la ASD Azzurra Premariacco, tuttavia, non completava la pratica; - in data 15.07.2025 la ASD MORUZZO ha presentato, in uno con il calciatore sig. Mattia Ori, richiesta di tesseramento in via telematica; - in data 16.07.2025, la domanda di tesseramento per la ASD MORUZZO è stata validata; - in data 18.07.2025 la ASD Azzurra Premariacco presentava la richiesta di tesseramento per il calciatore. Dalla ricostruzione di cui sopra emerge che la ASD Azzurra Premariacco, in data 08.07.2025 ha aperto a sistema la pratica di tesseramento. In tale data, Mattia Ori risultava svincolato da sistema e, quindi, “tesserabile”. Quando poi in data 18.07.2025 ha presentato la richiesta di tesseramento per il calciatore, la ASD Azzurra Premariacco ha in buona fede ritenuto di completare la pratica che già aveva aperto a sistema l’08.07.2025, risultando infatti ancora aperta e in sospeso la pratica di aggiornamento di posizione del calciatore all’interno della propria area riservata. Del resto, dal sistema telematico non risultava processato il tesseramento del giocatore con la ASD Moruzzo, ma anzi, lo stesso risultava ancora libero. Nel momento in cui la ASD Azzurra Premariacco ha presentato la richiesta di tesseramento in data 18.07.2025 - considerato che a sistema non era visibile il tesseramento del calciatore con la ASD Moruzzo e sapendo che l’atleta aveva già raggiunto un’intesa con la ASD Azzurra Premariacco stessa – deve, dunque, ritenersi legittimo l’affidamento dalla stessa posto nel fatto che il giocatore fosse ancora svincolato e che si stessero unicamente ultimando le pratiche al fine di perfezionare il tesseramento. Alcuna responsabilità può, dunque, essere posta ex art. 4 CGS in capo alla dirigenza della ASD Azzurra Premariacco - né, di conseguenza per responsabilità diretta ex art. 6, comma 2, CGS in capo alla società stessa - che ha operato correttamente trovando il sistema telematico liberamente disponibile al processamento della propria istanza. Sul punto si richiama quanto affermato dalla Corte Federale d’Appello, sezione IV nella Decisione/0046/CFA-2021-2022 laddove ha affermato che “È ragionevole, dunque, ritenere che le Società possano correttamente riporre affidamento sull’attendibilità del sistema”. Dal quadro fattuale e probatorio sopra richiamato risulta che innegabilmente non può essere riconosciuta in capo ai deferiti alcuna responsabilità, siccome non posti nella condizione di conoscere la domanda di tesseramento presentata a favore di altra società da parte del calciatore, dato che il sistema telematico di tesseramento non ha evidenziato un tanto ed anzi il giocatore risultava ancora libero. Tanto più alla luce della attuale configurazione del sistema telematico di tesseramento, che consente pacificamente l’apertura concomitante di più pratiche, senza che l’una blocchi l’altra e senza che l’apertura di una possa essere in qualche modo conosciuta e/o conoscibile da chi vada ad aprire l’altra. Sarebbe, infatti, il sistema informatico stesso a consentire l’operazione, nell’incolpevole ignoranza della società rispetto all’avvenuto precedente tesseramento con il diverso sodalizio sportivo. Lo stesso ragionamento, infatti, sarebbe valso anche nel caso in cui fosse stata deferita l’altra società coinvolta a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 2, CGS per l’operato del proprio dirigente, responsabile della gestione della pratica di tesseramento tramite il sistema telematico. Diverso sarebbe stato il caso se la Procura avesse voluto contestare la responsabilità della ASD MORUZZO, quindi deferendola, per la condotta del calciatore Mattia ORI, successiva all’avvenuto perfezionamento del suo tesseramento per lo stesso MORUZZO, e consistente nella insistenza della richiesta di tesseramento da parte dell’ASD Azzurra Premariacco; ove così fosse accaduto, si sarebbe potuto effettivamente discutere di una possibile responsabilità diretta ex art. 6, comma 2, CGS della società - non deferita nel presente procedimento, la cui responsabilità in ogni caso sarebbe stata da dimostrare sulla base di elementi concreti - per il fatto di quello che era divenuto un suo tesserato. Essendo dunque da un lato inesigibile in capo al sig. Zeno MINEN e alla ASD Azzurra Premariacco una condotta diversa da quella posta in essere, ed essendo parimenti doverosa la tutela dell’affidamento degli operatori nei confronti del sistema telematico, come attualmente configurato, ritiene il Tribunale Federale Territoriale non sussistente la responsabilità ascritta agli odierni deferiti, che pertanto andranno prosciolti dai rispettivi addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD, ritenuta l’assenza di responsabilità dei deferiti: - quanto al Sig. Zeno Minen, lo proscioglie dall’addebito ascritto; - quanto alla Società ASD Azzurra Premariacco, la proscioglie dall’addebito alla stessa ascritto. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.
Share the post "C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 22.01.2026 – Delibera – Deferimento TFT–SD 06/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Zeno MINEN e della Società ASD Azzurra Premariacco Il deferimento:"
